Secondo il documento interpretativo OIC 9, la sospensione è compatibile anche con la rivalutazione

Di Silvia LATORRACA

Nella giornata di ieri, 14 aprile 2021, la Fondazione OIC ha rilasciato la versione definitiva del documento interpretativo 9, dedicato al regime derogatorio introdotto dal DL 104/2020 convertito, che consente di sospendere gli ammortamenti nei bilanci relativi all’esercizio 2020.
Il documento era particolarmente atteso, rientrando il tema in esame tra le disposizioni maggiormente rilevanti ai fini della campagna bilanci in corso.

Rispetto alla bozza, pubblicata il 25 gennaio 2021 e sottoposta a consultazione fino al 10 febbraio 2021, nella versione definitiva sono stati inseriti ulteriori chiarimenti.

In primo luogo, viene precisato che la norma introduce una facoltà di deroga “esclusivamente” al disposto dell’art. 2426 comma 1 n. 2 c.c. riguardante l’ammortamento annuo delle immobilizzazioni, materiali e immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo. Pertanto, restano ferme tutte le altre disposizioni relative al trattamento contabile delle immobilizzazioni.
Tale precisazione si riferisce, evidentemente, alla disciplina della svalutazione. In sostanza, la deroga riguarda soltanto gli ammortamenti, mentre restano valide le disposizioni in tema di perdite durevoli di valore di cui all’art. 2426 comma 1 n. 3 c.c.
A tal riguardo, in dottrina sono state sollevate alcune perplessità, in quanto l’eventuale necessità di svalutare le immobilizzazioni renderebbe vana la sospensione degli ammortamenti. Più in particolare, ricorrendo alla deroga, la società non rileverebbe componenti negativi di reddito a titolo di ammortamento, ma li rileverebbe a titolo di svalutazione.

In secondo luogo, la Fondazione OIC chiarisce che l’esercizio della facoltà di sospendere gli ammortamenti non esclude la possibilità di rivalutare i beni materiali e immateriali ai sensi dell’art 110 del DL 104/2020 convertito.
I beni per i quali si sospendono gli ammortamenti nell’esercizio 2020 possono, quindi, essere oggetto di rivalutazione.
A tal riguardo, si ricorda che, come precisato dal documento interpretativo OIC 7, pubblicato nella versione definitiva il 31 marzo 2021, “nel bilancio in cui è eseguita la rivalutazione, gli ammortamenti sono calcolati sui valori non rivalutati, in quanto la rivalutazione è ritenuta un’operazione successiva”.

Il documento interpretativo 9 pubblicato ieri precisa, poi, che, ancorché la norma non richiami esplicitamente la possibilità di applicare la deroga anche alle immobilizzazioni acquistate nel corso dell’esercizio 2020, in coerenza con le disposizioni relative alle altre immobilizzazioni, la deroga è applicabile anche a tali immobilizzazioni.

Il calcolo della quota di ammortamento, per quanto riguarda le immobilizzazioni materiali, segue il disposto del paragrafo 61 del documento OIC 16, secondo cui “l’ammortamento decorre dal momento in cui l’immobilizzazione è disponibile e pronta per l’uso. La regola di utilizzare la metà dell’aliquota normale d’ammortamento per i cespiti acquistati nell’anno è accettabile se la quota d’ammortamento ottenuta non si discosta significativamente dalla quota calcolata a partire dal momento in cui il cespite è disponibile e pronto per l’uso”.

Con riferimento all’ambito di applicazione della norma, la Fondazione chiarisce che possono avvalersi della deroga anche le micro imprese, che sono esonerate dalla redazione della Nota integrativa ai sensi dell’art. 2435-ter comma 2 c.c.

In questo caso, secondo l’OIC, le stesse possono redigere la Nota integrativa oppure fornire l’informativa richiesta dalla norma derogatoria in calce al bilancio.

La versione definitiva del documento interpretativo 9 conferma che le disposizioni ivi contenute si possono applicare ai bilanci consolidati redatti dalla capogruppo. In tale situazione, il bilancio consolidato recepisce gli effetti della deroga con riferimento alle sole società consolidate che se ne avvalgono nella redazione del proprio bilancio d’esercizio. La deroga consente, in sostanza, in materia di ammortamenti, l’utilizzo di criteri di valutazione di gruppo non omogenei.
La Fondazione aggiunge che, nella Nota integrativa del bilancio consolidato, si dovrà dare conto di quali società consolidate hanno applicato la deroga.

Infine, il documento interpretativo precisa che l’applicazione della deroga “può” generare fiscalità differita, che deve essere contabilizzata secondo le disposizioni del documento OIC 25.
Si tratta, evidentemente, del caso in cui, a fronte della sospensione dell’ammortamento nel bilancio 2020, la società deduca extracontabilmente la relativa quota di ammortamento in applicazione dell’art. 60 comma 7-quinquies del DL 104/2020 convertito e, quindi, si determini un disallineamento tra valore contabile (maggiore) e valore fiscale (minore) del bene.