L’OIC ha rilasciato la versione definitiva del documento interpretativo n. 8

Di Silvia LATORRACA

Nella giornata di ieri, 11 marzo 2021, la Fondazione OIC ha pubblicato, al termine del due process statutariamente previsto, la versione definitiva del documento interpretativo n. 8, dedicato alla continuità aziendale.

Il documento analizza, sotto il profilo tecnico-contabile, la norma contenuta nell’art. 38-quater del DL 34/2020 convertito (c.d. “Rilancio”), che, lasciando inalterato l’art. 7 del DL 23/2020 (che è stato implicitamente abrogato), ha disciplinato nuovamente la tematica della continuità aziendale, con riferimento sia ai bilanci 2019, che ai bilanci 2020.

In particolare, la norma stabilisce che:
– nella predisposizione dei bilanci il cui esercizio è stato chiuso entro il 23 febbraio 2020 e non ancora approvati, la valutazione delle voci e della prospettiva della continuazione dell’attività di cui all’art. 2423-bis comma 1 n. 1) c.c. è effettuata non tenendo conto delle incertezze e degli effetti derivanti dai fatti successivi alla data di chiusura del bilancio (comma 1);
– nella predisposizione del bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2020, la valutazione delle voci e della prospettiva della continuazione dell’attività può comunque essere effettuata sulla base delle risultanze dell’ultimo bilancio di esercizio chiuso entro il 23 febbraio 2020 (comma 2).

In sostanza, la norma introduce una facoltà di deroga alle disposizioni relative alla prospettiva della continuità aziendale al ricorrere di determinate condizioni. Lo scopo è di evitare che l’applicazione dei normali criteri di valutazione possa enfatizzare gli effetti negativi della pandemia.

Tanto premesso, il documento interpretativo si concentra sul comma 2 della norma, che interessa i bilanci in corso di approvazione.
Rispetto alla versione pubblicata in bozza non sono state apportate modifiche sostanziali.
In riferimento all’ambito di applicazione, il documento precisa che la norma riguarda, dato il richiamo all’art. 2423-bis c.c., soltanto i soggetti che per la redazione del bilancio applicano le norme del codice civile e i principi contabili nazionali. Rimangono, invece, esclusi i soggetti IAS compliant.

Sotto altro profilo, le disposizioni in esame si applicano anche ai bilanci consolidati redatti dalla capogruppo che si avvale della deroga nel proprio bilancio d’esercizio.
Per quanto attiene alle modalità di applicazione, il documento interpretativo stabilisce che, nei bilanci degli esercizi in corso al 31 dicembre 2020, la società può avvalersi della deroga se, nell’ultimo bilancio approvato (ad esempio chiuso al 31 dicembre 2019), la valutazione delle voci è stata fatta nella prospettiva della continuazione dell’attività in applicazione del § 21 oppure del § 22 dell’OIC 11. Si tratta, cioè, dei casi in cui:
– non siano identificate incertezze sulla capacità dell’azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro, relativo a un periodo di almeno 12 mesi dalla data di riferimento del bilancio;
– siano identificate significative incertezze in merito a tale capacità.

Secondo l’OIC, può inoltre avvalersi della deroga la società che, nel predisporre il bilancio dell’esercizio precedente, abbia applicato quanto previsto dall’art. 38-quater comma 1 del DL 34/2020 o dalla precedente norma di cui all’art. 7 del DL 23/2020 (in vigore fino al 18 luglio 2020).

Non è invece possibile usufruire della deroga se, nel precedente bilancio approvato, la società abbia dichiarato di trovarsi nelle condizioni descritte dal § 23 oppure dal § 24 dell’OIC 11, cioè:
– assenza di ragionevoli alternative alla cessazione dell’attività, senza che siano ancora accertate cause di scioglimento;
– accertamento di una delle cause di scioglimento di cui all’art. 2484 c.c.

In merito all’informativa di bilancio, l’art. 38-quater comma 2 del DL 34/2020 convertito stabilisce che le informazioni sul presupposto della continuità (e, quindi, sulla scelta di avvalersi della deroga) sono fornite nelle politiche contabili di cui all’art. 2427 comma 1 n. 1 c.c., anche mediante il richiamo delle risultanze del bilancio precedente.

Peraltro, restano ferme tutte le altre disposizioni relative alle informazioni da fornire nella Nota integrativa e nella Relazione sulla gestione, comprese quelle relative ai rischi e alle incertezze concernenti gli eventi successivi, nonché alla capacità dell’azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito.
A tal riguardo, l’OIC ha precisato che la società che si avvale della deroga descrive nella Nota integrativa le significative incertezze in merito alla continuità aziendale. Pertanto, devono essere fornite le informazioni relative ai fattori di rischio, alle assunzioni effettuate e alle incertezze identificate, nonché ai piani aziendali futuri per far fronte a tali rischi e incertezze.

Inoltre, nei casi in cui non si ritenga sussistano ragionevoli alternative alla cessazione dell’attività, nella Nota integrativa sono descritte tali circostanze e, per quanto possibile e attendibile, i prevedibili effetti che esse potrebbero produrre sulla situazione patrimoniale ed economica della società.