La sospensione dovrebbe applicarsi anche ai beni gratuitamente devolvibili

Di Silvia LATORRACA

La circolare Assonime n. 2/2021 ha fornito interessanti indicazioni anche in riferimento alle conseguenze di carattere fiscale derivanti dalla sospensione degli ammortamenti nel bilancio 2020.
Al riguardo, si ricorda che, ai sensi dell’art. 60 comma 7-quinquies del DL 104/2020 (conv. L. 126/2020), per i soggetti che si avvalgono della facoltà di non effettuare, nell’esercizio in corso al 15 agosto 2020, l’ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali, la deduzione della quota di ammortamento non effettuata “è ammessa” alle stesse condizioni e con gli stessi limiti previsti dagli artt. 102102-bis e 103 del TUIR, a prescindere dall’imputazione a Conto economico.
Analoga disposizione è prevista ai fini IRAP.

A fronte del dato letterale della norma, in dottrina sono state prospettate due soluzioni alternative.
Secondo una prima tesi, le imprese avrebbero la facoltà di dedurre o meno, in via extracontabile, la quota di ammortamento relativa all’esercizio 2020, in modo analogo a quanto previsto ai fini civilistici.
La quota di ammortamento potrebbe, quindi, essere dedotta in corrispondenza con lo stanziamento in bilancio e, cioè, al momento del recupero dell’ammortamento sospeso contabilmente (nel rispetto, per quanto riguarda l’IRES, dei coefficienti tabellari).

Secondo un’altra tesi, invece, la deduzione fiscale non sarebbe opzionale, bensì obbligatoria.
Secondo Assonime, in base alle risposte fornite dall’Agenzia delle Entrate nel corso di Telefisco 2021 (secondo cui la “norma raccorda, da un punto di vista fiscale, la facoltà riconosciuta in sede contabile prevedendo, in particolare, che la mancata imputazione a conto economico nel 2020 della quota di ammortamento non influisce sulla deducibilità fiscale della stessa, la quale resta confermata a prescindere dall’imputazione a conto economico”), l’Amministrazione finanziaria sembra aver aderito alla seconda tesi, ritenendo, quindi, che l’ammortamento sospeso nel 2020 debba essere comunque effettuato ai fini fiscali.

Auspicando una presa di posizione esplicita da parte dell’Agenzia delle Entrate, Assonime ha evidenziato che la deduzione extracontabile obbligatoria della quota di ammortamento relativa al 2020 determina un disallineamento tra valore contabile e valore fiscale del bene, che richiede lo stanziamento di imposte differite passive, ossia delle imposte corrispondenti alla quota di ammortamento contabile non stanziata in bilancio che dovrà essere ripresa a tassazione in futuro, al momento del suo transito a Conto economico.

Conseguentemente, il beneficio derivante dal mancato stanziamento delle quote di ammortamento nel bilancio 2020 non sarà pari all’importo delle quote sospese, ma sarà costituito da tale importo al netto delle imposte differite passive da stanziare contestualmente.
L’Associazione ha allora affermato che, in questa ipotesi, anche gli utili da destinare a riserva indisponibile per effetto dell’art. 60 comma 7-ter del DL 104/2020 dovrebbero essere ragguagliati non più all’ammontare lordo degli ammortamenti non stanziati in bilancio, ma all’importo degli ammortamenti al netto delle imposte differite passive corrispondenti.

Assonime si è poi chiesta se, sempre ipotizzando che la deduzione extracontabile nel 2020 sia obbligatoria, l’ammortamento debba necessariamente essere computato nella misura massima consentita fiscalmente.
Secondo la circolare, poiché il processo di ammortamento si configura come un meccanismo di ripartizione sistematica del costo anche ai fini fiscali, sembra logico che le imprese che negli esercizi precedenti abbiano stanziato e dedotto quote di ammortamento in misura inferiore rispetto ai limiti tabellari possano adottare la medesima impostazione anche con riguardo all’importo da dedurre extracontabilmente nel 2020 e non siano perciò tenute ad adeguarsi – solo per il 2020 – ai limiti massimi.

Infine, ancorché l’art. 60 comma 7-quinquies del DL 104/2020 non richiami espressamente l’art. 104 del TUIR, ad avviso di Assonime non vi sono motivi per escludere l’ammortamento finanziario dei beni gratuitamente devolvibili dal regime di deduzione extracontabile in esame.
L’ammortamento finanziario è, infatti, sostitutivo dell’ammortamento tecnico previsto dagli artt. 102 e 103 del TUIR.
La questione meriterebbe, comunque, una conferma ufficiale.