Le Entrate chiariscono che vale il termine del 30 giugno per gli adempimenti sospesi

Di Corinna COSENTINO e Emanuele GRECO

Il rinvio della dichiarazione IVA per il 2019, da parte del DL “Cura Italia” (DL 18/2020), ha permesso la registrazione delle fatture di acquisto del 2019 entro il più ampio termine del 30 giugno 2020 e, di conseguenza, il beneficio di un maggior lasso temporale (rispetto a quello ordinario) per l’esercizio del diritto alla detrazione.
È quanto emerge dalla risposta a interpello n. 226 di ieri, fornita dall’Agenzia delle Entrate in relazione al caso di una società che aveva registrato nei mesi da gennaio a maggio 2020 alcune fatture ricevute nell’anno precedente.

Il documento di prassi costituisce un’importante conferma della possibilità di esercitare il diritto alla detrazione IVA, entro il 30 giugno 2020, anche per le fatture relative al 2019 (vale a dire con momento di effettuazione verificatosi in tale anno) registrate entro il predetto termine del 30 giugno. Un’interpretazione di questo tipo, benché pienamente conforme allo spirito dell’art. 62 del DL 18/2020 (il quale ha differito al 30 giugno 2020 i termini degli adempimenti tributari in scadenza tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020), era al momento desumibile solamente dalla lettura della norma in questione (si veda “Detrazione IVA e note di credito entro il nuovo termine del 30 giugno 2020” del 28 marzo 2020).

La circ. Agenzia delle Entrate n. 1/2018 ha esplicitato come deve leggersi il combinato disposto dell’art. 19 (in tema di detrazione) e dell’art. 25 del DPR 633/72 (in tema di registrazione delle fatture passive), entrambi modificati da ultimo ad opera del DL 50/2017, spiegando che il dies a quo da cui decorre il termine per l’esercizio della detrazione deve essere individuato nel momento in cui in capo al cessionario/committente si verifica la duplice condizione: dell’avvenuta esigibilità dell’imposta (presupposto sostanziale); del possesso di una valida fattura redatta (presupposto formale).
È da tale momento che il soggetto passivo cessionario o committente può operare, previa registrazione della fattura di acquisto ex art. 25 del DPR 633/72, la detrazione dell’imposta assolta con riferimento agli acquisti di beni e servizi, ovvero alle importazioni di beni, ai sensi dell’art. 19 comma 1 del DPR 633/72.

Nel caso di specie, le fatture erano riferite a operazioni 2019 e ricevute nel 2019, ma registrate nel periodo tra gennaio e maggio 2020. L’Agenzia delle Entrate conferma la correttezza del comportamento e della legittimità di esporre il relativo credito nella dichiarazione IVA 2020 relativa all’anno d’imposta 2019.

In verità, nel caso oggetto della risposta n. 226, il tema dei termini per la registrazione delle fatture e per la detrazione dell’imposta si intreccia con le speciali regole della liquidazione IVA di gruppo di cui all’art. 73 comma 3 del DPR 633/72.
La fattispecie esaminata dall’Agenzia riguardava una società che nel 2019 aveva partecipato in veste di controllata alla procedura di gruppo ma che era fuoriuscita dalla procedura a partire dal 1° marzo 2020, in quanto, a seguito di alcune operazioni straordinarie, era venuto meno il requisito del controllo ex art. 2 del DM 13 dicembre 1979.
Poiché la società aveva registrato nel 2020 (tra gennaio e maggio) alcune fatture ricevute nell’anno precedente, ci si è chiesti se fosse corretto trasferire il credito derivante da tali fatture alla procedura di gruppo o se invece lo stesso dovesse rimanere nella disponibilità del soggetto passivo. Il dubbio nasceva dal fatto che il credito sarebbe confluito nella dichiarazione annuale presentata successivamente alla fuoriuscita della controllata dal regime di gruppo.

Secondo l’Agenzia, la circostanza che le fatture d’acquisto siano state registrate nel periodo d’imposta successivo, e persino successivamente alla fuoriuscita del soggetto passivo dalla procedura di gruppo, non implica che il relativo credito IVA non debba essere trasferito alla controllante.
L’istituto dell’IVA di gruppo non prevede deroghe in tema di detrazione e rivalsa dell’IVA, per cui le società partecipanti alla liquidazione di gruppo, al pari della generalità dei soggetti passivi, devono presentare la propria dichiarazione annuale imputando le operazioni attive e passive compiute, con i rispettivi debiti e crediti, al periodo di competenza, anche se sarà poi la controllante a determinare l’imposta dovuta sommando algebricamente le posizioni creditorie e debitorie delle partecipanti.

Pertanto, se nel periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione il soggetto passivo integrava i requisiti per partecipare alla procedura, e nel medesimo periodo si sono verificati sia il presupposto formale che quello sostanziale per l’esercizio della detrazione, la controllante può utilizzare il credito generato dalle fatture d’acquisto della controllata, anche se contabilizzate nel periodo d’imposta successivo.
Nel caso specifico la controllata indicherà nel quadro VF del modello IVA 2020 le fatture del 2019, anche se registrate nell’anno successivo; la relativa imposta confluirà nel rigo VL39 e l’eccedenza di credito detraibile dovrà essere indicata nel rigo VX8 (ossia tra i crediti da trasferire alla controllante), che a sua volta confluirà nel rigo VK20.