Comunicazione dell’opzione da parte del soggetto che rilascia il visto di conformità per il superbonus del 110%

Di Arianna ZENI

Nel testo dell’audizione del Direttore dell’Agenzia delle Entrate che si è tenuta ieri, 22 luglio 2020, alla Commissione parlamentare di vigilanza sull’Anagrafe tributaria, sono riassunte le principali disposizioni introdotte dagli artt. 119 e 121 del DL 34/2020 (c.d. decreto “Rilancio”), convertito nella L. 77/2020.
Tra gli altri aspetti evidenziati, destano un interesse particolare le anticipazioni sul provvedimento attuativo che definirà le modalità di cessione della detrazione spettante in relazione alla generalità dei lavori eseguiti sugli immobili.

I soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per determinati interventi, infatti, possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, per il c.d. “sconto sul corrispettivo” o per la cessione della detrazione.
Il comma 1-bis dell’art. 121 introdotto in sede di conversione prevede che l’opzione (cessione o sconto) possa essere esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori.

Per gli interventi di cui all’art. 119 del DL 34/2020, ovverosia per gli interventi che consentono di beneficiare del superbonus del 110%, tuttavia, ai fini dell’opzione per la cessione della detrazione o lo sconto in fattura:
– gli stati di avanzamento dei lavori non possono essere più di 2 per ciascun intervento complessivo;
– ciascun SAL deve riferirsi ad almeno il 30% del medesimo intervento.

Nel caso si opti per lo sconto in fattura, il contributo è anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi, ai quali sarà attribuito un credito d’imposta che può essere ulteriormente ceduto ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. Nel caso della cessione della detrazione, la detrazione può essere ceduta al cessionario che potrà a sua volta cedere il relativo credito d’imposta ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

Si segnala al riguardo che secondo quanto riportato nel testo dell’audizione del 22 luglio 2020 sembrerebbero non esserci limiti al numero delle cessioni del credito. Testualmente viene precisato che “il fornitore che ha effettuato gli interventi e gli altri cessionari possono, a loro volta, cedere il credito d’imposta ad altri soggetti, con possibilità di ulteriori cessioni”.

Le modalità di esercizio dell’opzione, da effettuarsi esclusivamente in via telematica, saranno definite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.

Secondo quanto si legge nell’audizione di ieri, il provvedimento sarebbe in corso di predisposizione e dovrebbe disciplinare:
– le modalità e i termini per la comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle Entrate: la comunicazione delle opzioni relative alle spese per interventi effettuati sulle singole unità immobiliari dovrebbe essere effettuata, esclusivamente in via telematica, direttamente dal contribuente beneficiario della detrazione oppure avvalendosi di un intermediario, tramite la procedura web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate. Nel caso di interventi con detrazione d’imposta spettante nella misura del 110%, invece, la comunicazione dovrebbe essere trasmessa dal soggetto che rilascia il visto di conformità sulla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione;

– il contenuto del modello di comunicazione, nel quale andranno indicati: il codice fiscale del beneficiario della detrazione che esercita l’opzione, il tipo di opzione esercitata (sconto/cessione del credito), la tipologia di intervento effettuato (specificando se si tratta di un intervento effettuato congiuntamente a quelli per i quali spetta la detrazione del 110%), l’anno di sostenimento e l’importo della spesa, l’ammontare della detrazione spettante, i dati catastali dell’immobile oggetto dell’intervento, il codice fiscale del fornitore (o dei fornitori) che ha praticato lo sconto ovvero del cessionario (o dei cessionari) del credito, il codice fiscale del soggetto che rilascia il visto di conformità e dichiarazione di verifica (da parte dello stesso soggetto che appone il visto) della presenza dell’asseverazione “tecnica” e di congruità del prezzo per gli interventi con detrazione al 110%;

– i termini e le modalità per l’utilizzo del credito d’imposta in compensazione tramite modello F24 e per l’eventuale successiva cessione del credito, mediante la piattaforma disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate.

Come già previsto nei precedenti provvedimenti che hanno disciplinato le modalità di esercizio dell’opzione di cessione del credito o del contributo sotto forma di sconto, nel provvedimento in corso di definizione verrà stabilito che, nel caso di interventi effettuati su parti comuni condominiali, l’opzione per lo sconto o cessione del credito andrà comunicata all’Agenzia delle Entrate dall’amministratore di condominio.