È anche possibile versare entro i termini stabiliti per le imposte sui redditi e rateizzare

Di Mirco GAZZERA

Scade il 16 marzo 2021 il termine per il versamento, senza maggiorazioni, del saldo IVA che emerge dalla dichiarazione annuale per il 2020. Resta ferma la possibilità di effettuare tale versamento entro i termini previsti per le imposte sui redditi e di rateizzare il debito.

Nel campo 1 del rigo VL30 (“Ammontare IVA periodica”) della dichiarazione IVA per il 2020, si indica il maggiore importo fra quello:
– dell’IVA periodica dovuta (campo 2);
– dell’IVA periodica versata (somma dei campi 3, 4 e 5).
Di conseguenza, ai fini del calcolo del totale dell’IVA dovuta (rigo VL38), non assume rilevanza che i versamenti periodici siano stati omessi, in tutto o in parte, oppure legittimamente sospesi per l’emergenza coronavirus e non ancora effettuati alla data di presentazione della dichiarazione. Si ricorda che nel computo dell’eventuale credito emergente dalla dichiarazione occorre tenere conto, invece, esclusivamente dei versamenti operati (si veda “Nel saldo IVA a credito solo i versamenti periodici effettuati” del 5 marzo 2019).

Il versamento del saldo IVA può essere effettuato in un’unica soluzione entro il 16 marzo (ex art. 6 del DPR 542/99). In alternativa, è possibile effettuare il pagamento entro il termine stabilito per le imposte sui redditi (30 giugno), maggiorando le somme da versare dello 0,4% di interessi per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo (art. 17 comma 1 del DPR 435/2001). Il versamento può essere ulteriormente differito al trentesimo giorno successivo, rispetto al termine di pagamento senza interessi relativo alle imposte sui redditi, corrispondendo l’ulteriore maggiorazione dello 0,4% da applicare sull’importo dovuto (al netto delle compensazioni), già precedentemente maggiorato (art. 17 comma 2 del DPR 435/2001).

In sintesi, dunque, il saldo IVA per il 2020 può essere versato entro:
– il 16 marzo 2021, termine ordinario;
– il 30 giugno 2021, con la maggiorazione dello 0,4% di interessi per ogni mese o frazione di mese successivo al termine ordinario (maggiorazione pari all’1,6%);
– il 30 luglio 2021, con l’ulteriore maggiorazione dello 0,4% applicata sull’importo di cui al punto precedente (maggiorazione complessiva pari al 2,0064%).

In caso di versamento in un’unica soluzione, il modello F24 deve essere compilato indicando:
– con il codice tributo “6099”, l’ammontare dell’imposta dovuta, aumentato dell’eventuale maggiorazione prevista per il differimento dei versamenti;
– nel campo relativo alla rateazione, il codice “0101”, tenuto conto che le prime due cifre indicano il numero della rata oggetto del pagamento e le altre due cifre sono riferite al numero di rate complessivo.

Il versamento del saldo IVA per il 2020 può essere anche rateizzato in massimo nove rate mensili di pari importo completando la rateazione entro il mese di novembre 2021 (art. 20 del DLgs. 241/97). Sono dovuti gli interessi mensili (0,33%) a partire dalla seconda rata (art. 5 comma 1 del DM 21 maggio 2009).
In caso di versamento rateizzato, il modello F24 deve essere compilato indicando separatamente:
– con il codice tributo “6099”, l’importo che deriva dal rapporto fra l’ammontare dell’imposta dovuta (aumentato delle previste maggiorazioni, in caso di differimento rispetto al termine ordinario) e il numero delle rate prescelto;
– con il codice tributo “1668”, l’ammontare degli interessi relativi alla singola rata, a partire dalla seconda.
Anche in questo caso, nella colonna “rateazione” del modello F24, è necessario inserire il codice numerico di quattro cifre che identifica il numero della rata oggetto del pagamento e quello di rate complessivo.

Entro il 16 marzo 2021, occorre versare, fra l’altro, anche:
– l’IVA derivante dalla liquidazione periodica relativa al mese di febbraio 2021;
– l’intero ammontare (o la prima rata, in caso di rateizzazione) dei versamenti IVA che scadevano nel mese di novembre e dicembre 2020, per i quali si è beneficiato della sospensione dei termini prevista dagli artt. 13-ter e 13-quater del DL 137/2020 (conv. L. 176/2020).