Anche il nuovo testo lascia dubbi sull’ambito applicativo della norma

Di Alessandro SAVORANA e Pierluigi SCALAMOGNA

L’art. 1 comma 266 della legge di bilancio 2021 (L. 178/2020) riscrive completamente l’art. 6 del DL 23/2020 convertito, riguardo alle “Disposizioni temporanee in materia di riduzione di capitale”. La norma ha una portata limitata, in quanto circoscritta alle perdite emerse nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2020, per cui, trattandosi di disposizioni temporanee, siamo in presenza di una “deroga” alle norme ordinarie che perderà la sua efficacia al termine del periodo stabilito (cinque anni).

La riscrittura dell’art. 6 appare più puntuale rispetto alla versione originaria che aveva dato luogo a dubbi e diverse interpretazioni. Ora la norma fa riferimento alle perdite emerse nell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020, applicandosi, quindi, ai bilanci chiusi al 31 dicembre 2020 (di seguito, per comodità, l’“esercizio 2020”)o negli esercizi non solari ricomprendenti la data del 31 dicembre 2020, quindi anche a quelli a “cavallo” 2020/2021.

Nel merito si osserva che, nel caso di riduzione del capitale per oltre un terzo in conseguenza di perdite (artt. 2446 comma 2 e 2482-bis comma 4 c.c.), il termine entro il quale la perdita deve risultare assorbita, o comunque diminuita sotto la menzionata soglia, è posticipato al quinto esercizio successivo (comma 2 del modificato art. 6 del DL 23/2020); diversamente, l’assemblea dovrà ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate. Nei casi più gravi, cioè con perdite “oltre il terzo” che hanno ridotto il capitale al di sotto del limite legale (artt. 2447 e 2482-ter c.c.), il nuovo comma 3 prevede la facoltà per i soci di rinviare la decisione di copertura e contemporanea ricostituzione del capitale entro la chiusura del quinto esercizio successivo. In tal caso, e per lo stesso intervallo temporale, non opererà la causa di scioglimento della società di cui all’art. 2484 comma 1 n. 4 c.c.

Le perdite “sospese” dovranno essere distintamente indicate nella Nota integrativa (degli esercizi successivi) con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute nell’esercizio.

Peraltro, le nuove disposizioni non esentano gli amministratori dai loro doveri di informazione verso i soci e, in particolare, dall’obbligo di predisporre una relazione sulla situazione patrimoniale, con le osservazioni degli organi di controllo (per le srl, in assenza del collegio sindacale, del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti), nonché di dare conto, in assemblea, dei fatti di rilievo avvenuti dopo la redazione della relazione.

Qualora, nel corso del quinquennio di “sospensione”, le perdite risultassero assorbite (o ridotte al di sotto del terzo del capitale sociale) in virtù degli utili prodotti negli esercizi successivi (ovvero a seguito di versamenti volontari dei soci a titolo di copertura perdite), non sarà più necessario intervenire sul capitale sociale mediante verbalizzazione notarile (cfr. la massima n. 68/2005 del Consiglio notarile di Milano). L’importante è che le perdite risultino azzerate o ridotte entro i limiti di legge, lasciando al corpo sociale ogni decisione nel merito. A tale riguardo, le movimentazioni richiamate dal comma 4 dell’art. 6 del DL 23/2020 registreranno le modalità del riassorbimento, totale o parziale, della perdita 2020.

Anche con il nuovo testo del citato art. 6 pare riproporsi il dubbio interpretativo circa l’ambito di applicazione della norma e, in particolare, su quali siano le perdite oggetto di “sospensione”.
Propone una interpretazione restrittiva della norma il MISE, secondo cui oggetto della sospensione dovrebbero essere solo le perdite prodottesi nell’“esercizio 2020” [cfr. lettera circolare n. 26890/2021: “Sembra da escludersi, pertanto, che la disposizione possa riguardare perdite relative ad esercizi antecedenti, come inizialmente da alcuni ipotizzato, restando le stesse assoggettate, di conseguenza, al regime generale (anche in tema di scioglimento ex art. 2484, n. 4, c.c.)”].

In realtà, appare tutt’ora preferibile l’interpretazione che estende la sospensione a tutte le perdite emerse nel corso del 2020 indipendentemente dal periodo di produzione delle stesse e, quindi, anche quelle relative a esercizi precedenti l’“esercizio 2020”; in particolare, allo specifico caso in cui nell’esercizio 2019 il capitale risulti diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite ex artt. 2446 comma 2 e 2482-bis comma 4 c.c.

Depone in tal senso la chiara motivazione della massima n. 191/2020 del Consiglio notarile di Milano relativa all’art. 6 del DL 23/2020 nel suo precedente testo che, a parere di chi scrive, risulta riferibile nella sostanza anche alla nuova norma. Appare utile riportare, di seguito, il passo della citata motivazione della massima 191 che evidenzia lo scopo della norma (tutt’ora presente nel nuovo testo): “Si tratta di aiutare le società di capitali e i loro soci affinché possano mantenere invariata l’organizzazione e la rispettiva posizione sul mercato (le società) e all’interno dell’impresa (i soci), evitando operazioni di ricapitalizzazione, riorganizzazione o anche soltanto di riduzione nominale del capitale, che potrebbero risultare particolarmente onerose (le ricapitalizzazioni) o pericolose (le trasformazioni e le riduzioni nominali) nella situazione di crisi economica e finanziaria indotta dalla pandemia da Covid-19: così tentando di fronteggiare, o almeno ritardare e affievolire, il pericolo che la crisi economica sia occasione per la conquista di imprese indebolite tanto nel conseguimento dei risultati economici quanto nella loro organizzazione e struttura proprietaria, o causi l’eliminazione delle imprese che non possano giovarsi di un intervento finanziario immediato” (questo è anche l’orientamento di Assonime espresso nella circolare n. 3/2021).
Difficile, invece, estendere questo effetto “trascinamento” alle perdite più gravi che fossero già emerse nei bilanci chiusi entro il 31 dicembre 2019, determinando situazioni ex artt. 2447 e 2482-ter c.c.

Altra questione sensibile riguarda la responsabilità degli amministratori. Anche se il rinvio della copertura perdite non li esonera dalla responsabilità in merito alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale, va però sottolineato che, rispetto alla versione originaria, la nuova “sospensione quinquennale” consente di usufruire di un maggiore lasso di tempo per valutare, programmare e decidere le azioni da intraprendere per il riequilibrio della situazione economico-finanziaria.

La “sterilizzazione” delle perdite 2020 non può, comunque, considerarsi un “salvacondotto” per gli amministratori nel caso di un progressivo aggravamento della situazione economica e patrimoniale della società. In questa evenienza, l’organo di gestione dovrà necessariamente chiedere ai soci di adottare adeguati provvedimenti di ricapitalizzazione per preservare la continuità aziendale o, diversamente, mettere in liquidazione la società ovvero ricorrere a una procedura concorsuale.