Si richiede un’equilibrata considerazione di tutte le peculiarità della fattispecie concreta per verificarne l’entità del suo complessivo disvalore

Di Maria Francesca ARTUSI

Per l’affermazione della “particolare tenuità del fatto” è necessaria una valutazione complessiva della condotta da parte del giudice, che non si limiti a un criterio quantitativo, ma che prenda in considerazione tutti i presupposti previsti dall’art. 131-bis c.p.
Così la Corte di Cassazione – nella sentenza n. 2901 depositata ieri – ha richiesto un nuovo giudizio relativamente alla non punibilità concessa all’amministratore di una srl colpevole di non aver versato per due annualità consecutive, entro i termini previsti per la dichiarazione annuale del sostituto d’imposta, ritenute risultanti dalle certificazioni rilasciate ai sostituti per un importo (di poco) superiore quindi alla soglia di punibilità di 150.000 euro prevista dall’art. 10-bis del DLgs. 74/2000.

Va ricordato che il DLgs. 28/2015 ha introdotto nell’ordinamento penale la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto all’art. 131-bis c.p. Tale norma stabilisce che, per i reati per i quali è prevista una pena detentiva non superiore ai 5 anni – ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena – è esclusa la punibilità quando, per le modalità della condotta e per l’esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell’art. 133 comma 1 c.p., l’offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale.

Una questione controversa ha da subito riguardato il rapporto tra la valutazione sulla particolare tenuità del fatto e le soglie di punibilità previste per taluni reati, con particolare riguardo ai reati tributari (tra cui quelli oggetto della sentenza in commento). La soglia di punibilità rappresenta, infatti, il limite, stabilito dallo stesso legislatore, oltre il quale una condotta diventa penalmente sanzionabile. Ci si è chiesti pertanto se in tali ipotesi il giudice potesse escludere la punibilità nonostante il comportamento vietato avesse oltrepassato quel limite di tollerabilità sancito dall’ordinamento stesso e, in caso di risposta affermativa, quali fossero i criteri da utilizzare.

Le Sezioni Unite della Cassazione sono intervenute in tale dibattito ammettendo la compatibilità dell’istituto con quelle fattispecie in cui sono previste soglie di punibilità (Cass. SS.UU. nn. 13681/2016 e 13682/2016). Chiaramente, quanto più ci si discosta dal valore-soglia, tanto più è verosimile che ci si trovi in presenza di un fatto non specialmente tenue. Tuttavia – secondo le Sezioni Unite – nessuna conclusione può essere tratta in astratto, senza considerare le peculiarità del caso concreto.

Riprendendo questa pronuncia, la sentenza in esame precisa che il giudizio sulla tenuità del fatto richiede una valutazione complessa che ha a oggetto le modalità della condotta, l’esiguità del danno e del pericolo da essa derivante, e il grado della colpevolezza, ovvero quei requisiti di minima offensività che giustificano la deroga alla, altrimenti doverosa, applicazione della risposta punitiva dello Stato alla loro commissione. Si richiede, cioè, un’equilibrata considerazione di tutte le peculiarità della fattispecie concreta al fine di verificarne l’entità del suo complessivo disvalore. L’art. 131-bis c.p. non si interessa, infatti, della condotta tipica, bensì ha riguardo alle forme di estrinsecazione del comportamento, al fine di valutarne complessivamente la gravità, l’entità del contrasto rispetto alla legge e conseguentemente il bisogno di pena.

Viene altresì ricordato, con specifico riferimento alla ipotesi in cui sia stata fissata una soglia di punibilità, che l’orientamento interpretativo di questa Corte si è indirizzato nel senso che la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto sia applicabile solo nel caso in cui si tratti di violazioni relative a un ammontare vicinissimo a detta soglia, in considerazione del fatto che il grado di offensività che dà luogo a reato è già stato valutato dal legislatore nella determinazione della soglia stessa (tra le altre, Cass. n. 13218/2015). Ciò, tuttavia, deve essere inteso nel senso che l’eventuale particolare tenuità del fatto deve essere considerata non con riferimento alla sola eccedenza rispetto alla soglia di punibilità prevista dal legislatore, ma, in ogni caso, in rapporto alla condotta nella sua interezza.

Nel caso di specie, non emergeva tale giudizio dalle motivazioni dei giudici di merito, che si sono limitati a richiamare genericamente la presenza dei presupposti di legge, senza adeguatamente valutare la condotta in base agli altri criteri generali dettati dall’art. 131-bis c.p.

Per la Cassazione non può essere dirimente neanche il superamento minimo della soglia di punibilità: qui pari a circa il 10%.
Ciò in quanto, anche qualora il giudice debba ritenere che il superamento della soglia, per la sua entità quantitativa, non sia di per sé ostativo al riconoscimento della non punibilità per particolare tenuità, ciò non esclude che possano intervenire ulteriori e diversi elementi ostativi, essendo necessaria, in ogni caso, una valutazione globale della fattispecie.