Il decreto Semplificazioni ha introdotto una nuova disciplina sui protocolli di legalità nel settore privato

Di Maria Francesca ARTUSI

Le disposizioni del DL 76/2020 (decreto Semplificazioni) hanno introdotto, sino al 31 dicembre 2021, modalità semplificate per le verifiche antimafia ai fini dell’accesso ai contributi pubblici e al mercato dei contratti pubblici nel contesto dell’emergenza pandemica. In particolare, sono state adottate disposizioni volte a semplificare le verifiche antimafia per consentire alle imprese di accedere alle erogazioni pubbliche e agli appalti nel contesto dell’emergenza COVID-19, assicurando al contempo l’efficacia dei controlli (art. 3 commi da 1 a 6 del decreto).

In secondo luogo, è stato introdotto nell’ambito del Codice antimafia (DLgs. 159/2011) un nuovo art. 83-bis sui protocolli di legalità, che consente alle imprese di accedere, nel rispetto di determinate condizioni, alle informazioni antimafia per assicurare il rispetto della legalità lungo la filiera produttiva anche nel contesto degli appalti privati.
Sempre in tema di protocolli di legalità, il 21 gennaio 2021 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale una nuova disciplina per le infrastrutture e gli insediamenti prioritari disciplinati dalla parte V del Codice dei contratti pubblici (DLgs. 50/2016).

Alla luce di tutto ciò, Assonime ha pubblicato ieri la circolare n. 12/2021 intitolata proprio “Tutela della legalità nelle filiere produttive e verifiche antimafia dopo il decreto Semplificazioni”. In essa viene ricostruito sinteticamente il quadro normativo previgente considerando sia il DLgs. 159/2011 sia il DLgs. 50/2016, per poi illustrare le semplificazioni temporanee introdotte dal DL 76/2020.

In particolare l’art. 83 del DLgs. 159/2011 richiede che le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici, anche costituiti in stazioni uniche appaltanti, gli enti e le aziende vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico e le società o imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico, nonché i concessionari di lavori o di servizi pubblici e i contraenti generali devono acquisire la documentazione antimafia prima di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture pubblici. Lo stesso obbligo è previsto prima di effettuare erogazioni pubbliche per lo svolgimento di attività imprenditoriali e di rilasciare gli altri provvedimenti previsti dall’art. 67 del medesimo decreto.

L’art. 84 precisa che la documentazione antimafia è costituita dalla comunicazione antimafia e dall’informazione (o informativa) antimafia.

I soggetti sottoposti alla verifica antimafia sono indicati all’art. 85 del DLgs. 159/2011. Per le società di capitali gli accertamenti riguardano il rappresentante legale, gli altri eventuali componenti dell’organo di amministrazione, il direttore tecnico e i rispettivi familiari conviventi. Inoltre, gli accertamenti possono essere estesi dal prefetto competente anche ai soggetti che risultano poter determinare in qualsiasi modo le scelte o gli indirizzi dell’impresa (art. 91 comma 5).

La documentazione antimafia è acquisita mediante la banca dati nazionale unica antimafia che può essere consultata dalle amministrazioni e dagli enti pubblici, dagli enti e aziende vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico, dalle società o imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico, dai concessionari di lavori o servizi pubblici e dai general contractor; dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; dagli ordini professionali; dall’Autorità anticorruzione.

In questo quadro si è innestata l’esigenza di velocizzare le procedure per l’erogazione di contributi pubblici nel contesto dell’emergenza COVID-19, pur nella necessità di non indebolire il sistema, per evitare che la criminalità approfitti delle risorse pubbliche messe in campo per il rilancio dell’economia. Esigenze a cui ha tentato di rispondere il citato decreto Semplificazioni.

Di notevole interesse è il fatto che anche nel settore privato la verifica dell’assenza di provvedimenti definitivi di applicazione di misure di prevenzione e di tentativi di infiltrazione mafiosa può risultare di grande importanza, nella scelta delle controparti contrattuali, per una due diligence volta a prevenire comportamenti corruttivi e infiltrazioni criminali nell’attività economica. In questa prospettiva, il nuovo art. 83-bis del Codice antimafia fornisce una copertura normativa generale ai “protocolli di legalità” in modo da consentire, per questa via, l’accesso alla documentazione antimafia anche da parte del settore privato.

Si noti ancora che, sul fronte della tutela dei dati personali, il sistema sarà completato dall’attesa adozione, da parte del Ministero della Giustizia, del decreto sul trattamento dei dati personali relativi a condanne penali e reati in attuazione dell’art. 2-octies del Codice per la protezione dei dati personali.