Si segnala l’inserimento, tra i soggetti beneficiari, del convivente di fatto, del componente dell’unione civile e del coniuge separato

Di Stefano SPINA

Il Consiglio e la Fondazione Nazionale dei Commercialisti, dopo aver pubblicato, lo scorso 21 ottobre, la check list per il visto di conformità sugli interventi per l’efficienza energetica e la riduzione del rischio sismico, ha diffuso ieri il documento “Il Superbonus 110%: check list visto di conformità ecobonus e sismabonus”.

Con tale lavoro si è voluto fornire un quadro d’insieme dei controlli da effettuare ai fini dell’apposizione del visto di conformità sulla “comunicazione dell’opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica” attraverso la quale i beneficiari possono trasferire a soggetti terzi, oppure quale pagamento ai fornitori, i crediti derivanti da determinate detrazioni immobiliari.

Ricordiamo innanzitutto che il visto di conformità deve, ai sensi dell’art. 119 comma 11 del DL 34/2020, essere apposto esclusivamente per le comunicazioni di cessione di crediti da “superbonus” e non per le altre tipologie di crediti per i quali sarà il singolo cedente a garantire (ed a risponderne in forma diretta) la sussistenza del credito.

Le check list, distinte con riferimento agli interventi per l’efficienza energetica ed alla riduzione del rischio sismico, sono disponibili in formato word e quindi personalizzabili dagli utenti e presentano lievi modifiche rispetto alla versione del 21 ottobre.

Al riguardo si segnala l’inserimento, tra i soggetti beneficiari, del convivente di fatto, del componente dell’unione civile e del coniuge separato. In riferimento alla documentazione attestante la disponibilità dell’immobile, viene precisato che i contratti di locazione, di comodato e quelli preliminari di compravendita devono essere registrati. Su tale punto l’Agenzia delle Entrate, con la circolare 8 agosto 2020 n. 22, ha affermato che l’atto deve essere registrato, al più tardi, al momento dell’inizio dei lavori o a quello di sostenimento delle spese se antecedente, non rilevando la successiva regolarizzazione.

Completamente nuovo risulta essere il documento di ricerca attraverso il quale viene fornito un quadro d’insieme dei controlli da effettuare ai fini dell’apposizione del visto di conformità.

Al riguardo risulta oltremodo importante quanto indicato al punto 2.1 in riferimento alle caratteristiche del visto stesso. Si tratta infatti di una attività finalizzata esclusivamente alla verifica della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione (vedi “comunicazione”) alle disposizioni che disciplinano, nel caso specifico, le detrazioni ed i crediti d’imposta.

Il professionista deve pertanto effettuare un controllo formale e non di merito della documentazione col fine di evitare errori materiali e di calcolo.
Nello specifico il visto di conformità attesta, sulla base della documentazione prodotta dal contribuente afferente l’intervento, la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta verificando inoltre la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai tecnici incaricati in quanto obbligatorie. Poiché l’attività svolta si risolve in un mero controllo formale di tipo documentale il professionista dovrà conservare tutta la documentazione a supporto del proprio lavoro.

Lo studio affronta anche il regime sanzionatorio ricordato che, salvo che il fatto costituisca reato, l’infedeltà del visto viene sanzionata, in base all’art. 39 comma 1 lett. a) del DLgs 241/97, con una sanzione amministrativa da 258 a 2.582 euro. Al soggetto che rilascia il visto non si applica invece la sanzione, da 2.000 a 15.000 euro prevista dall’art. 119 del DL 34/2020, riferibile al tecnico che rilascia le asseverazioni ed attestazioni errate.

Il documento prosegue con l’elencazione della documentazione (riportata anche nelle check list) da esaminare ai fini della verifica del legittimo utilizzo del c.d. “superbonus” integrando tale elencazione con alcune fra le molte argomentazioni fornite dalla prassi in materia.

Fra tutte si evidenzia (§ 3.3) la spettanza della detrazione ai contribuenti che hanno sostenuto le spese agevolate a prescindere dalla circostanza che i medesimi siano in possesso o meno di redditi assoggettati ad imposta precisando che tale diritto decade esclusivamente laddove il contribuente non sia titolare di alcun reddito imponibile.
Per quanto riguarda gli aspetti operativi viene ricordato che, per gli interventi trainanti e trainati per l’efficienza energetica, la comunicazione sulla quale è stato rilasciato il visto, deve essere inviata a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo al rilascio da parte dell’ENEA della ricevuta di avvenuta trasmissione dell’asseverazione prevista per tali interventi.

Con riferimento al compenso, infine, il documento segnala che si può far riferimento al DM 140/2012 e più precisamente al Riquadro 8.2 (art. 26 commi 2 e 3) per quanto riguarda l’incarico di istruttoria e al Riquadro 3 (art. 21) per l’apposizione del visto stesso.