A richiederlo è Assonime, sottolineando la contraddittorietà di una limitazione ai soli bilanci al 31 dicembre 2020

Di Maurizio MEOLI

La possibilità di convocare le assemblee di approvazione dei bilanci entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio dovrebbe essere estesa a tutte le società che si apprestano ad approvare i bilanci relativi a un esercizio svoltosi “prevalentemente nel 2020” e non riguardare i soli bilanci chiusi al 31 dicembre 2020.
A richiederlo è Assonime nella news legislativa pubblicata ieri e avente a oggetto lo svolgimento delle assemblee societarie durante questa fase emergenziale in esito alle novità inserite in sede di conversione in legge (L. 21/2021) del DL 183/2020 (c.d. DL. “Milleproroghe”) nel corpo del DL 18/2020 convertito (c.d. DL “Cura Italia”).

In particolare, con una modifica all’art. 106 comma 1 del DL 18/2020 convertito si è stabilito che, in deroga a quanto previsto dagli artt. 2364 comma 2 e 2478-bis c.c., o alle diverse disposizioni statutarie, per l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020, l’assemblea ordinaria può essere convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio. Come precisato anche nel relativo dossier parlamentare, si è inteso specificare trattarsi della convocazione relativa all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020 (art. 3 comma 6 lett. a) del DL 183/2020, come inserito in sede di conversione nella L. 21/2021).

È stato stabilito, poi, al nuovo comma 7, che tutte le disposizioni ex art. 106 del DL 18/2020 convertito si applicano alle assemblee “tenute” entro il 31 luglio 2021. Infatti, la nuova formulazione dell’art. 106 comma 7 del DL 18/2020 convertito non è più “Le disposizioni del presente articolo si applicano alle «assemblee convocate» entro la data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e comunque non oltre il 31 marzo 2021” (previsione inserita dall’art. 3 comma 6 del DL 183/2020), ma “Le disposizioni del presente articolo si applicano alle assemblee «tenute» entro il 31 luglio 2021” (ex art. 3 comma 6 lett. b) del DL 183/2020, come inserito in sede di conversione nella L. 21/2021).

Per quanto riguarda il rinvio ai 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio della convocazione delle assemblee di approvazione del bilancio, Assonime osserva come con il termine “convocazione” ci si riferisca alla pubblicazione dell’avviso di convocazione e non alla data prevista per lo svolgimento dell’assemblea. Depone in tal senso, infatti, l’utilizzo nel nuovo comma 7 dell’art. 106 del DL 18/2020 convertito del termine “tenute”, dal quale si desume che quando il legislatore ha voluto riferirsi alla data di svolgimento lo ha chiaramente espresso. E, quindi, entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio dovrà essere pubblicato l’avviso di convocazione dell’assemblea di approvazione del bilancio.

Si osserva, inoltre, come il riferimento normativo alle assemblee di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020 sembrerebbe escludere la possibilità di avvalersi della proroga a 180 giorni per le società il cui esercizio chiuda successivamente a tale data. Di conseguenza, una società il cui esercizio chiuda il 31 gennaio 2021 dovrebbe convocare l’assemblea entro 120 giorni (fine maggio 2021), mentre le società che chiudono l’esercizio al 31 dicembre possono convocare l’assemblea entro 180 giorni (fine giugno 2021).

La contraddittorietà di tale risultato rispetto alla ratio della norma – tesa ad agevolare, in ordine ai tempi di approvazione del bilancio, le società la cui attività sia stata impattata dalla pandemia – induce Assonime a sottolineare l’opportunità di un intervento normativo volto a chiarire che la facoltà di avvalersi del termine di 180 giorni è riconosciuta a tutte le società che si apprestano ad approvare il bilancio relativo all’esercizio svoltosi “prevalentemente nel 2020”.

Si ricorda, inoltre, come le recenti novità normative abbiano altresì precisato che le assemblee potranno essere “tenute” con le modalità speciali previste dall’art. 106 del DL 18/2020 convertito entro il 31 luglio 2021; potendo, quindi, in primo luogo, svolgersi “a distanza”, a prescindere da eventuali diverse indicazioni statutarie, entro la suddetta data.

Relativamente a tale ultimo aspetto, osserva Assonime, resterebbe il problema di comprendere se il termine “tenute” si riferisca allo svolgimento in prima convocazione o anche alle convocazioni successive. Al riguardo, secondo l’Associazione, considerato che il passaggio a un’eventuale convocazione successiva non dipende da una decisione degli amministratori, ma dal comportamento dei soci, sarebbe ragionevole ritenere che le disposizioni speciali si applichino alle assemblee la cui data di svolgimento in “prima” convocazione sia prevista entro il 31 luglio 2021. Anche in questo caso, comunque, si sottolinea l’opportunità di un chiarimento normativo.

A ogni modo, allo stato, appare indubitabile che un’assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020, convocata entro la fine di giugno – ovvero avvalendosi della facoltà di utilizzo del maggior termine a prescindere dalle indicazioni statutarie e dalle ulteriori condizioni richieste dall’art. 2364 comma 2 c.c. – ove la prima convocazione dovesse andare deserta, potrà comunque “tenersi”, entro 30 giorni e “a distanza” ex artt. 2369 comma 2 c.c. e 106 comma 7 del DL 18/2020 convertito.