L’OIC pubblica in consultazione la bozza del documento interpretativo sulle disposizioni transitorie in materia di principi di redazione del bilancio

Di Stefano DE ROSA

L’OIC ha pubblicato ieri in consultazione, fino al prossimo 30 novembre, il documento interpretativo n. 8 “Legge 17 luglio 2020, n. 77 «Disposizioni transitorie in materia di principi di redazione del bilancio»”. Il testo analizza sotto il profilo tecnico contabile la norma introdotta dal comma 2 dell’art. 38-quater del DL 34/2020, inserito dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, secondo cui, ricorrendone i presupposti, nella predisposizione del bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2020, la valutazione delle voci e della prospettiva della continuazione dell’attività di cui all’art. 2423-bis, primo comma, n. 1) c.c. può comunque essere effettuata sulla base delle risultanze dell’ultimo bilancio di esercizio chiuso entro il 23 febbraio 2020.

Nella sezione “motivazioni alla base delle decisioni assunte”, viene evidenziato come si sia deciso di non includere nell’Interpretativo il comma 1 dell’art. 38-quater citato, in quanto esso si riferisce ai bilanci il cui esercizio è stato chiuso entro il 23 febbraio 2020 (ad esempio, al 31 dicembre 2019) e non ancora approvati a tale data. Alla data di pubblicazione definitiva del documento Interpretativo 8 tali bilanci dovrebbero essere stati approvati e pertanto si è deciso di concentrarsi sul comma della norma che interessa i bilanci in corso di approvazione.

A tal proposito, si ricorda che al comma 1 era stata confermata e rafforzata la sterilizzazione dei bilanci 2019 dai possibili effetti distorsivi della pandemia in corso in sede di valutazione della continuità aziendale, prevedendo non più la possibilità di deroga all’art. 2423-bis ma l’astensione tout court della valutazione dei fatti successivi alla data di chiusura del bilancio. Tale disposizione, forniva, di fatto, una declinazione normativa delle interpretazioni formulate dall’OIC nel documento n. 6 “Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23 – Disposizioni temporanee sui principi di redazione del bilancio”, pubblicato, nella versione definitiva, il 3 giugno scorso.

Nel nuovo documento l’OIC sottolinea come la disposizione in esame si rivolga esclusivamente alle imprese che adottano i principi contabili nazionali, visto l’esplicito richiamo all’art. 2423-bis c.c., mentre restano escluse le società che adottano i principi contabili internazionali. Inoltre, si si è ritenuto di estendere le disposizioni dell’Interpretativo anche ai bilanci consolidati.

Per quanto attiene alle modalità di applicazione della norma, viene evidenziato come nella redazione dei bilanci 2020 e 2021 (ovvero di quelli che chiudono, ad esempio, al 30 giugno 2020 o al 31 dicembre 2020 o al 30 giugno 2021) si possa applicare la deroga se nel bilancio dell’esercizio precedente la valutazione delle voci era stata fatta nella prospettiva delle continuità aziendale. Con riferimento, in particolare, ai bilanci che chiudono al 31 dicembre 2020 la società può applicare la deroga prevista dal comma 2 dell’art. 38-quater citato qualora:
– nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2019 sussistesse la continuità aziendale ai sensi dei §§ 21 e 22 dell’OIC 11, senza che la società si fosse avvalsa in tale bilancio della deroga alla continuità aziendale;
– nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2019 sussistesse la continuità aziendale in quanto la società si era avvalsa in tale bilancio della suddetta deroga prevista dal comma 1 dell’art. 38-quater del DL 34/2020 o della deroga prevista dalla precedente norma di cui all’art. 7 comma 2 della legge del 5 giugno 2020 n. 40 in tema di “Disposizioni temporanee sui princìpi di redazione del bilancio”.

Restano, peraltro, ferme tutte le altre disposizioni relative alle informazioni da fornire nella Nota integrativa e nella Relazione sulla gestione, quali:
– le informazioni relative agli effetti derivanti dalla pandemia COVID-19;
– le significative incertezze in merito alla capacità dell’azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro relativo a un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio;
– la descrizione dei fattori di rischio, delle assunzioni effettuate e delle incertezze identificate, nonché dei piani aziendali futuri per far fronte a tali rischi ed incertezze;
– nei casi in cui, nell’arco temporale futuro di riferimento, non si ritenga sussistano ragionevoli alternative alla cessazione dell’attività, la descrizione di tali circostanze e, per quanto possibile e attendibile, dei prevedibili effetti che esse potrebbero produrre sulla situazione patrimoniale ed economica della società.