Il CNDCEC invita gli Ordini a formularla nei confronti degli inadempienti: chi poi non provvede entro 30 giorni incorre nella sospensione

Di Cecilia PASQUALE

Gli Ordini sono invitati a formulare, nei confronti degli iscritti che non abbiano comunicato il proprio domicilio digitale, apposita diffida ad adempiere entro 30 giorni dalla ricezione della stessa, informando l’iscritto che, in caso di mancata ottemperanza entro il suddetto termine, il Consiglio dell’Ordine provvederà a segnalare l’inadempimento al Consiglio di Disciplina al fine dell’apertura del procedimento disciplinare per l’irrogazione della sanzione della sospensione fino alla comunicazione del domicilio digitale.

Con la nota informativa n. 98/2020 di ieri, destinata ai Presidenti dei Consigli degli Ordini dei dottori commercialisti ed esperti contabili, il Consiglio nazionale ha invitato ad avviare la procedura di diffida degli iscritti inadempienti, in esecuzione di quanto prescritto dall’art. 37 del DL 76/2020 (DL “Semplificazioni”). Dalla diffida decorrono i 30 giorni trascorsi i quali scatta la sospensione (si veda “Senza domicilio digitale rischio di sospensione per il professionista” del 13 agosto 2020).

Si ricorda che la disposizione è intervenuta sull’obbligo di imprese e professionisti di comunicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (oggi domicilio digitale) al Registro delle imprese o all’Albo o elenco di appartenenza ex art. 16 comma 7 del DL 185/2008 (obbligo rimasto largamente inattuato), sostanzialmente introducendo sanzioni per il caso di inadempimento.

Con particolare riferimento ai professionisti iscritti in Albi ed elenchi, il nuovo art. 16 comma 7-bis del DL 185/2008 prevede che, se il professionista non ha già provveduto alla comunicazione del proprio domicilio digitale all’Ordine o Collegio a cui è iscritto, quest’ultimo è tenuto a inviare allo stesso una diffida ad adempiere entro 30 giorni e, in caso di mancata ottemperanza, a comminare la sanzione della sospensione dal relativo Albo o elenco fino alla comunicazione del domicilio (nuovo comma 7-bis dell’art. 16 del DL 185/2008).

Il termine ultimo entro cui gli iscritti (che non hanno già adempiuto) devono effettuare la comunicazione dipende, dunque, dal momento in cui il singolo Ordine o Collegio invierà la diffida ad adempiere, perché da lì decorrono i 30 giorni trascorsi i quali scatta la sospensione.

Il Consiglio nazionale, nel sollecitare l’invio delle diffide, evidenzia che la comunicazione del domicilio digitale da parte degli iscritti, oltre ad essere un obbligo a carico dei professionisti, è strumentale all’adempimento da parte dell’Ordine degli obblighi legati alla conoscibilità degli indirizzi PEC.

L’Ordine, infatti, è tenuto a pubblicare un elenco riservato consultabile in via telematica dalle Pubbliche Amministrazioni (contenente i dati identificativi degli iscritti e il relativo domicilio digitale), nonché a comunicare le informazioni al registro INI-PEC (indice nazionale dei domicili digitali); l’omessa pubblicazione dell’elenco o la reiterata inadempienza dell’obbligo di comunicazione dei dati e del loro aggiornamento al registro INI-PEC costituiscono motivo di scioglimento e di commissariamento dell’ordine inadempiente ad opera del Ministero vigilante (art. 16 comma 7-bis terzo periodo del DL 185/2008).