Il Tribunale di Milano ha escluso che possa essere integrato il delitto di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico

Di Maria Francesca ARTUSI

Con il perdurare dell’emergenza COVID-19, i documenti di autocertificazione sono diventati uno strumento “di uso comune”.
Elemento proprio di questi documenti è rappresentato dal richiamo agli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000. Si tratta delle norme che consentono di comprovare con una semplice dichiarazione del privato “in sostituzione delle normali certificazioni” una serie di “stati, qualità personali e fatti”.
L’art. 76 del medesimo DPR 445/2000 rinvia alle sanzioni penali di riferimento in caso di dichiarazioni mendaci. Ci si chiede allora quali siano le possibili conseguenze penali derivanti da una falsa autocertificazione.

Interessante in proposito è una recente pronuncia del Tribunale di Milano (16 marzo 2021) che ha escluso la configurabilità del reato di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 c.p.) in un caso in cui un soggetto, fermato dalla Polizia ferroviaria presso la stazione di Milano, aveva dichiarato di effettuare uno spostamento per comprovate esigenze lavorative, mentre era emerso che in quella data non era impegnato in alcun turno di lavoro presso il negozio ove era impiegato.

Il giudice ha, tuttavia, escluso che fosse integrato il delitto (punito con la reclusione fino a due anni), in quanto non sussiste “alcun obbligo giuridico, per il privato che si trovi sottoposto a controllo nelle circostanze indicate, di «dire la verità» sui fatti oggetto dell’autodichiarazione sottoscritta, proprio perché non è rinvenibile nel sistema una norma giuridica che ricolleghi specifici effetti ad uno specifico atto-documento nel quale la dichiarazione falsa del privato sia in ipotesi inserita dal pubblico ufficiale”.
L’art. 483 c.p., infatti, incrimina esclusivamente il privato che attesti al pubblico ufficiale “fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità”.

In altri termini, il reato in questione sussiste solo qualora l’atto pubblico, nel quale la dichiarazione del privato è stata trasfusa, sia destinato a provare la verità dei fatti attestati, e cioè quando un norma giuridica obblighi il privato a dichiarare il vero ricollegando specifici effetti all’atto-documento nel quale la sua dichiarazione è stata inserita dal pubblico ufficiale.
Così, a titolo esemplificativo e proprio in tema di false autodichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR n. 445/2000, integra il reato in oggetto la falsa dichiarazione circa le condizioni di reddito fungenti da presupposto per l’assegnazione di una casa popolare o, ancora, per l’ottenimento di un abbonamento mensile a tariffa agevolata ai servizi di trasporto comunale.
Altresì, si è ritenuto integrato il reato in esame a carico del privato che renda false attestazioni circa gli stati, le qualità personali e i fatti indicati nell’art. 46 del DPR al fine di partecipare a una gara d’appalto o che, all’atto di una richiesta finalizzata a ottenere un passaporto, dichiari falsamente nella dichiarazione sostitutiva di certificazione di non avere riportato sentenze di condanna, e così via: tutte ipotesi nelle quali una specifica norma giuridica attribuisce all’atto la funzione di provare i fatti attestati dal privato al pubblico ufficiale.

Dunque, in tutti i casi in cui l’autodichiarazione è resa dal privato all’atto di un controllo casuale sul rispetto della normativa emergenziale, appare difficile stabilire quale sia l’atto del pubblico ufficiale nel quale la dichiarazione infedele sia destinata a confluire con tutte le necessarie e previste conseguenze di legge.

In proposito, viene anche rilevato che, all’epoca di commissione del fatto in esame, la violazione delle prescrizioni contenute nel DPCM dell’8 marzo 2020 relative al divieto di spostamento fuori dalla propria abitazione o Comune di residenza era sanzionata penalmente ai sensi dell’art. 650 c.p. Pertanto, un obbligo di riferire la verità si sarebbe posto in palese contrasto con il diritto a non “autoincriminarsi” (art. 24 Cost.), in quanto il privato, scegliendo legittimamente di mentire per non incorrere in sanzioni penali o amministrative, sarebbe stato comunque assoggettato a sanzione penale.
Attualmente è stata esclusa ogni espressa sanzione penale derivante dalla violazione delle disposizioni emergenziali (art. 650 c.p.), ferma restando l’applicabilità di sanzioni amministrative.

Nei più recenti moduli di autocertificazione è però specificato che il dichiarante deve essere “consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale (art. 495 c.p.)”. Anche in questo caso, tuttavia, sarà da valutare – alla luce del principio di tassatività della legge penale – se le dichiarazioni rilasciate nel modulo possano novero delle dichiarazioni previste dal DPR 445/2000.
Da un lato, dunque, la sentenza milanese appare precorrere un orientamento garantista, ma dall’altro va evidenziato che diversi soggetti sono stati già raggiunti da decreto penale di condanna a seguito di false dichiarazioni rilasciate durante il “primo lockdown”.