La detrazione è potenziata a prescindere dalla classe di rischio sismico che si è ottenuta a seguito dei lavori

Di Arianna ZENI

A seguito delle modifiche introdotte nel decreto “Rilancio”, il cui Ddl. di conversione è atteso oggi in Aula al Senato dopo il via libera della Camera, rimane sostanzialmente identica la norma contenuta nell’art. 119 comma 4 del DL 34/2020, che eleva al 110% l’aliquota delle detrazioni spettanti per gli interventi antisismici di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell’art. 16 del DL 63/2013, ove siano state sostenute le spese dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.

In relazione alle fattispecie che consentono di beneficiare del “sismabonus”, l’agevolazione nella misura del 110% compete per gli interventi di adozione di misure antisismiche (comprese le spese effettuate per la classificazione e la verifica sismica degli immobili) con particolare riguardo all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione (art. 16-bis comma 1 lett. i) del TUIR):
– su edifici ubicati nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) e nella zona sismica 3, di cui all’OPCM 20 marzo 2003 n. 3274;
– le cui procedure autorizzatorie sono iniziate dopo il 1° gennaio 2017;
– che riguardano costruzioni adibite ad abitazione e ad attività produttive (commi 1-bis e 1-ter dell’art. 16 del DL 63/2013).

Per questi interventi e per le spese sostenute fino al 30 giugno 2020, la detrazione spettava nella misura del 50%, fino a un ammontare complessivo di spesa non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare e doveva essere ripartita in 5 quote annuali.

Si osservi che, ove siano realizzati interventi antisismici di cui ai commi 1-bis e 1-ter dell’art. 16 del DL 63/2013 la norma non prevede un miglioramento della classe di rischio sismico, motivo per cui, per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 la misura della detrazione è elevata al 110% a prescindere che dall’esecuzione dei lavori si determini o meno un miglioramento della classe di rischio.

Il superbonus del 110% compete poi per gli interventi di cui sopra dai quali derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio a una classe di rischio inferiore (commi 1-quater e 1-quinquies dell’art. 16 del DL 63/2013).
In questo caso, per le spese sostenute fino al 30 giugno 2020, l’aliquota della detrazione era del 70% se dalla realizzazione degli interventi il rischio sismico dell’immobile si riduce di una classe di rischio (la detrazione aumenta al 75% se i lavori sono realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali), ovvero dell’80% se l’esecuzione degli interventi determina il passaggio dell’immobile a due classi di rischio inferiori (la detrazione aumenta all’85% se i lavori sono realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali).

Se fino al 30 giugno le detrazioni spettanti per gli interventi antisismici erano parametrate alla riduzione della classe di rischio degli edifici, dal 1° luglio tutti gli interventi contemplati dai commi da 1-bis a 1-septies dell’art. 16 del DL 63/2013 sono premiati indifferentemente con l’aliquota di detrazione del 110%, a prescindere dalla classe di rischio sismico che si è ottenuta a seguito dei lavori.

Infine, la detrazione del 110% spetta agli acquirenti delle unità immobiliari ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 ai sensi dell’OPCM 28 aprile 2006 n. 3519 che hanno i requisiti per beneficiare del c.d. “sismabonus acquisti” di cui al comma 1-septies dell’art. 16 del DL 63/2013.
Questa particolare fattispecie riguarda gli interventi di cui al comma 1-quater dello stesso art. 16 del DL 63/2013 realizzati nelle zone a rischio sismico 1, 2 e 3 da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, anche con variazione volumetrica rispetto all’edificio preesistente (ove le norme urbanistiche vigenti consentano tale aumento) e che provvedano entro 18 mesi dalla data di conclusione dei lavori alla successiva alienazione dell’immobile.
Fino al 30 giugno 2020, all’acquirente delle unità immobiliari spettava la detrazione IRPEF/IRES nella misura del 75% nel caso in cui dalla realizzazione degli lavori il rischio sismico dell’immobile si riducesse di una classe, oppure dell’85% se gli interventi determinavano il passaggio dell’immobile a due classi di rischio inferiori.

Norma di riferimento Tipologia di intervento Momento di sostenimento delle spese e misura della detrazione Necessaria riduzione della classe di rischio
Commi 1-bis e 1-ter dell’art. 16 del DL 63/2013 Interventi di adozione di misure antisismiche:
– in zone sismiche 1, 2 e 3,
– con procedure autorizzatorie iniziate dopo il 1° gennaio 2017,
– su abitazioni e immobili produttivi.
Fino al 30 giugno 2020 –> 50%
Dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 –> 110%
NO
Comma 1-quater dell’art. 16 del DL 63/2013 Interventi di cui sopra (commi 1-bis e 1-ter dell’art. 16 del DL 63/2013) con riduzione di una classe di rischio. Fino al 30 giugno 2020 –> 70% (riduzione di una classe di rischio) o 80% (riduzione di due classi di rischio)
Dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 –> 110%
SÌ (almeno di una)
Comma 1-quinquies dell’art. 16 del DL 63/2013 Interventi di cui sopra (co. 1-bis e 1-ter dell’art. 16 del DL 63/2013) realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali, con riduzione di una classe di rischio. Fino al 30 giugno 2020 –> 75% (riduzione di una classe di rischio) o 85% (riduzione di due classi di rischio)
Dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 –> 110%
SÌ (almeno di una)
Comma 1-septies dell’art. 16 del DL 63/2013 (c.d. “sismabonus acquisti”) Interventi di cui al comma 1-quater dello stesso art. 16 del DL 63/2013 realizzati:
– nelle zone a rischio sismico 1, 2 e 3;
– da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, che provvedano entro 18 mesi dalla data di conclusione dei lavori alla successiva alienazione dell’immobile.
Detrazione IRPEF/IRES all’acquirente delle unità immobiliari.
Fino al 30 giugno 2020 –> 75% (riduzione di una classe di rischio) o 85% (riduzione di due classi di rischio)
Dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 –> 110%
SÌ (almeno di una)