Non è opportuno chiedere ai soggetti passivi di cambiare i loro sistemi di fatturazione in tempi brevi

Di Mirco GAZZERA e Simonetta LA GRUTTA

L’autorizzazione che sarà ragionevolmente concessa all’Italia per l’applicazione del meccanismo dello split payment sino al 30 giugno 2023 sarà retroattiva, ossia decorrerà dal 1° luglio 2020. Pertanto, sarà garantita la continuità giuridica della misura. È quanto emerge dall’ultima bozza della decisione attualmente all’esame dei membri del Consiglio dell’Ue.

Lo split payment (o scissione dei pagamenti) prevede che l’IVA gravante sull’operazione sia indicata in fattura dal cedente o prestatore, ma versata direttamente all’Erario dal cessionario o committente, scindendo quindi il pagamento del corrispettivo dal pagamento della relativa imposta (circ. Agenzia delle Entrate n. 1/2015).
Trattandosi di una misura di deroga all’ordinario meccanismo di applicazione dell’imposta che caratterizza il sistema comune dell’IVA, è necessaria l’autorizzazione del Consiglio dell’Ue (art. 395 della direttiva 2006/112/Ce). Quest’ultima è stata concessa, inizialmente, con la decisione Ue n. 1401/2015 e, in seguito, con la decisione Ue n. 784/2017 che ha permesso di estendere l’ambito di applicazione della citata misura antievasione.

Ai sensi del vigente art. 5 della predetta decisione Ue n. 784/2017, il termine finale di applicazione della stessa è il 30 giugno 2020. Nella proposta di decisione che è stata trasmessa dalla Commissione europea al Consiglio dell’Ue, tuttavia, si prevede che questa scadenza sia prorogata al 30 giugno 2023 (si veda “Attesa l’autorizzazione Ue per la proroga dello split payment” del 30 giugno 2020).

Con il comunicato stampa n. 158 pubblicato il 3 luglio 2020, il Ministero dell’Economia e delle finanze ha reso noto che il Consiglio dell’Ue ha raggiunto l’accordo politico sulla proposta di decisione che proroga, sino alla predetta data, l’autorizzazione concessa all’Italia per l’applicazione dello split payment. Secondo quanto precisato dal MEF, la decisione sarà formalmente adottata e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Ue non appena saranno finalizzati i testi in tutte le lingue ufficiali dell’Unione.

Come già osservato in precedenza, sembra possibile sostenere l’applicazione senza soluzione di continuità del meccanismo dello split payment, nonostante il termine della precedente autorizzazione sia ormai scaduto il 30 giugno 2020 (si veda “Confermata dal MEF la proroga dello split payment sino al 30 giugno 2023” del 4 luglio 2020).
Tale soluzione interpretativa appare ora confermata dall’ultima bozza dell’autorizzazione all’esame del Consiglio dell’Ue, in cui si precisa che la decisione si applicherà dal 1° luglio 2020 (documento n. 9209/1/2020).

Come esposto nel “Considerando” n. 12 della citata bozza, la procedura di rinnovo della deroga ha richiesto più tempo del previsto e non è stata completata entro il 30 giugno 2020, a causa delle difficoltà causate dalla pandemia di COVID-19. Senza l’applicazione retroattiva della decisione, tuttavia, i soggetti passivi che applicano la scissione dei pagamenti dovrebbero cambiare i loro sistemi di fatturazione da un giorno all’altro. Anche l’Amministrazione finanziaria sarebbe tenuta ad adattare i suoi sistemi. Tenuto conto di queste difficoltà, dunque, è stato ritenuto opportuno garantire la continuità giuridica della misura.
Si ricorda che l’applicazione retroattiva di una misura di deroga è stata considerata ammissibile dalla Corte di Giustizia (causa C-434/17), quando la decisione precisa la data della sua entrata in vigore o la data iniziale di applicazione.

La formale adozione della decisione e la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Ue non sono imminenti, seppure il Comitato dei rappresentanti permanenti abbia deciso di ricorrere alla c.d. procedura scritta, che si utilizza per motivi di urgenza. In base a tale modalità, ai membri del Consiglio dell’Ue è stato chiesto di indicare per scritto l’eventuale accordo sull’adozione della decisione in esame, entro venerdì 24 luglio ore 17 di Bruxelles (comunicato Consiglio dell’Ue n. CM 3078/20).