Per le società di persone da verificare se a tale data sussiste di fatto una liquidazione del patrimonio sociale

Di Sandro CERATO

Le società la cui liquidazione è già stata avviata alla data del 31 gennaio 2020 sono escluse dal contributo a fondo perduto di cui all’art. 25 del DL n. 34/2020, mentre possono fruire dello stesso le imprese inattive alla data di presentazione dell’istanza ma la cui partita IVA non è stata ancora cessata. È quanto emerge dalla lettura della circolare n. 22 dello scorso 21 luglio 2020, con cui l’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti, rispondendo a numerosi quesiti in vista della scadenza del termine ultimo fissato al 13 agosto per la presentazione dell’istanza.

In merito alle società in liquidazione volontaria, è stato chiesto all’Agenzia se, in presenza dei requisiti previsti dalla norma (ricavi del 2019 non superiori a 5.000.000 di euro e decremento del fatturato di aprile 2020 di almeno un terzo rispetto a quello dello stesso mese del 2019), una società in liquidazione possa accedere al contributo a fondo perduto.

Secondo l’Agenzia delle entrate il discrimine è la data di avvio della procedura di liquidazione, ed in particolare se la stessa era già in essere alla data di dichiarazione dello stato di emergenza (31 gennaio 2020) il contributo non spetta in quanto l’attività ordinaria è cessata per motivi differenti da quelli determinati dall’emergenza epidemiologica COVID-19.

Al contrario, laddove la messa in liquidazione sia successiva alla predetta data, la società può presentare l’istanza per l’ottenimento del contributo in quanto la liquidazione è conseguente all’impatto negativo derivante dall’emergenza sanitaria.

Prendendo atto delle indicazioni dell’Agenzia, si sottolinea che l’obbligo di apertura della procedura formale di liquidazione volontaria sussiste solamente per le società di capitali, mentre per le società di persone la liquidazione può avvenire anche senza una delibera di apertura della stessa. Per queste ultime società, quindi, sarà necessario verificare se alla data del 31 gennaio 2020 sussiste di fatto una liquidazione del patrimonio sociale, nel qual caso non si potrà accedere al contributo a fondo perduto.

È del tutto evidente che la verifica in questione non è sempre agevole, tenendo altresì conto che le sanzioni per l’indebita percezione del contributo sono particolarmente pesanti (anche di natura penale), e tale circostanza deve indurre i contribuenti ed i loro consulenti a prestare particolare attenzione in presenza di liquidazioni di “fatto”. A meno che non si voglia interpretare il pensiero dell’Agenzia, al fine di verificare la possibilità di accesso al contributo, che solamente la presenza di una liquidazione formale possa precludere l’ottenimento del contributo.

Ma una lettura di questo tipo discriminerebbe tra le società di persone che hanno avviato una procedura formale (per le quali l’inizio entro il 31 gennaio 2020 precluderebbe la possibilità di ottenere il contributo) e quelle che invece hanno preferito liquidare direttamente il patrimonio senza una formale delibera (nel qual caso il contributo spetterebbe salvo che sia stata chiusa la partita IVA alla data di presentazione dell’istanza).

Nella circolare n. 22/2020 è stato fornito anche un chiarimento in relazione a tale ultimo aspetto, in quanto l’art. 25, comma 8 del DL n. 34/2020, stabilisce che il contributo a fondo perduto non spetta ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di presentazione dell’istanza. Non era chiaro cosa volesse intendere il legislatore per “cessazione” dell’attività, e nella precedente circolare n. 15/2020 l’Agenzia aveva precisato che si deve aver riguardo alla cessazione della partita IVA.

In questo contesto, la circolare n. 22/2020 precisa che un’impresa inattiva in Camera di Commercio ma con partita IVA ancora aperta alla data di presentazione dell’istanza può accedere al contributo, mentre non ha diritto alla percezione l’impresa individuale che ha concesso in affitto l’unica azienda poiché, a prescindere dalla circostanza che abbia sospeso la partita IVA, nel periodo in cui l’azienda è concessa in affitto perde la qualifica di imprenditore.