L’impresa appaltante deve però essere titolare del titolo abilitativo necessario per i lavori e astrattamente idonea a eseguire gli interventi

Di Arianna ZENI

Affinché l’acquirente della singola unità immobiliare possa fruire del c.d. “sismabonus acquisti” non è necessario che la società che possiede l’immobile esegua direttamente i lavori di demolizione e ricostruzione dell’intero edificio con i necessari lavori di miglioramento sismico, in quanto possono essere anche commissionati a un’altra impresa esecutrice.
L’impresa appaltante, tuttavia, deve essere titolare del titolo abilitativo necessario alla realizzazione dei lavori finalizzati al miglioramento sismico e deve essere un’impresa astrattamente idonea a eseguire detti interventi (ad esempio perché possiede un codice attività ATECO adeguato oppure è prevista espressamente dall’oggetto sociale l’esecuzione dell’attività di costruzione o di ristrutturazione immobiliare).

Quel che secondo l’Amministrazione finanziaria è necessario, invece, è che l’intero edificio sia di proprietà dell’impresa che, direttamente o tramite appalto, esegue i lavori edili. Dal tenore letterale della norma contenuta nel comma 1-septies dell’art. 16 del DL 63/2013, infatti, non si può trarre diverse conclusioni in quanto l’impresa di costruzione/ristrutturazione immobiliare deve provvedere all’alienazione delle unità entro 18 mesi dalla data di conclusione dei lavori e tale requisito è soddisfatto soltanto se l’edificio è di proprietà della stessa impresa.

Sono alcuni dei chiarimenti contenuti nella risposta a interpello n. 213 di ieri, 14 luglio 2020, con cui l’Agenzia delle Entrate che è tornata ad analizzare alcuni aspetti relativi alla detrazione IRPEF/IRES spettante ai sensi del comma 1-septies dell’art. 16 del DL n. 63/2013.
Detta norma stabilisce infatti che qualora gli interventi antisismici di cui al comma 1-quater dello stesso art. 16 siano realizzati nei Comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 ai sensi dell’OPCM 28 aprile 2006 n. 3519, da parte di imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare, mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, allo scopo di ridurne il rischio sismico, anche con variazione volumetrica rispetto all’edificio preesistente (ove le norme urbanistiche vigenti consentano tale aumento), agli acquirenti delle unità immobiliari spetta la detrazione fiscale del 75% o dell’85% a seconda che dagli interventi il rischio sismico sia stato ridotto di una o di due classi se le spese sono sostenute entro il 30 giugno 2020 (per quelle sostenute dal 1° luglio 2020, invece, ai sensi dell’art. 119 del DL n. 34/2020 – c.d. decreto “Rilancio” – in corso di conversione in legge, la misura della detrazione dovrebbe aumentare al 110%).

L’Agenzia delle Entrate ricorda, infine, che il “sismabonus acquisti” può essere fruito anche dai soggetti titolari di reddito d’impresa alla luce delle recenti pronunce della Corte di Cassazione (sentenze 12 novembre 2019 nn. 2916229163 e 29164 e 23 luglio 2019 nn. 19815 e 19816; si vedano “Eco e sismabonus per tutti gli immobili delle imprese, dietrofront dell’Agenzia” del 26 giugno 2020 e “Alle imprese ecobonus e sismabonus per tutti gli immobili” del 25 novembre 2019), sempre a condizione che “le spese stesse siano rimaste a loro carico, e possiedono o detengono l’immobile in base ad un titolo idoneo” (tra le altre, circ. Agenzia delle Entrate 18 settembre 2013 n. 29).

Seppur non venga richiamata la risoluzione 25 giugno 2020 n. 34, nella quale è stato precisato che il sismabonus (oltre all’ecobonus) spetta per tutti gli immobili delle imprese a prescindere dal loro utilizzo, l’Agenzia delle Entrate giunge sostanzialmente alle stesse conclusioni e conferma esplicitamente che anche il “sismabonus acquisti” può essere fruito anche dai soggetti titolari del reddito d’impresa in relazione a immobili della società che siano oggetto dell’attività esercitata (beni merce). Già nella risoluzione 12 marzo 2018 n. 22, peraltro, la detrazione per gli interventi antisismici era stata riconosciuta anche per gli immobili “non utilizzati direttamente a fini produttivi da parte della società ma destinati alla locazione” (immobili patrimonio).

Infine, non osta alla fruizione della detrazione di cui all’art. 16 comma 1-septies del DL n. 63/2013 (che spetta agli acquirenti delle unità immobiliari) l’eventuale contributo ricevuto dall’impresa di costruzione/ricostruzione immobiliare dal Commissario per la ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici.