Le sospensioni sono differenziate in base alle attività oggetto di limitazione nelle varie aree del territorio nazionale

Di Massimo NEGRO

Con l’art. 7 del c.d. decreto “Ristori-bis”, firmato ieri in serata dal Presidente della Repubblica (al momento della chiusura del quotidiano non risulta ancora pubblicata la Gazzetta Ufficiale), è stata prevista un’ulteriore sospensione dei versamenti fiscali che devono essere effettuati dai soggetti coinvolti dalle nuove restrizioni allo svolgimento delle attività, previste a seguito della “seconda ondata” dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

La nuova sospensione, che si aggiunge a quella del precedente articolo 6 riguardante i versamenti in acconto (si veda “Secondo acconto prorogato anche senza calo del fatturato” di oggi), riguarda i versamenti che scadono nel mese di novembre 2020 relativi:
– all’IVA;
– alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, di cui agli artt. 23 e 24 del DPR 600/73;
– alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale IRPEF, operate in qualità di sostituti d’imposta.
Rientrano quindi nella sospensione, in particolare, alcuni versamenti periodici che scadranno lunedì prossimo, 16 novembre 2020.

In relazione all’IVA, rientrano nella sospensione:
– sia il versamento relativo al mese di ottobre che il versamento relativo al trimestre luglio-settembre, in scadenza il 16 novembre;
– sia il versamento in scadenza a fine novembre relativo all’imposta dovuta sugli acquisti intracomunitari e da soggetti non residenti, da parte degli enti non commerciali e dei produttori agricoli esonerati.

Per quanto riguarda i soggetti che possono beneficiare della sospensione di cui all’art. 7 del DL “Ristori-bis”, la previsione normativa è molto articolata, in quanto tiene conto delle recenti disposizioni in materia di limitazione allo svolgimento delle attività nelle varie aree del territorio nazionale.

In prima battuta, possono beneficiare della sospensione dei suddetti versamenti i soggetti che esercitano le attività economiche sospese ai sensi dell’art. 1 del DPCM 3 novembre 2020, aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale. Si tratta, ad esempio, delle attività di spettacolo, delle sale da ballo e discoteche, delle sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, delle attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere e termali, delle attività dei musei, delle mostre, dei convegni, dei congressi e degli altri eventi.

In seconda battuta, la sospensione riguarda anche i soggetti che esercitano le attività dei servizi di ristorazione che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con le ordinanze del Ministro della Salute adottate ai sensi degli articoli 2 e 3 del suddetto DPCM 3 novembre 2020. Secondo quanto stabilito dall’ordinanza del Ministro della Salute del 4 novembre scorso, si tratta quindi, rispettivamente, delle cosiddette: “Regioni arancione”, cioè delle Regioni Puglia e Sicilia; “Regioni rosse”, cioè delle Regioni Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta e Calabria.

Infine, possono beneficiare della sospensione dei versamenti in esame i soggetti che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale considerate “zone rosse” (cioè, attualmente, le Regioni Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta e Calabria) e che:
– operano nei settori economici individuati nell’Allegato 2 al DL “Ristori-bis”; si tratta, ad esempio, delle varie attività di commercio al dettaglio non alimentare, dei grandi magazzini, degli empori e degli altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari, del commercio al dettaglio ambulante di prodotti alimentari e non, degli istituti di bellezza e dei servizi di cura degli animali da compagnia (esclusi i servizi veterinari);
– ovvero esercitano l’attività alberghiera, l’attività di agenzia di viaggio o quella di tour operator.

I versamenti sospesi in esame dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi:
– in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021;
– oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.

L’art. 18 del DL “Ristori-bis” modifica invece la disciplina relativa alla sospensione dei versamenti per i soggetti con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nei Comuni di Lampedusa e Linosa, di cui all’art. 42-bis del DL 14 agosto 2020 n. 104, conv. L. 13 ottobre 2020 n. 126. Tali soggetti, infatti, potranno effettuare entro il 21 dicembre 2020 il versamento dei tributi in scadenza entro tale data, oppure scaduti nelle annualità 2018 e 2019. Inoltre, ad esclusione dell’IVA, i versamenti da effettuare sono ridotti al 40% dell’importo dovuto, nel rispetto, per i soggetti che svolgono attività economica, dei limiti comunitari in materia di aiuti di Stato. Chi intende avvalersi di tale agevolazione dovrà presentare un’apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate, con modalità e termini che saranno stabiliti con un successivo provvedimento della stessa Agenzia.