Il chiarimento è stato fornito dall’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 515 di ieri

Di Arianna ZENI

Il c.d. “sismabonus acquisti” di cui al comma 1-septies dell’art. 16 del DL 63/2013 spetterebbe soltanto se l’atto di acquisto relativo agli immobili oggetto dei lavori viene stipulato entro il 31 dicembre 2021.
Questo è uno dei chiarimenti contenuti nella risposta ad interpello n. 515 di ieri, 2 novembre 2020, dell’Agenzia delle Entrate che, assieme alla risposta n. 513, sempre di ieri, torna ad occuparsi del c.d. “sismabonus acquisti” di cui al comma 1-septies dell’art. 16 del DL 63/2013.

Questa particolare fattispecie, si ricorda, prevede che spetti una detrazione IRPEF/IRES anche all’acquirente di singole unità immobiliari site in fabbricati ubicati nelle zone a rischio sismico 1, 2 e 3 dell’Ordinanza Presidente del Consiglio dei Ministri 28 aprile 2006 n. 3519 che siano stati per intero oggetto di demolizione e ricostruzione, allo scopo di ridurne il rischio sismico, anche con variazione volumetrica rispetto all’edificio preesistente (ove le norme urbanistiche vigenti consentano tale aumento), da parte di imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, le quali abbiano provveduto all’alienazione dell’unità immobiliare entro 18 mesi dalla data di termine dei lavori.

Per effetto del rimando da parte del comma 1-septies al comma 1-quater che a sua volta rinvia al comma 1-bis dell’art. 16 del DL 63/2013, anche la detrazione di cui al comma 1-septies dell’art. 16 del DL 63/2013 compete solo per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021.
Da ciò ne conseguirebbe, secondo l’Amministrazione finanziaria, che anche l’atto di acquisto degli immobili debba avvenire entro tale data.

A bene vedere, tuttavia, la norma contenuta nel comma 1-septies stabilisce soltanto che, affinché spetti la detrazione IRPEF/IRES per l’acquisto di case antisismiche, le imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare che hanno provveduto alla demolizione e ricostruzione provvedano all’alienazione delle unità immobiliari entro 18 mesi dall’ultimazione dei lavori.

Se è pacifico che la natura transitoria del “sismabonus acquisti” consente di considerare solo le spese sostenute fino al 31 dicembre 2021, poteva essere dubbio se, ai fini della spettanza dell’agevolazione, tale termine debba essere rispettato anche con riguardo all’ultimazione dei lavori.

Quindi, secondo l’interpretazione più restrittiva, la data del 31 dicembre 2021 poteva essere considerata la data entro cui i lavori devono essere ultimati, ma nulla porterebbe alla conclusione cui giunge l’Agenzia delle Entrate secondo cui l’atto di acquisto degli immobili deve essere stipulato entro il 31 dicembre 2021 (si veda “Sismabonus acquisti a rischio se i lavori finiscono nel 2022” del 20 aprile 2020).

Così come chiarito per la detrazione IRPEF per interventi di recupero edilizio, di cui all’art. 16-bis comma 3 del TUIR, invece, anche per il “sismabonus acquisti” il limite massimo di spesa di 96.000 euro è unico e si riferisce all’abitazione ed alla sua pertinenza, anche se accatastati separatamente.
Infine, anche con riguardo all’agevolazione in esame le procedure autorizzatorie devono essere iniziate successivamente al 1° gennaio 2017 (risposta n. 513/2020).

Per gli acquirenti delle unità immobiliari ubicate nelle zone sismiche 2 e 3, oggetto di interventi le cui procedure autorizzatorie sono iniziate dopo il 1° gennaio 2017 ma prima del 1° maggio 2019, tuttavia, anche se l’asseverazione di cui all’art. 3 del DM 58/2017 non è stata allegata contestualmente alla richiesta del titolo abilitativo, ma è presentata dall’impresa che ha eseguito gli interventi entro la data del rogito notarile, il c.d. “sismabonus acquisti” spetta.

Modificando l’art. 16 comma 1-septies del DL 4 giugno 2013 n. 63, infatti, l’estensione dell’agevolazione ai Comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 2 e 3 è stata prevista dall’art. 8 del DL 34/2019, conv. L. 58/2019, ed in questi casi l’agevolazione riguarda le spese sostenute dal 1° maggio 2019 (data di entrate in vigore del DL 34/2019).

In sostanza, i soggetti che avevano iniziato le procedure autorizzative antecedentemente alla modifica normativa hanno la possibilità di presentare un’asseverazione tardiva (questa possibilità è prevista soltanto per il “sismabonus acquisti” e non anche per le altre fattispecie agevolate rientranti nel sismabonus. Cfr. risposta ad interpello Agenzia delle Entrate 2 novembre 2020 n. 508. Si veda “L’asseverazione per interventi antisismici tardiva blocca la detrazione” di oggi).