Occorre attendere la definizione della misura massima del credito fruibile

Di Pamela ALBERTI

L’art. 122 del DL 34/2020 dispone tra l’altro che, entro il 31 dicembre 2021, il credito d’imposta sanificazione e quello per l’adeguamento degli ambienti di lavoro, in alternativa all’utilizzo diretto, possano essere ceduti, anche parzialmente, ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione (si veda “Crediti d’imposta legati al coronavirus con possibilità di cessione a terzi” del 25 maggio). La cessione può però riguardare, come disposto dal provv. Agenzia delle Entrate n. 259854/2020, esclusivamente la quota del credito relativa alle spese effettivamente sostenute, nei limiti dell’importo fruibile.
Quanto alla tempistica relativa alla comunicazione per la cessione del credito, il citato provvedimento n. 259854/2020 distingue tra le due agevolazioni.

La comunicazione della cessione del credito d’imposta per la sanificazione può avvenire, esclusivamente a cura del soggetto cedente con le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate, a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento che definisce l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile (si veda “Comunicazione dal 20 luglio al 7 settembre per il bonus sanificazione” del 14 luglio).
Il cessionario è tenuto a comunicare l’accettazione del credito ceduto utilizzando direttamente le suddette funzionalità.

Dopo l’accettazione, alle stesse condizioni applicabili al cedente e nei limiti dell’importo ceduto, il cessionario può utilizzare il credito d’imposta nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui è stata comunicata la cessione o in compensazione tramite F24 ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97 entro il 31 dicembre dell’anno in cui è stata comunicata la cessione.
La quota del credito d’imposta ceduto che non è utilizzata dal cessionario secondo quanto sopra esposto non può essere utilizzata negli anni successivi, né richiesta a rimborso, oppure ulteriormente ceduta (art. 122 comma 3 del DL 34/2020 e provv. Agenzia delle Entrate n. 259854/2020, § 6.5).

Quanto invece al credito d’imposta adeguamento, la comunicazione della cessione del credito può avvenire, sempre a cura del soggetto cedente (con le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate), dal 1° ottobre 2020, ovvero, se la comunicazione delle spese è inviata successivamente al 30 settembre 2020, a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla corretta ricezione della comunicazione stessa.
Anche in tal caso il cessionario è tenuto a comunicare l’accettazione del credito ceduto utilizzando direttamente le suddette funzionalità.

Dopo l’accettazione, alle stesse condizioni applicabili al cedente e nei limiti dell’importo ceduto, il cessionario può utilizzare il credito d’imposta esclusivamente in compensazione tramite F24 ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97 dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021.
La quota del credito d’imposta ceduto che non è utilizzata dal cessionario secondo quanto sopra esposto non può essere utilizzata negli anni successivi, né richiesta a rimborso, oppure ulteriormente ceduta successivamente al 31 dicembre 2021.

Per entrambi i crediti d’imposta, in alternativa all’utilizzo diretto, i cessionari possono ulteriormente cedere i crediti d’imposta ad altri soggetti.
La comunicazione dell’ulteriore cessione del credito avviene esclusivamente da parte del soggetto cedente con le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate. Il successivo cessionario utilizza il credito d’imposta secondo gli stessi termini, modalità e condizioni applicabili al cedente, dopo l’accettazione della cessione da comunicare esclusivamente a cura dello stesso cessionario con le medesime funzionalità.

Quanto ai controlli, l’Amministrazione finanziaria verificherà (provv. n. 259854/2020, § 7):
– in capo al beneficiario originario, l’esistenza dei presupposti, delle condizioni previste dalla legge per usufruire dell’agevolazione, la corretta determinazione dell’ammontare del credito e il suo esatto utilizzo. Nel caso in cui venga riscontrata la mancata sussistenza dei requisiti, si procederà al recupero del credito nei confronti del beneficiario originario;
– in capo ai cessionari, l’utilizzo del credito in modo irregolare o in misura maggiore rispetto all’ammontare ricevuto in sede di cessione.

Agevolazione Comunicazione della cessione del credito d’imposta
Credito sanificazione
(art. 125 del DL 34/2020)
Dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento che definisce l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile.
Credito adeguamento
(art. 120 del DL 34/2020)
Dal 1° ottobre 2020.
Se la comunicazione delle spese è inviata successivamente al 30 settembre 2020, a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla corretta ricezione di tale comunicazione.