Il DL 34/2020 collega sanzioni amministrative della L. 689/1981 a condotte di infedeltà e non veridicità riferite al giudizio di congruità delle spese

Di Gianpaolo ALICE

L’art. 119 comma 14 del DL 34/2020, conv. L. 77/2020, collega sanzioni amministrative appartenenti al sistema della L. 689/1981 a condotte di infedeltà e non veridicità riferite (anche) al giudizio di “corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati” espresso nell’ambito delle asseverazioni e attestazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 13 che precede.

Le certificazioni estimative rilevano con riferimento all’opzione di cui all’art. 121 del DL 34/2020 e sono compendiate in espressioni di sintesi offerte dal comma 14 dell’art. 119 DL 34/2020 quali “attestazioni e asseverazioni” (e “attestazioni o asseverazioni”); la lett. a) del comma 13 richiama la “asseverazione” e la lett. b) dispone la “attestazione” contestualmente alla “asseverazione”.

Le condotte di infedeltà e non veridicità di attestazioni e asseverazioni non risultano descritte per note interne e il richiamo posto dal comma 3 dell’art. 119 DL 34/2020 al complesso degli interventi e all’alternativa dimostrazione indotta dal giudizio di non possibilità genera condizione di vaghezza (o fuzziness) e non calcolabilità della condotta suscettibile di punibile mendacio valutativo.

Con riferimento alla complessità, è da ricordare che in tema di presunzione è d’obbligo elevare un giudizio complessivo, di vicendevole completamento (Cass. nn. 17258/2019 e 29546/2018) e che il giudizio di anomalia dell’offerta ha natura globale e sintetica (Cons. Stato n. 2350/2020; congruità e complessità nella delibera ANAC n. 475/2018); in effetti, la congruenza è questione che coinvolge l’azione reciproca fra argomenti mediante convergenza (per richiamare la classificazione di Perelman e Olbrechts-Tyteca).

In tal modo emerge la natura valutativa del mendacio ed è dimostrata l’esclusione della figura del falso per colpa sia in ragione della non compatibilità tra falso ideologico e colpa (Cass. SS.UU. n. 14723/2020: “il sistema vigente non incrimina il falso documentale colposo” e ivi richiami), sia in ragione dei riferimenti di natura finalistica che appaiono nel testo in esame.

Si tratta di quanto espresso nella lett. a) del citato comma 13 attraverso il richiamo al comma 3, che raffigura il “miglioramento di almeno due classi energetiche” ovvero (“se non possibile”) il “conseguimento della classe energetica più alta”.
Pur di natura finalistica sono da considerare le espressioni “in relazione agli interventi agevolati” di cui alle lett. a) e b) dello stesso comma e così “finalizzati dalla riduzione” contenuta nella lett. b) del comma 13.

La prospettiva certificatoria non è equiparabile al settore degli obblighi c.d. dichiarativi, ove la disciplina risulta a volte estesa alla considerazione di informazioni false o fuorvianti fornite anche per negligenza (un esempio nell’art. 80 comma 5 lett. c-bis) del Codice dei contratti pubblici).

Il dolo assumerà la struttura del dolo specifico (ove “l’agente commette avendo di mira il raggiungimento di uno scopo, la cui realizzazione, peraltro, non è necessaria per la consumazione del reato”: Cass. n. 15680/2016), tenuto conto che il movente “si distingue dal dolo, che è l’elemento costitutivo del reato e riguarda la sfera della rappresentazione e volizione dell’evento: Cass. 466/1993”.
Alle fattispecie di mendacio risultano connesse altre sanzioni amministrative appartenenti al sistema fiscale (commi 5 e 6 dell’art. 121 del DL 34/2020) che dovranno essere coordinate, nell’irrogazione, a quelle in esame (in particolare quanto al concorso del soggetto beneficiario negli illeciti disposti dall’art. 119 del DL 34/2020).

La motivazione del provvedimento sanzionatorio dovrà tener conto delle ragioni alla luce delle quali il mendacio assume veste di illecito, dapprima quanto alle regole componenti la valutazione di congruità e di seguito quanto alle ragioni della infedeltà e non veridicità del percorso (esplicito e implicito) che ha condotto alla estimazione (si tratta pertanto di una valutazione di secondo grado).

Valgono i criteri adottati in materia di falso valutativo penalmente rilevante, quali la necessità di riscontrare ragioni di certezza che si pongono “al di fuori di qualsivoglia margine di plausibile controvertibilità”, pur vagliato complessivamente il comportamento del consulente (Cass. n. 12654/2016).

Dovranno essere tra l’altro assodate, alla luce di risultanze interpretative consolidate, la realtà delle premesse di fatto poste a base della valutazione, la sussistenza di criteri non controvertibili fissati da indagini scientifiche aggiornate, la intenzionalità della alterata rappresentazione del vero.
La decadenza dal beneficio pure risulta sanzione espressamente connessa al mendacio e sottoposta alla disciplina della L. n. 689/1981 (art. 119 comma 14 ultima parte del DL 34/2020).