Con l’integrazione elettronica dei documenti di acquisto possibile evitare la comunicazione

Di Luca BILANCINI e Emanuele GRECO

Entro il 30 aprile 2021 deve essere presentato il c.d. “esterometro” riferito alle operazioni con controparti non stabilite in Italia nel primo trimestre dell’anno.

Per quanto concerne le operazioni effettuate nel 2021, la comunicazione, disciplinata dall’art. 1 comma 3-bis del DLgs. 127/2015, non è stata interessata dalle modifiche apportate dalla legge di bilancio 2021 (art. 1, comma 1103 della L. 178/2020), che entreranno in vigore dal prossimo anno (si veda “Esterometro ridimensionato dal 2022” del 15 marzo 2021).
Resta quindi invariato l’obbligo di procedere alla presentazione entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento: nel caso del primo trimestre, i dati devono, pertanto, essere trasmessi entro il 30 aprile 2021.

Le operazioni attive sono monitorate sulla base della data delle fatture emesse, mentre, per quelle passive, rileva la data di ricezione del documento comprovante l’operazione, da intendersi come la data di registrazione dell’operazione ai fini della liquidazione dell’IVA.

All’adempimento sono tenuti i soggetti passivi IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, mentre ne sono esclusi i soggetti non stabiliti che si sono identificati direttamente o mediante la nomina di un rappresentante fiscale (risposte a interpello Agenzia delle Entrate nn. 67/2019 e 104/2019).

Sul piano oggettivo, si rammenta che la comunicazione concerne i dati relativi alle operazioni effettuate nei confronti di cessionari o committenti non stabiliti nel territorio dello Stato (ivi compresi i “privati”), nonché alle cessioni di beni o prestazioni di servizi eseguite da soggetti che non risiedono o sono privi di stabile organizzazione in Italia.
In occasione della risposta a interpello Agenzia delle Entrate n. 85/2019, è stato affermato che non è significativo, ai fini dell’obbligo comunicativo, che l’operazione abbia o meno rilevanza IVA nel territorio dello Stato.

Occorre, poi, rammentare che sono escluse le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale (es. importazioni e esportazioni) e quelle per cui è stata emessa o ricevuta una fattura elettronica mediante Sistema di Interscambio.

Per quanto concerne gli acquisti che richiedono l’applicazione del meccanismo del c.d. reverse charge “esterno”, la presentazione dell’esterometro non è inoltre dovuta se ci si avvale del procedimento di integrazione elettronica dei documenti ricevuti, sensibilmente semplificato grazie all’avvento delle nuove specifiche tecniche applicabili dal 2021 (versione 1.6.1 e seguenti).
Il soggetto passivo ha, infatti, la possibilità di generare un file XML contraddistinto da una delle nuove codifiche “TipoDocumento”, vale a dire: TD17, per l’integrazione o autofattura in caso di acquisto di servizi dall’estero; TD18, per l’acquisto di beni intracomunitari; TD19, per l’integrazione o autofattura in caso di acquisto di beni da soggetti non residenti ex art. 17 comma 2 del DPR 633/72.

Come confermato dall’Agenzia delle Entrate nella propria “Guida alla compilazione delle fatture elettroniche e dell’esterometro”, l’operatore nazionale può tuttora scegliere di “integrare manualmente” la fattura o di emettere “un’autofattura cartacea” per l’acquisto di beni o servizi dall’estero. Tuttavia, adottando le procedure tradizionali, permarrebbe l’obbligatorietà della comunicazione transfrontaliera.

Ciò che differisce tra l’integrazione della fattura e la presentazione del c.d. “esterometro” sono i termini di legge. Ad esempio, qualora il cedente o prestatore sia soggetto passivo in uno Stato extra Ue, in virtù di quanto disposto dall’art. 17 comma 2 del DPR 633/72, l’autofattura dovrà essere emessa in relazione al momento di effettuazione dell’operazione, mentre, come detto, il c.d. “esterometro” è presentato entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento.

Rilevante, inoltre, risulta essere la precisazione fornita dall’Agenzia delle Entrate nel corso di Telefisco 2021, in ordine alla compilazione della comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere in caso di acquisti dall’estero.

L’Amministrazione finanziaria sottolinea che, analogamente a quanto avviene nel processo di integrazione elettronica con i codici TD17, TD18 e TD19, in caso di acquisto di beni o servizi dall’estero non bisogna utilizzare il codice N6.9 (che andrà adoperato solo per nuove tipologie di inversione contabile non previste dai codici del gruppo N6), occorrendo indicare l’ammontare dell’imposta. Considerata la tipologia di operazioni, e il “blocco” utilizzato (“DTR – Dati relativi alle fatture ricevute”), tale scelta sottende, infatti, la presenza di un’operazione in reverse charge. Conseguentemente, secondo le istruzioni fornite dall’Agenzia, il campo <Natura> va compilato esclusivamente qualora nel territorio dello Stato la fattura non debba riportare l’indicazione dell’imposta (è il caso, ad esempio, delle operazioni esenti, caratterizzate dal codice N4).