Con il prolungamento dello stato di emergenza dovrebbe essere protratta anche la procedura semplificata dello smart working

Di Elisa TOMBARI

Il decreto sulle riaperture atteso per il prossimo 26 aprile dovrebbe contenere anche la proroga dello stato di emergenza fino al prossimo 31 luglio, una decisione che si riflette direttamente sulla modalità di gestione del rapporto di lavoro subordinato (si veda “Smart working semplificato fino al termine dello stato di emergenza” del 13 gennaio 2021). In caso di proroga, infatti, sarà possibile continuare ad attivare la modalità di lavoro agile utilizzando la procedura semplificata, che consente alle aziende di ricorrere allo smart working in maniera unilaterale, o di definirne le modalità di gestione, anche senza sottoscrivere l’accordo individuale con il lavoratore e di comunicare “massivamente” sul portale Cliclavoro i dati anagrafici dei lavoratori in smart working, con le relative date di inizio e termine di tale modalità, attraverso l’invio di un unico file excel.

Con la procedura semplificata è possibile altresì inviare ai lavoratori l’informativa scritta, nella quale si individuano i rischi generali e specifici connessi alla particolare modalità di svolgimento della prestazione (art. 22 della L. 81/2017), anche telematicamente (tramite email), utilizzando la documentazione messa a disposizione sul sito dell’INAIL.

In caso di mancata proroga, lo stato di emergenza terminerà il prossimo 30 aprile e, a partire dal 1° maggio 2021, i datori di lavoro che, per ragioni di sicurezza o di opportunità, sceglieranno di mantenere i dipendenti in smart working dovranno applicare la disciplina “ordinaria” del lavoro agile, contenuta nella L. 81/2017; nel dettaglio, gli artt. da 18 a 23 prevedono la possibilità per il dipendente di svolgere le proprie mansioni in modalità agile esclusivamente previo accordo scritto con il datore di lavoro.

In un contesto non emergenziale, l’accordo individuale assume grande rilevanza per l’esecuzione dell’attività in modalità agile, in quanto è finalizzato a regolare dettagliatamente ogni aspetto della prestazione resa al di fuori dei locali aziendali, che può essere resa senza precisi vincoli di orario – purché entro i limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale – o di luogo di lavoro e organizzata per fasi, cicli e obiettivi.

Tramite l’accordo individuale, stipulabile a tempo determinato o indeterminato, trovano regolamentazione anche l’esercizio del potere direttivo da parte del datore di lavoro, l’utilizzo degli strumenti di lavoro messi a disposizione del dipendente, nonché il tempo di riposo del lavoratore e le misure necessarie a garantirne il diritto alla disconnessione dalle strumentazioni di lavoro. Quanto a quest’ultimo punto, si segnala un emendamento al Ddl. di conversione del DL 30/2021, che riconosce espressamente il diritto alla disconnessione dalle strumentazioni tecnologiche e dalle piattaforme informatiche in favore dei lavoratori agili, nel rispetto degli eventuali accordi sottoscritti dalle parti e fatti salvi eventuali periodi di reperibilità concordati.

Si ricorda infine che il ricorso al lavoro agile, pur essendo fortemente raccomandato, non è un obbligo da parte del datore di lavoro e il lavoratore non può dunque pretenderne l’attivazione, se non negli specifici casi in cui ne abbia diritto per effetto di una espressa disposizione normativa, e comunque a condizione che le mansioni possano essere svolte anche da remoto.

Nonostante attualmente la proroga dello stato di emergenza sembri fissata al 31 luglio 2021, un’ipotesi al vaglio delle Parti sociali è quella di protrarla (verosimilmente con lo smart working semplificato), sino a settembre 2021, al fine di allinearsi al possibile raggiungimento dell’immunità di gregge in seguito all’attuazione del piano vaccinazioni.