Il sismabonus acquisti non spetta all’acquirente se l’impresa che esegue i lavori fruisce della detrazione per gli stessi interventi

Di Arianna ZENI

Il c.d. “sismabonus acquisti” di cui all’art. 16 comma 1-septies del DL 63/2013 spetta agli acquirenti delle unità immobiliari, siano essi soggetti IRPEF o IRES, persone fisiche, imprese individuali, società di capitali o società di persone (il sismabonus compete per “gli interventi eseguiti da titolari di reddito di impresa sugli immobili posseduti o detenuti, a prescindere dalla loro destinazione” come è già stato precisato nella ris. n. 34/2020 e nella risposta a interpello dell’Agenzia delle Entrate n. 19/2021).

Con riguardo al superbonus del 110% previsto dall’art. 119 del DL 34/2020, invece, in linea di principio, non possono rientrare tra i possibili beneficiari i soggetti titolari di reddito d’impresa. Quindi, ove gli acquirenti delle unità immobiliari siano società, la detrazione IRPEF/IRES fruibile rimane ferma al 75% o all’85% a seconda che dalla realizzazione degli interventi di demolizione e ricostruzione dell’intero edificio il rischio sismico dell’immobile si riduca sino a determinare il passaggio a una o a due o più classi di rischio inferiori.
Tali concetti sono stati ribaditi dall’Agenzia nella risposta a interpello n. 70 di ieri, 2 febbraio 2021.

Il trasferimento della proprietà dell’immobile, inoltre, deve avvenire entro 18 mesi dalla conclusione dei lavori e comunque entro il 31 dicembre 2021 (cfr. le risposte a interpello nn. 515557 e 558 del 2020, 19 e 30 del 2021). A tale conclusione si giungerebbe, secondo l’Amministrazione finanziaria, in quanto la detrazione di cui al comma 1-septies in commento compete solo per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 (per effetto del rimando da parte del comma 1-septies al comma 1-quater che a sua volta rinvia al comma 1-bis dell’art. 16 del DL 63/2013).
A bene vedere, tuttavia, la norma contenuta nel comma 1-septies stabilisce soltanto che, affinché spetti la detrazione IRPEF/IRES per l’acquisto di case antisismiche, le imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare che hanno provveduto alla demolizione e ricostruzione provvedano all’alienazione delle unità immobiliari entro 18 mesi dall’ultimazione dei lavori.

Mentre l’orientamento dell’Agenzia delle Entrate, che va assai oltre il dato letterale della norma e introduce ulteriori paletti, non può essere condiviso ove l’acquirente sia una persona fisica che segue il principio di cassa ai fini dell’individuazione temporale del momento in cui sostiene le spese per l’acquisto dell’unità immobiliare (si vedano “Sismabonus acquisti a rischio se i lavori finiscono nel 2022” del 20 aprile 2020 e “Incertezze da fugare per il sismabonus acquisti con lavori o rogito oltre il 2021” del 19 novembre 2020), se l’acquirente è una società che segue il principio di competenza di cui all’art. 109 del TUIR, l’intera spesa per l’acquisto si considera sostenuta alla data di stipula del rogito (o, se successiva, alla data in cui si verificano gli effetti traslativi della proprietà dell’unità immobiliare) che deve avvenire necessariamente entro il 31 dicembre 2021.

È però in risposta al terzo quesito posto dall’istante che l’Agenzia delle Entrate, nella risposta n. 70/2021, fornisce il chiarimento più importante. Viene chiesto, infatti, se l’impresa che esegue i lavori al fine della rivendita possa beneficiare della detrazione IRPEF/IRES spettante per gli interventi di riqualificazione energetica (ecobonus) di cui all’art. 14 del DL 63/2013 e dai commi 344-347 dell’art. 1 della L. 296/2006.

Come chiarito dalla ris. Agenzia delle Entrate n. 34/2020, l’ecobonus spetta anche ai titolari di reddito di impresa sugli immobili da loro posseduti o detenuti, a prescindere che siano immobili “strumentali”, “beni merce” o “patrimoniali”. Di conseguenza, l’impresa può beneficiare della detrazione fiscale prevista dal citato art. 14 e gli acquirenti delle unità immobiliari risultanti post lavori possono fruire del “sismabonus acquisti” in quanto le detrazioni non sono tra loro incompatibili.

Per gli interventi antisismici di cui all’art. 16 commi 1-bis e ss. del DL 63/2013 eseguiti dall’impresa, invece, secondo l’Agenzia delle Entrate la fruizione del sismabonus in capo all’impresa pregiudica il beneficio in capo agli acquirenti degli immobili. Diversamente “non risulterebbe rispettato il principio generale secondo cui non è possibile far valere due agevolazioni sulla medesima spesa (sancito anche nella circolare del 18 maggio 2016, n. 20/E, paragrafo 10.2)”.

Dalla conclusione cui giunge l’Amministrazione finanziaria consegue che, ove l’impresa abbia eseguito interventi sia di efficienza energetica che di miglioramento sismico che possono essere identificati e distinti tra di loro:
– l’impresa può beneficiare dell’ecobonus per le spese di riqualificazione energetica e all’acquirente spetta il sismabonus acquisti;
– l’impresa può beneficiare dell’ecobonus per le spese di riqualificazione energetica e del sismabonus per le spese per interventi antisismici, ma all’acquirente non spetta il sismabonus acquisti.