Il MISE sta predisponendo i decreti attuativi della detrazione al 110 % su interventi di efficienza energetica e sismabonus

Di Stefano SPINA

La L. 17 luglio 2020 n. 77, di conversione del DL 34/2020, è stata pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 25 della Gazzetta Ufficiale n. 180 di sabato 18 luglio.
Contestualmente alla conversione in legge del decreto “Rilancio”, avvenuta con una serie di integrazioni alla disciplina del superbonus sugli interventi di efficienza energetica, sismabonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici, il MISE sta predisponendo i decreti attuativi finalizzati alla corretta applicazione della norma stessa.

Ricordiamo infatti che l’art. 119 nella versione definitiva del DL, la cui legge di conversione prevede, al comma 13, l’emanazione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 34/2020, di un apposito decreto del MISE che stabilisca le modalità di rilascio e trasmissione dell’asseverazione del rispetto dei requisiti e congruità delle spese per gli interventi di efficientamento energetico e antisismici.

Nella bozza di testo il MISE riepiloga i requisiti tecnici che devono soddisfare gli interventi che beneficiano delle detrazioni fiscali per eco/sisma bonus, bonus facciate e, infine, per il superbonus del 110%, nonché i massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento.
Tale ultimo aspetto risulterà oltremodo importante nella valutazione di fattibilità degli interventi in quanto, ai fini della fruizione del superbonus del 110% e dell’eventuale sua cessione/sconto, il sostenimento di spese superiori a quelle di riferimento impedirebbe il rilascio dell’asseverazione da parte del professionista e, conseguentemente, l’intero costo (e non la sola parte eccedente) verrebbe escluso dalla detrazione (ai sensi del successivo comma 14, infatti, “la non veridicità delle attestazioni o asseverazioni comporta la decadenza dal beneficio”).
Per quanto riguarda tali interventi i tecnici abilitati dovranno infatti asseverare il mancato superamento delle soglie di costo previste per i vari interventi nonché il rispetto dei requisiti specifici.

Innanzitutto i costi devono essere inferiori o uguali ai prezzi medi delle opere compiute riportati nei prezziari predisposti dalle Regioni o dalle Province autonome territorialmente competenti, di concerto con le articolazioni territoriali del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti relativi alla Regione in cui è sito l’edificio oggetto dell’intervento. In alternativa, il tecnico abilitato può riferirsi ai prezzi riportati nelle guide sui “Prezzi informativi dell’edilizia” edite dalla casa editrice DEI – Tipografia del Genio Civile.
In assenza di una voce di riferimento il tecnico abilitato deve determinare i nuovi prezzi in maniera analitica, secondo un procedimento che tenga conto di tutte le variabili che intervengono nella definizione dell’importo stesso predisponendo un’apposita relazione da allegare all’asseverazione.

Per quanto riguarda le prestazioni professionali connesse alla realizzazione dell’intervento, per la redazione dell’APE e l’asseverazione dei requisiti e dei costi si dovrà far riferimento ai valori massimi di cui al decreto del Ministro della Giustizia 17 giugno 2016.

In ogni caso sono previsti, nell’allegato I, i massimali specifici di spesa onnicomprensiva massima ammissibile in funzione della specifica tipologia di intervento. Infatti l’asseverazione, per quanto riguarda la congruità delle spese, può essere sostituita da una dichiarazione del fornitore o dell’installatore che la spesa sostenuta non supera quella massima ammissibile prevista, per i vari interventi, nella citata tabella.
A tal fine evidenziamo che, ad esempio, il costo di una parete ventilata non potrà superare 200 euro/mq mentre un serramento comprensivo di persiana o tapparella non potrà superare il costo di 650 euro/mq nelle zone A, B e C oppure 750 euro/mq nelle zone D, E ed F (ovvero la stragrande maggioranza del territorio italiano). Invece, per i sistemi di schermatura solare (tende da sole) il costo al metro quadrato non può superare 180 euro.

La bozza di decreto contiene inoltre una tabella di sintesi dei vari interventi e i fac-simile della scheda dati sulla prestazione energetica (da compilare esclusivamente per via telematica e individuata come “Allegato A” sul sito ENEA) nonché della scheda informativa (anch’essa da compilare esclusivamente per via telematica e individuata come “Allegato E” sul sito dell’ENEA) contenente i dati tecnici ed economici dell’intervento eseguito.
Completano la bozza gli allegati relativi ai requisiti tecnici e prestazionali riferiti ai singoli interventi suddivisi tra interventi di isolamento termico, pompe di calore, impianti e apparecchi a biomassa, collettori solari.