Le norme del DLgs. 14/2019 avranno efficacia dal 1° settembre 2021 nella nuova formulazione

Di Maurizio MEOLI e Antonio NICOTRA

Il DLgs. 26 ottobre 2020 n. 147, contenente le disposizioni integrative e correttive al DLgs. 14/2019 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017 n. 15), approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 18 ottobre (si veda “Approvato il decreto correttivo del Codice della crisi” del 19 ottobre 2020), è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 276 di ieri.

Il testo legislativo, reso in attuazione della legge delega 20/2019, si pone l’obiettivo di emendare il DLgs. 14/2019 da eventuali refusi, chiarire il contenuto delle disposizioni controverse, apportare le modifiche dirette a coordinare, innanzitutto sotto un profilo logico-giuridico, la disciplina dei diversi istituti, integrandoli in coerenza con i principi di cui alla L. 155/2017. Inoltre, sono osservate le previsioni della direttiva Ue 2019/1023.

Il DLgs. 147/2020 correttivo e integrativo si compone di 42 articoli, che impattano sulle norme maggiormente controverse del Codice e introducono novità di indubbio rilievo (si veda “In arrivo le prime modifiche sostanziali al Codice della crisi” 10 ottobre 2020).

In estrema sintesi, si ricordano, a titolo esemplificativo, le modifiche relative alla nozione di crisi (art. 2 comma 1 lett. a) e al sistema di indicatori e indici della crisi (art. 13), l’introduzione del criterio imperniato su “scaglioni” di cui all’art. 15 comma 2 lett. a) ai fini della segnalazione dell’Agenzia delle Entrate e la nuova tempistica per la segnalazione compiuta da tale creditore pubblico.

Il decreto correttivo migliora il coordinamento degli organi deputati alla segnalazione (evitando il rischio di una doppia segnalazione), modifica la composizione dell’OCRI (art. 17 comma 1 lett. c), amplia i compiti del referente e rafforza i poteri del collegio in ordine all’acquisizione della documentazione utili. È, inoltre, consentito all’OCRI di attestare la veridicità dei dati aziendali solo se almeno uno dei componenti del collegio abbia la qualifica di professionista indipendente ex art. 2 comma 1 lett. o).

È ampliato il novero dei crediti prededucibili, ricomprendendo, tra gli altri, anche i crediti derivanti da attività non negoziali degli organi preposti, purché connesse alle loro funzioni, i crediti risarcitori derivanti da fatto colposo degli organi predetti, il loro compenso (art. 6 comma 1 lett. d).
È modificato anche l’art. 39 del DLgs. 14/2019 sulla documentazione da allegare alla domanda di accesso alle procedure e sono parametrati in modo più puntuale anche i rinvii a tale norma contenuti nelle disposizioni relative alle singole procedure.

Le modifiche investono anche la disciplina delle misure protettive e cautelari di cui agli artt. 54 e 55 del DLgs. 14/2019, ma, in generale, coinvolgono in modo significativo la maggioranza delle procedure di regolazione della crisi, dell’insolvenza e del sovraindebitamento, incluse quelle destinate ai gruppi di imprese.

Il testo legislativo interviene anche sulle norme dedicate all’Albo dei gestori della crisi, in vigore dal 16 marzo 2019, semplificando i requisiti di iscrizione anche ai fini del primo popolamento. Peraltro, si ricorda che l’art. 357 del DLgs. 14/2019 ha rimesso ad un apposito decreto ministeriale il compito di regolare il funzionamento dell’Albo, ma il termine di emanazione del decreto, originariamente fissato al 1° marzo 2020 e già posticipato al 30 giugno 2020 (DL 162/2019, c.d. “Milleproroghe”), è spirato infruttuosamente, senza essere ulteriormente prorogato.

Il DLgs. 147/2020 entrerà in vigore (art. 42), complessivamente, a partire dal 1° settembre 2021, ossia alla medesima data prevista per il Codice della crisi (art. 389 comma 1 del DLgs. 14/2019 e art. 5 DL 23/2020 conv. L. 40/2020). Le norme non ancora in vigore del DLgs. 14/2019, quindi, acquisiranno efficacia secondo la nuova formulazione introdotta dal correttivo.

Le modifiche agli artt. 356 e 357 del DLgs. 14/2019 sull’albo dei gestori della crisi (art. 37 commi 1 e 2) e quelle che intervengono sulle norme del codice civile in materia di adeguati assetti organizzativi societari (art. 40), invece, in quanto modificative di disposizioni vigenti dal 16 marzo 2019, entreranno in vigore il 15° giorno successivo alla pubblicazione del testo in Gazzetta (cfr. la Relazione Illustrativa allo schema di decreto correttivo).

Saranno, quindi, in vigore dal prossimo 20 novembre le modifiche alle disposizioni di diritto societario in materia di assetti organizzativi (art. 40). Tramite l’intervento correttivo in materia, in particolare, si è inteso dirimere le questioni interpretative sorte soprattutto nel contesto delle srl. Il nuovo art. 2475 comma 1 c.c., infatti, sancisce che la sola “istituzione degli assetti di cui all’articolo 2086, secondo comma, spetta esclusivamente agli amministratori”. Resta, invece, affidabile ai soci (come scelta degli stessi o degli amministratori, o come diritto particolare) la gestione della società.

Nonostante il Consiglio di Stato ne avesse evidenziato l’opportunità, il legislatore non ha introdotto disposizioni di carattere transitorio per le norme del DLgs. 14/2019 già in vigore (dal 16 marzo 2019) che saranno modificate dal decreto correttivo.