Con la legge di bilancio 2021 si introdurrà un nuovo regime di operazioni esenti con detrazione

Di Luca BILANCINI e Emanuele GRECO

Il Ddl. di bilancio 2021, da oggi all’esame della Camera, contempla, tra le altre misure di carattere fiscale, anche la possibile introduzione dell’esenzione IVA con diritto alla detrazione dell’imposta (c.d. operazioni ad aliquota “zero”) per:
– le cessioni della strumentazione per diagnostica COVID-19 (che presentano i requisiti indicati nel Regolamento (Ue) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio o nella legislazione europea armonizzata) e le prestazioni di servizi strettamente connesse a detta strumentazione;
– le cessioni di vaccini anti COVID-19, autorizzati dalla Commissione europea o dagli Stati membri, e le prestazioni di servizi strettamente connesse ai vaccini.
Il regime si renderebbe applicabile sino al 31 dicembre 2022.

La novità legislativa appena descritta fa seguito alla previsione comunitaria (direttiva 7 dicembre 2020 n. 2020, modificativa della direttiva 2006/112/Ce) che ha introdotto la possibilità per gli Stati membri di concedere, in relazione alla fornitura di vaccini anti COVID-19 e per i dispositivi medico-diagnostici in vitro relativi al coronavirus (conformi al regolamento (Ue) 2017/746), l’esenzione con diritto alla detrazione dell’IVA oppure l’applicazione di un’aliquota ridotta (si veda “Per le agevolazioni IVA sui vaccini anti COVID-19 via libera del Consiglio Ue” del 12 dicembre 2020).

Il legislatore italiano dovrebbe, quindi, adottare la prima soluzione (esenzione con diritto alla detrazione), nel solco di quanto già previsto dal 19 maggio 2020 al 31 dicembre 2020 per le cessioni di beni destinati al contenimento dell’emergenza COVID-19 (es. ventilatori polmonari, mascherine chirurgiche, mascherine Ffp2 e Ffp3, termometri, soluzioni idroalcoliche in litri…) ai sensi dell’art. 124 del DL 34/2020.
La scelta legislativa contenuta nel Ddl. di bilancio 2021, peraltro, porterebbe implicitamente a ritenere che non venga prorogata l’esenzione con diritto alla detrazione IVA per i beni anti-COVID sopra citati. Per questi prodotti, come previsto dal richiamato art. 124 del DL 34/2020, a decorrere dal 1° gennaio 2021 si applicherà l’aliquota IVA del 5%, sempreché non ricorrano le condizioni per beneficiare dell’aliquota del 4%, prevista dal n. 41-quater della Tabella A, Parte II, allegata al DPR 633/72, come nel caso degli ausili e delle protesi relative a menomazioni funzionali permanenti (risposta a interpello Agenzia delle Entrate n. 585/2020).

Per quanto concerne la strumentazione per diagnostica COVID-19, la nuova disposizione espressamente specifica che le relative cessioni ad “aliquota zero”, sino al 31 dicembre 2022, sono effettuate in deroga a quanto stabilito dall’art. 124 del DL 34/2020 (il quale, come detto, prevede l’aliquota IVA del 5%).

Con riferimento ai vaccini, invece, viene esplicitato, nella nuova disposizione, che il regime di esenzione con diritto alla detrazione opera in deroga rispetto al n. 114 della Tabella A, parte III, allegata al DPR 633/72, il quale stabilisce che “i medicinali pronti per l’uso umano o veterinario, compresi i prodotti omeopatici nonché le sostanze farmaceutiche e gli articoli di medicazione di cui le farmacie devono obbligatoriamente essere dotate secondo la farmacopea ufficiale”, sono soggetti all’aliquota IVA del 10%.

Si rammenta che le cessioni ad “aliquota zero”:
– non hanno effetti in merito alla determinazione del pro rata, essendo comunque riconosciuto il diritto alla detrazione dell’imposta ai sensi dell’art. 19 comma 1 del DPR 633/72 (come confermato dall’Agenzia delle Entrate nella circ. n. 26/2020 e da Assonime nella circolare n. 32, pubblicata ieri);
– beneficiano del regime agevolato a prescindere dal cedente e dall’acquirente, nonché a prescindere dallo stadio di commercializzazione (circ. Agenzia delle Entrate n. 26/2020).

Una questione di carattere pratico concerne il codice “Natura” che va inserito con riferimento ai beni ceduti con aliquota “zero”. Con FAQ 1° giugno 2020, Assosoftware, confermando quanto già ipotizzato in dottrina (si veda “Plafond per l’esportazione di mascherine e altri beni di emergenza” del 1° giugno 2020), aveva suggerito l’utilizzo del codice “N4” (riferito alle operazioni esenti). Assonime, nella circ. n. 32/2020 sostiene, invece, che nel caso di specie non si sarebbe in presenza di una vera e propria operazione esente e che, quindi, sarebbe preferibile l’utilizzo del codice “N2” o, qualora si siano già usate le nuove specifiche tecniche (obbligatorie dal prossimo 1° gennaio), del codice “N2.2”.

Va sottolineato, tuttavia, che tale codifica, come ricordato dall’Agenzia nella propria Guida alla compilazione della fattura elettronica e dell’esterometro, si riferisce alle operazioni non soggette a imposta per le quali il soggetto passivo “non è obbligato a emettere fattura”. Considerato che la questione potrebbe interessare anche la cessione dei vaccini anti COVID-19 e della strumentazione per la relativa diagnostica, sarebbe auspicabile, come richiesto da Assonime, un chiarimento da parte dell’Amministrazione finanziaria.