Il DM Requisiti influisce sulla «vecchia» disciplina per gli interventi la cui data di inizio lavori sia successiva all’entrata in vigore del decreto

Di Enrico ZANETTI

Tutti gli interventi di efficienza energetica, relativamente ai quali può trovare applicazione l’ecobonus, di cui all’art. 14 del DL 63/2013, devono essere accompagnati da una asseverazione rilasciata da tecnici abilitati che attesti, con riguardo a ciascuna tipologia di intervento:
– la sussistenza dei requisiti tecnici richiesti;
– il rispetto dei massimali di costo specifici.

Tanto i requisiti tecnici, quanto i massimali di costo specifici, relativi a ciascuna tipologia di intervento, sono rinvenibili nell’ambito del DM 6 agosto 2020 “Requisiti”, emanato in (assai tardiva) attuazione del comma 3-ter dell’art. 14 del DL 63/2013, ai sensi del quale con uno o più decreti, che avrebbero dovuto essere adottati entro fine febbraio 2018, “sono definiti i requisiti tecnici che devono soddisfare gli interventi che beneficiano delle agevolazioni di cui al presente articolo, ivi compresi i massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento”.

Ai sensi del comma 2 dell’art. 8 del DM 6 agosto 2020 “Requisiti”, nei casi indicati dall’Allegato A del medesimo DM 6 agosto 2020 “Requisiti”, l’asseverazione rilasciata da tecnici abilitati può essere sostituita da un’analoga dichiarazione resa dal direttore dei lavori nell’ambito della dichiarazione di conformità al progetto delle opere realizzate, di cui all’art. 8 comma 2 del DLgs. 192/2005.

In questi casi, per altro, il punto 13.2 dell’Allegato A del DM 6 agosto 2020 “Requisiti” stabilisce modalità diverse, rispetto a quelle applicabili nei casi in cui resta dovuta l’asseverazione da parte di tecnici abilitati, per l’individuazione dei massimali di costo specifici che devono essere rispettati.

Giova per altro sottolineare che, ai sensi dell’art. 3 comma 2 del DM 6 agosto 2020 “Requisiti” l’ammontare massimo del beneficio spettante, espresso in forma di spesa detraibile o direttamente di detrazione fruibile, “è calcolato nel rispetto dei massimali di costo specifici per ciascuna tipologia di intervento”.

In altre parole, nel caso in cui siano sostenute spese per interventi agevolati che rientrano nei tetti massimi di detrazione spettante o di spesa detraibile individuati dall’art. 14 del DL 63/2013 (e riepilogati nella Tabella 1 dell’Allegato B del DM 6 agosto 2020 “Requisiti”), ma che risultano eccedenti i massimali di costo specifici individuati secondo le regole stabilite dal punto 13 dell’Allegato A del DM 6 agosto 2020 “Requisiti”, la parte di spese eccedenti i massimali di costo specifici non può concorrere a formare il beneficio spettante.

L’aspetto merita di essere sottolineato perché la contestualità dell’approvazione del DM 6 agosto 2020 “Requisiti”, con l’introduzione della disciplina del superbonus al 110%, di cui all’art. 119 del DL 34/2020, ove si parla espressamente di “congruità delle spese” sostenute per l’effettuazione degli interventi agevolati, può indurre nell’errata percezione che solo nell’ambito della “nuova” disciplina del superbonus al 110% la valutazione della congruità delle spese può “fermare” il riconoscimento delle spese detraibili anche prima del raggiungimento dei tetti massimi previsti dall’art. 119 del DL 34/2020, mentre, con l’entrata in vigore del DM 6 agosto 2020 “Requisiti”, anche nell’ambito della “vecchia” disciplina dell’ecobonus il mancato rispetto dei massimali di costo specifici può determinare lo stesso effetto.
A tale proposito, si ricorda che il DM 6 agosto 2020 “Requisiti” è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 5 ottobre 2020 n. 246 ed è entrato in vigore il 6 ottobre 2020.

Poiché l’art. 12 comma 1 del DM 6 agosto 2020 “Requisiti” stabilisce che le disposizioni da esso recate “si applicano agli interventi la cui data di inizio lavori sia successiva all’entrata in vigore del presente decreto” e che per gli interventi la cui data di inizio lavori, “comprovata tramite idonea documentazione”, sia antecedente, si continuano ad applicare, ove compatibili, le disposizioni di cui al DM 19 febbraio 2007, pare corretto ritenere che per le spese relative agli interventi iniziati prima del 6 ottobre 2020 non trovi applicazione il limite rappresentato dai massimali di costo specifici, di cui al DM 6 agosto 2020 “Requisiti”.