Ancora valido il DM 16 aprile 1983, non essendo mai state emanate le disposizioni attuative previste dal DLgs. semplificazioni

Di Luca FORNERO

Ai sensi dell’art. 25-bis del DPR 600/73, i sostituti d’imposta che corrispondono provvigioni, comunque denominate, per prestazioni anche occasionali inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari, devono operare all’atto del pagamento una ritenuta a titolo di acconto dell’IRPEF o dell’IRES dovuta dai percipienti, con obbligo di rivalsa.

Di regola, la ritenuta si applica in misura pari al 23% (primo scaglione di reddito ai fini IRPEF).
La relativa base imponibile è diversa a seconda che, nell’esercizio della propria attività, l’agente, mediatore, ecc.:
– non si avvalga, in via continuativa, di dipendenti o terzi (secondo la definizione fornita dal DM 16 aprile 1983): in tale ipotesi, la ritenuta del 23% è operata sul 50% delle provvigioni corrisposte: in pratica, l’11,5% delle intere provvigioni;
– si avvalga, in via continuativa, di dipendenti o terzi (secondo la definizione fornita dal DM 16 aprile 1983): in tale ipotesi, la ritenuta del 23% è operata sul 20% delle provvigioni corrisposte: in pratica, il 4,6% delle intere provvigioni.

L’effettuazione della ritenuta d’acconto in misura ridotta è subordinata alla presentazione di una dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti richiesti.
Sostituendo il comma 7 dell’art. 25-bis del DPR 600/73, l’art. 27 comma 1 del DLgs. 175/2014 (c.d. “decreto semplificazioni”) ha previsto differenti modalità di trasmissione di tale dichiarazione rispetto a quelle disciplinate dal DM 16 aprile 1983.

Tra l’altro, è stato previsto che tale dichiarazione:
– potrà essere trasmessa anche tramite PEC;
– non avrà limiti di tempo;
– sarà valida fino a revoca, ovvero fino alla perdita dei requisiti da parte del contribuente.

Per l’attuazione della disposizione, era prevista l’emanazione di un decreto ministeriale, ad oggi non ancora predisposto.
Deve quindi ritenersi ancora attuale la circ. Agenzia delle Entrate n. 31/2014 (§ 18), la quale ha chiarito che, nelle more dell’emanazione delle nuove disposizioni attuative, è possibile continuare a far riferimento al modello di dichiarazione definito dal DM 16 aprile 1983 che potrà essere trasmesso:
– con raccomandata con avviso di ricevimento,
– oppure anche tramite posta elettronica certificata.

L’invio deve avvenire nel rispetto dei termini previsti dallo stesso DM 16 aprile 1983, cioè, entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello per cui si richiede l’applicazione della misura ridotta, oppure, se le condizioni per l’applicazione della ritenuta ridotta si manifestano in corso d’anno, non oltre 15 giorni da quello in cui le condizioni stesse si sono verificate.
Così, per le ritenute che, effettuate nella misura ordinaria nel 2020, dovranno essere operate in misura ridotta nel 2021, la dichiarazione deve essere inviata entro il 31 dicembre 2020.

La dichiarazione sarà valida anche oltre l’anno cui si riferisce.
Al riguardo, la citata circolare precisa che conservano validità fino alla perdita dei requisiti le dichiarazioni già inviate entro il 31 dicembre 2013 o entro i 15 giorni successivi al verificarsi dei presupposti, oppure ancora entro i 15 giorni successivi alla stipula dei contratti o alla esecuzione della mediazione.

Rimane fermo l’obbligo di dichiarare con le medesime modalità il venire meno delle predette condizioni entro 15 giorni dalla data in cui si verificano.

In caso di omissione della comunicazione relativa a variazioni che comportino il venir meno delle condizioni per la riduzione della base su cui operare la ritenuta, è applicabile la sanzione da 250 a 2.000 euro contemplata dall’art. 11 del DLgs. 471/97 ed, in particolare, dal comma 1 lett. a).

La citata circ. Agenzia delle Entrate n. 31/2014 (§ 18) – andando al di là del testo dell’art. 25-bis comma 7 del DPR 600/73 che fa specifico riferimento solo all’“omissione della comunicazione relativa alle variazioni che comportano il venir meno” delle condizioni – indica che la sanzione si rende applicabile anche nei casi in cui le dichiarazioni siano incomplete o non veritiere “considerato che un’eventuale dichiarazione non veritiera circa la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della ritenuta in misura ridotta ha i medesimi effetti dell’omessa comunicazione del venir meno dei presupposti stessi, e rilevato che la riportata lett. a) del comma 1 dell’art. 11 del d.lgs. n. 471 del 1997 prevede l’applicazione della sanzione amministrativa anche in caso di «invio di tali comunicazioni con dati incompleti o non veritieri»”.