Fino al 30 aprile sarà possibile variare l’importo comunicato dall’Agenzia per il primo trimestre

Di Luca BILANCINI

Con la chiusura del primo trimestre 2021, prende il via la nuova procedura per l’assolvimento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche, così come delineata dal DM 4 dicembre 2020 e dal relativo provvedimento di attuazione (provv. 4 febbraio 2021 n. 34958).

Nella giornata di ieri l’Agenzia delle Entrate ha sospeso temporaneamente alcuni servizi presenti nel portale “Fatture e Corrispettivi”, per aggiornare le funzionalità relative alla consultazione e variazione dei dati per il versamento del tributo. Sarà, quindi, possibile prendere visione dei due distinti elenchi – Elenco A ed Elenco B – contenenti, rispettivamente, le fatture elettroniche transitate dal Sistema di Interscambio nei primi tre mesi dell’anno, che già recano l’assolvimento dell’imposta di bollo e quelle che, invece, non riportano l’indicazione del tributo, pur essendone soggette.

Quest’ultimo elenco (“B”) è modificabile e il contribuente avrà tempo sino al 30 aprile per comunicare all’Agenzia che, in relazione a uno o più dei documenti in esso contenuti, non risultano realizzati i presupposti per l’applicazione dell’imposta; entro la stessa data sarà altresì possibile procedere all’integrazione dell’elenco con gli estremi (identificativo SdI) delle fatture, non segnalate dall’Amministrazione finanziaria, per le quali il tributo risulta dovuto.

In alternativa alla modalità “puntuale”, sarà possibile inoltrare una richiesta “massiva” di modifica e/o integrazione dell’elenco B mediante predisposizione di un file XML secondo il tracciato previsto dalle specifiche tecniche allegate al provv. n. 34958/2021. Il sistema, elaborata la richiesta inviata dal contribuente, metterà a disposizione un ulteriore file XML nel quale saranno riportati gli esiti dell’elaborazione su ciascuna fattura presente nella richiesta (al proposito si segnala che nella sezione di dettaglio dell’elenco B, presente nell’area riservata, è riportata la tabella di decodifica dei “codici esito”).

Si ricorda che il termine per il versamento dell’imposta di bollo relativa alle fatture emesse nel primo trimestre 2021 scadrà il prossimo 31 maggio (salvo che l’importo risulti non superiore a 250 euro, nel qual caso detto termine sarebbe posticipabile ai sensi dell’art. 6 comma 2 del DM 17 giugno 2014).

Nell’individuazione dei documenti soggetti ad imposta l’Agenzia delle Entrate tiene naturalmente conto delle disposizioni contenute nel DPR 642/72 e, in modo particolare, del disposto di cui all’art. 13 della Tariffa Parte I del medesimo decreto, in base al quale, fatte salve alcune specifiche eccezioni, l’imposta di bollo si rende applicabile qualora la fattura documenti corrispettivi non assoggettati a IVA per importi superiori a 77,47 euro.

Il procedimento è certamente reso più agevole a seguito dell’introduzione dell’obbligo di utilizzo, dal 1° gennaio di quest’anno, delle nuove specifiche tecniche (versione 1.6.1 e seguenti) per la predisposizione della fattura elettronica mediante SdI. I nuovi codici <Natura> e <TipoDocumento>, ad esempio, sono atti a fornire un maggior grado di dettaglio in ordine alla descrizione dell’operazione documentata.

Ciò consente, a titolo esemplificativo, di trascurare dal calcolo dell’imposta di bollo le fatture contraddistinte dai codici da N6.1 a N6.8, utilizzati relativamente a cessioni di beni o prestazioni di servizi soggette al regime di inversione contabile “interna”. Tali operazioni, pur non comportando l’addebito dell’IVA da parte del cedente/prestatore, ne sono comunque soggette, e, conseguentemente, non rientrano nell’ambito di applicazione dell’imposta di bollo ai sensi dell’art. 6 della Tabella B allegata al DPR 642/72. In tal senso si era, peraltro, già espressa l’Agenzia delle Entrate nella circolare 29 dicembre 2006 n. 37.

Analogamente, come precisato nelle specifiche tecniche allegate al provv. n. 34958/2021, non verranno inclusi nell’Elenco B i file generati dal cessionario/committente contraddistinti dai codici TD16 (integrazione fattura per reverse charge interno), TD17 (integrazione/autofattura per servizi dall’estero), TD18 (integrazione per acquisto di beni intracomunitari), o TD19 (integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art. 17 comma 2 del DPR 633/72).

La procedura “telematica” di assolvimento dell’imposta di bollo è solo uno dei servizi correlati alla fatturazione elettronica. In virtù di quanto disposto dalla decisione (UE) n. 593/2018, l’autorizzazione data dal Consiglio dell’Unione europea alla Repubblica italiana a introdurre un obbligo generalizzato di adozione della e-fattura scadrà il prossimo 31 dicembre 2021. Nel corso di una recente audizione innanzi alle Commissioni riunite di Camera e Senato, la direttrice generale delle Finanze, Fabrizia Lapecorella, ha reso noto che il nostro Paese si accinge a chiederne una proroga, che dovrebbe interessare anche i soggetti aderenti al regime forfetario, i quali, come noto, sono attualmente esclusi da tale obbligo.