La questione riguarda i contribuenti con ricavi non coincidenti con il fatturato

Di Carlo NOCERA e Antonio NOCERA

Le domande trasmesse dai contribuenti forfetari all’Agenzia delle Entrate per il contributo a fondo perduto previsto dal DL “Sostegni” potrebbero risultare “sospese” per “Incoerenza fatturato-corrispettivi 2019” (o del 2020).
La questione riguarda il riferimento per il calcolo del contributo al dato del “fatturato” anche per i forfetari (si veda “Anche per i forfetari contributo a fondo perduto sulla base dei documenti emessi” del 2 aprile 2021) e la predisposizione della piattaforma per la ricezione delle domande, che non consente a questa tipologia di contribuenti di specificare il dato necessario per evitare la “sospensione” automatica dell’istanza da parte del software predisposto.

Il caso che assumiamo per esemplificare il tutto, reale, riguarda un professionista forfetario nell’anno 2019 che, a seguito della domanda formulata il 30 marzo scorso, vede lo stato della sua istanza “in lavorazione” con causale “istanza sospesa per incoerenza fatturato-corrispettivi 2019”.

Nella guida dell’Agenzia delle Entrate sul contributo del DL “Sostegni” si legge che “in merito (…) alla sospensione dell’istanza, le cause possono derivare da verifiche effettuate sulle dichiarazioni dei redditi 2020 per il 2019 (es. assenza di dichiarazione, dichiarazione con ammontare di ricavi o compensi superiore a quello inserito nell’istanza ecc.) ovvero sulle Comunicazioni di Liquidazione Periodica Iva ovvero sulle dichiarazioni Iva riferite agli anni 2019 e 2020 ovvero sui dati acquisiti dall’Agenzia delle entrate mediante i processi di fatturazione elettronica e dei corrispettivi telematici (es. ammontare medio mensile delle operazioni attive dichiarati inferiori a quelli riportati in istanza)” e che “A fronte di ogni motivazione di sospensione, il contribuente deve valutare se ha indicato dati errati nell’istanza o se invece ad essere errati sono gli adempimenti dichiarativi. Nel primo caso, potrà procedere ad inviare una nuova istanza con dati corretti entro il 28 maggio 2021. Nel secondo caso, si suggerisce di procedere a regolarizzare la propria posizione fiscale prima di inviare nuovamente l’istanza entro il 28 maggio 2021”.

Nel caso in esame, però, nessuna delle descritte circostanze (dati errati nell’istanza o adempimenti dichiarativi errati) per le quali l’Agenzia prevede una soluzione si è verificata.
Il contribuente ha correttamente dichiarato nel rigo LM22 del modello REDDITI PF 2020 – anno 2019 – l’importo dei compensi, che tuttavia non corrisponde al fatturato richiesto per il calcolo della media da inserire nell’istanza: ciò in quanto ha incassato nel 2019 fatture emesse nel 2018, le quali non fanno parte del fatturato 2019, pur facendo parte dei compensi da indicare al predetto rigo LM22.

Nello specifico, i dati sono i seguenti:
– fatture 2019= 50.000 euro + 2.000 euro (4% cassa);
– fatturato 2019 = 52.000 euro;
– media mensile 2019 per DL Sostegni = 52.000/12 = 4.333 euro.
Ma il professionista ha dichiarato nel quadro LM22 col. 3 (componenti positivi) del modello REDDITI PF 2020 (anno 2019) 70.000 euro, frutto di 50.000 euro da parcelle emesse e incassate nell’anno 2019 a cui si aggiungono 20.000 euro da parcelle emesse nel 2018 ma incassate nel 2019, per un totale LM22 col. 3 di 70.000 euro.
L’unico dato a disposizione dell’Agenzia delle Entrate è quello di LM22, ossia 70.000 euro: per cui il software sembra registrare un’incoerenza che sospende il rimborso, considerato che sembrerebbe attendersi una media mensile di 5.833 euro, calcolata sul dichiarato (70.000/12).

A questo punto il contribuente non ha però alcuna possibilità nell’ambito della procedura di comunicare all’Agenzia delle Entrate il dato corretto per il calcolo del contributo.
Stando alle citate istruzioni della Guida, per sbloccare il tutto il contribuente paradossalmente dovrebbe ripresentare la domanda “dichiarando un falso”, ossia adducendo che tutti i 70.000 euro incassati sono stati oggetto di fatturazione nel 2019 e rappresentare, quindi, la media mensile “attesa” dal software.

Visto anche il numero considerevole di contribuenti forfetari le cui domande potrebbero risultare “sospese per incoerenza”, sarebbe auspicabile che venisse modificata la piattaforma per permettere al soggetto istante di specificare il dato che l’Agenzia delle Entrate, fisiologicamente, non conosce e di cui non può disporre in alcun modo nei suoi archivi, stante l’assenza degli obblighi sia della dichiarazione IVA sia della fatturazione elettronica.