Confermate le proroghe per i soggetti ISA già disposte dal DL 104/2020 e dal DL 149/2020

Di Luca FORNERO e Massimo NEGRO

Con il comunicato stampa n. 269 di ieri, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha annunciato la proroga, dal 30 novembre al 10 dicembre 2020, del termine per il versamento della seconda o unica rata d’acconto delle imposte sui redditi e dell’IRAP dovuta dagli operatori economici. Il differimento sarà disposto dal c.d. DL “Ristori-quater”, in corso di adozione da parte del Consiglio dei Ministri.

Inoltre, sarà prorogato al 30 aprile 2021 il versamento della seconda o unica rata dei suddetti acconti anche per le imprese non interessate dagli ISA:
– ovunque localizzate, che hanno conseguito nel periodo d’imposta precedente a quello in corso (2019 per i “solari”) ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro e che, nel primo semestre 2020, hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% rispetto al primo semestre 2019;
– che operano nei settori economici individuati nell’Allegato 1 al DL 137/2020, come sostituito dall’Allegato 1 al DL 149/2020, e nell’Allegato 2 al medesimo DL 149/2020 (come integrato dall’art. 1 comma 2 del DL 154/2020, c.d. “Ristori-ter”) e hanno domicilio fiscale o sede operativa nelle c.d. “zone rosse”, nonché per i soggetti che gestiscono ristoranti nelle c.d. “zone arancioni”, a prescindere dai requisiti relativi ai ricavi o compensi e alla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi.

Infine, tale provvedimento posticiperà anche il termine per la presentazione dei modelli REDDITI 2020 e della dichiarazione IRAP 2020, che sarà portato al 10 dicembre 2020.

Alla luce delle annunciate proroghe, il quadro dei termini di versamento della seconda o unica rata degli acconti delle imposte sui redditi e dell’IRAP si presenta alquanto articolato.
In pratica, in base alle anticipazioni del comunicato stampa, allo stato attuale sembra possibile enucleare quattro categorie di contribuenti.

La prima è rappresentata dai soggetti ISA, che, come confermato anche dal comunicato stampa in esame, beneficiano già del differimento al 30 aprile 2021 disposto dall’art. 98 del DL 104/2020 e dall’art. 6 del DL 149/2020 se, in alternativa:
– nel primo semestre dell’anno 2020, hanno registrato una riduzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente;
– indipendentemente dall’andamento del fatturato o dei corrispettivi, gestiscono ristoranti nelle c.d. “zone arancioni” oppure che, nel contempo, esercitano una delle attività che sono state sospese o limitate a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, individuate nei due suddetti Allegati, e hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nelle c.d. “zone rosse”.

La seconda categoria, che sarà individuata dal DL in corso di predisposizione, è rappresentata dai soggetti estranei agli ISA che, come sopra riportato:
– operano nei settori economici individuati nei due suddetti Allegati e hanno domicilio fiscale o sede operativa nelle c.d. “zone rosse” o gestiscono ristoranti nelle c.d. “zone arancioni”, indipendentemente dall’andamento del fatturato e dei corrispettivi e dall’ammontare dei ricavi o compensi 2019;
– ovunque localizzati, hanno conseguito nel 2019 ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro e che, nel primo semestre 2020, hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% rispetto al primo semestre 2019.

La terza categoria, anch’essa individuata dal DL in corso di adozione, è rappresentata dagli “operatori economici” diversi dai precedenti: in attesa che il DL definisca in modo più puntuale tali soggetti, è probabile che si intenda fare riferimento agli altri titolari di partita IVA, non in possesso dei requisiti sopra elencati (es. imprese delle c.d. “zone gialle” senza calo di fatturato o corrispettivi, professionisti senza calo di fatturato o corrispettivi ovunque ubicati), per i quali il termine di versamento della seconda o unica rata è posticipato dal 30 novembre 2020 al 10 dicembre 2020.

In via residuale, la quarta e ultima categoria sarebbe rappresentata dai soggetti non titolari di partita IVA, per i quali la scadenza del pagamento della seconda o unica rata dei suddetti acconti resta ferma al 30 novembre 2020.

Per quanto non specificato dal comunicato stampa, è ragionevole ritenere che saranno interessate dalla proroga (sempreché dovute dai menzionati soggetti) anche le imposte sostitutive e addizionali soggette alle stesse regole di versamento degli acconti delle imposte dirette, e cioè:
– le relative imposte sostitutive e addizionali (es. regimi forfetario ex L. 190/2014 e di vantaggio ex DL 98/2011, cedolare secca);
– le imposte patrimoniali (IVIE e IVAFE).