CNDCEC e FNC esaminano la deroga al requisito del calo del fatturato, fornendo un’analisi operativa per individuare i Comuni calamitati

Di Pamela ALBERTI

Il documento di ricerca pubblicato ieri da CNDCEC e FNC esamina la spettanza del contributo a fondo perduto per i contribuenti aventi il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di Comuni colpiti da eventi calamitosi (sismi, alluvioni o altri eventi naturali avversi), fornendo utili suggerimenti operativi in merito all’individuazione dei Comuni interessati dalle delibere emergenziali.

Ai sensi dell’art. 25 comma 4 del DL 34/2020, il contributo a fondo perduto spetta in assenza del requisito del calo del fatturato per i “soggetti che, a far data dall’insorgenza dell’evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza COVID-19”. In tale circostanza, in presenza degli altri requisiti previsti dalla norma, la norma riconosce, in ogni caso, un contributo minimo che è pari a 1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Per individuare i Comuni colpiti da eventi calamitosi per cui al 31 gennaio 2020 (data di dichiarazione dello stato di emergenza COVID-19) era ancora in atto lo stato d’emergenza correlato ai predetti eventi, la circ. Agenzia delle Entrate n. 15/2020 rinvia alla lista dei Comuni contenuta nelle istruzioni per compilare l’istanza per il riconoscimento del contributo, precisando che la stessa ha carattere indicativo e non esaustivo.

Al fine di definire quali Comuni siano interessati dalla deroga è necessario individuare per ciascuna Regione e per ciascun singolo Comune se per quel territorio al 31 gennaio 2020 era in essere uno stato d’emergenza. In particolare, sulla base anche di quanto affermato dalla circ. dell’Agenzia n. 22/2020 (§ 5.2), occorre verificare la simultanea sussistenza dei seguenti elementi:
– che il domicilio fiscale o la sede operativa dell’istante sia collocato nel territorio di Comuni colpiti da un evento calamitoso per il quale sia stato dichiarato lo stato di emergenza (requisito territoriale);
– che il menzionato stato di emergenza fosse ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza COVID-19 ovvero al 31 gennaio 2020 (requisito amministrativo);
– che il domicilio fiscale o la sede operativa dell’istante fosse stabilito in tali luoghi, a far data dall’insorgenza dell’originario evento calamitoso (requisito temporale).

Alla luce del quadro normativo esposto nel documento di ricerca in commento (cfr. artt. 7 e 24, comma 1 del DLgs. n. 1/2018), viene affermato che occorre fare riferimento ai provvedimenti dei commissari delegati che, oltre a indicare i criteri e le modalità attuative per far fronte alle emergenze, individuano anche i Comuni colpiti dagli eventi calamitosi in esame.
Tra i territori con uno stato di emergenza in atto alla data del 31 gennaio 2020, rientrano i Comuni colpiti dagli eventi meteorologici verificatisi nei giorni 19 e 22 ottobre 2019 nel territorio della Provincia di Alessandria per i quali con delibera del Consiglio dei Ministri 14 novembre 2019 è stato dichiarato lo stato di emergenza per la durata di 12 mesi. Detto stato di emergenza, a causa di ulteriori eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel mese di novembre 2019, con delibera del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2019, è stato poi esteso ai territori colpiti delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto.

Viene tra l’altro rilevato che il Commissario delegato per la Regione Piemonte, con le ordinanze del 17 gennaio 2020  n. 1/A18.000/615-622 e del 20 maggio 2020 n. 5/A18.000/615-622, ha individuato un elenco dei Comuni colpiti dai suddetti eventi alluvionali del 19-22 ottobre 2019 e 21-25 novembre 2019, tra cui rientra anche il Comune di Torino. Nei citati provvedimenti è specificato che detti Comuni sono individuati ai fini della sospensione dei mutui relativi a edifici distrutti o resi inagibili dai predetti eventi. Sebbene tale elencazione sia stata predisposta per la sospensione dei mutui, si può ragionevolmente ritenere che la stessa possa assumere validità per l’individuazione dei Comuni calamitati ai fini dell’accesso al contributo a fondo perduto.

Il documento di ricerca analizza anche altre ordinanze, tra cui quelle delle Regioni Sicilia (in cui rilevano ai fini in esame, ad esempio, i Comuni della Provincia di Trapani) e Veneto (in cui rilevano, ad esempio, i Comuni delle Province di Padova, Rovigo, Treviso e Verona).

Nonostante nel documento non vengano affrontati i profili sanzionatori, in assenza di un’elencazione esaustiva da parte dell’Agenzia e considerate le oggettive condizioni di incertezza per i contribuenti nell’individuazione dei comuni calamitati, non dovrebbero essere applicabili sanzioni.

Il presidente dell’UNGDCEC De Lise auspica inoltre una proroga del termine di presentazione dell’istanza per il contributo (13 agosto), affermando che “Professionisti e contribuenti sono lasciati, ancora una volta, nella più totale incertezza. Ma soprattutto: se è vero che lo Stato non ha idea di quali Comuni siano interessati, ne consegue inequivocabilmente che non può avere idea nemmeno di quanti contribuenti chiederanno il contributo in questione”.