Possibile la deliberazione condominiale per l’esecuzione di un intervento con la detrazione del 110% a loro spese

Di Stefano SPINA

La possibilità che uno o più condomini si facciano carico dell’intera spesa per l’efficientamento energetico o antisismico dell’immobile è già stata affrontata su Eutekne.info (si veda “Superbonus possibile anche in capo a un solo condomino” del 5 ottobre 2020).
Capita infatti che, all’interno dei condomìni, alcuni partecipanti non vogliano o possano fruire della detrazione e quindi siano contrari all’esecuzione dei lavori.
Ne sono esclusi ad esempio, in base alla risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 33/2008, i soggetti di cui all’art. 74 del TUIR e quindi gli organi e amministrazioni dello Stato, compresi quelli a ordinamento autonomo, anche se dotati di personalità giuridica, i Comuni, le Unioni di comuni, i consorzi tra enti locali, le associazioni e gli enti gestori del demanio collettivo, le comunità montane, le Province e le Regioni.

Al riguardo l’art. 10 comma 3 DL 76/2020 ha previsto che ciascun partecipante alla comunione o al condominio possa realizzare a proprie spese ogni opera di cui all’art. 2 della L. 13/89 relativa all’abbattimento delle barriere architettoniche e all’art. 119 del DL 34/2020 riguardante il “superbonus”.
In pratica tale norma, nata per l’abbattimento delle barriere architettoniche ma estesa anche ai lavori rientrati nel superbonus, prevede la possibilità che uno o più condomini si facciano carico dell’intera spesa, peraltro coperta dalla detrazione del 110%.

Successivamente la legge di bilancio per l’anno 2021, integrando il comma 9-bis dell’art. 119 del DL 34/2020, ha previsto che le deliberazioni dell’assemblea del condominio, aventi per oggetto l’imputazione a uno o più condomini dell’intera spesa riferita all’intervento deliberato, siano valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell’edificio purché i condomini, ai quali sono imputate le spese, esprimano parere favorevole.

Si tratta di due piani di analisi differenti in quanto l’art. 10 del DL 76/2020 prevede la sola deroga all’imputazione millesimale delle spese mentre il comma 9-bis legittima una delibera assembleare in tale senso.
La spettanza dell’intera detrazione al soggetto che ha sostenuto la spesa (legittimato in base sia dall’art. 10 comma 3 del DL 76/2020 che dal comma 9-bis dell’art. 119 del DL 34/2020) è stata confermata dall’Agenzia delle Entrate, in ultimo nella circolare 8 luglio 2020 n. 19, prevedendo che il singolo condomino possa fruire della detrazione per i lavori effettuati sulle parti comuni degli edifici residenziali, in ragione dei millesimi di proprietà o dei diversi criteri applicabili ai sensi degli artt. 1123 e seguenti c.c., secondo cui “le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell’edificio per la prestazione dei servizi nell’interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione”.

Nello specifico la diversa ripartizione decisa dall’assemblea ex art. 10 comma 3 del DL 76/2020, ove solo alcuni condomini decidano di farsi carico dell’intera spesa, rappresenta la “diversa convenzione” ex art. 1123 c.c. eccedente il valore della proprietà di ciascuno, che legittima la detrazione stessa.

Questa linea interpretativa è stata peraltro confermata dall’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 901-713/2020 della Direzione regionale Piemonte. Secondo l’Agenzia, in base all’art. 10 comma 3 del DL 76/2020, anche il singolo condomino può assumere una deliberazione condominiale per l’esecuzione di interventi a proprie spese, previsti ai fini dell’accesso al superbonus, a condizione che le modifiche apportate per il miglior godimento della cosa non alterino la destinazione del bene e non impediscano agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto.
Il documento prosegue precisando che, in assenza di preclusioni normative, il pieno sostenimento della spesa legittima la conseguente detrazione o fruizione del beneficio fiscale, in capo a quest’ultimo, nelle forme dello sconto in fattura o della cessione del credito.

In base a tali documenti risulta pertanto possibile assumere una deliberazione condominiale per l’esecuzione di un intervento rientrante nel “superbonus” ove uno o più condomini a cui possano spettare le detrazioni si facciano carico dell’intera spesa.
Tali soggetti potranno, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante, calcolata sull’intero importo dei lavori, ottenere un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto oppure cedere un credito d’imposta di pari ammontare.