La Commissione europea sottolinea gli impatti più significativi di cui gli operatori Ue dovranno tenere conto a partire dal 1° gennaio 2021

Di Pier Paolo GHETTI e Nicola SCALA

Essendo decorso senza alcuna richiesta di estensione il termine del 30 giugno scorso per poter prorogare il periodo transitorio attualmente in corso e regolato dal withdrawal agreement, è ormai certo che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, tutta la normativa Ue (inclusi Codice doganale e Direttiva IVA) non sarà più applicabile al Regno Unito.
Poiché tale circostanza avrà notevoli impatti sul traffico di beni da e per il Regno Unito, la Commissione europea ha pubblicato il 9 luglio scorso la “Communication COM(2020)324” rivolta agli operatori Ue, evidenziando gli aspetti più critici che la fine del periodo transitorio comporterà sugli scambi commerciali Ue-Uk.

Nonostante lo scopo del periodo transitorio fosse quello di consentire ai negoziatori britannici ed europei di concludere un accordo di libero scambio che consentisse alle merci originarie dell’Ue di non scontare dazio all’atto dell’importazione in Uk (e viceversa), non sembra al momento verosimile che i progressi dei negoziati in corso siano stati tali da consentire di rispettare la scadenza del 28 novembre prossimo per presentare un FTA al Parlamento europeo.

Anche qualora i negoziatori trovassero un compromesso e si riuscisse ad approvare un Free trade agreement nei termini previsti, la Commissione sottolinea che, in ogni caso, le “regole del gioco” per poter effettuare operazioni con il Regno Unito cambieranno radicalmente a partire dal 1° gennaio 2021, in quanto un potenziale FTA non farebbe venire meno la necessità di porre in atto adempimenti doganali (al pari di quanto avviene con altri Paesi terzi con cui l’Ue ha concluso accordi di libero scambio).

I principali oneri aggiuntivi dei quali occorrerà tenere conto riguarderanno i seguenti aspetti:
– documentale: necessità di compilare dichiarazioni di esportazione o importazione per poter vendere a o acquistare beni da una controparte britannica; necessità di modificare le fatture verso clienti stabiliti nel Regno Unito in quanto non si tratterà più di cessioni intracomunitarie (tali operazioni, pertanto, non andranno più riportate negli elenchi riepilogativi Intrastat), ma di cessioni all’esportazione non imponibili ex art. 8 DPR 633/72;

– fiscale: occorrerà corrispondere i dazi doganali (tranne che per le merci originarie dell’Ue o di Uk se verrà approvato un FTA), liquidare l’IVA all’importazione e le accise se dovute;

– transit-time: le autorità doganali Ue potranno sottoporre a controllo documentale e fisico le merci provenienti da Uk secondo il sistema risk-based attualmente in uso per merci provenienti da qualsiasi altro Paese terzo. Ciò si tradurrà in un notevole incremento in termini di tempistiche (e costi) per l’arrivo delle merci nell’Unione;

– amministrativo: necessità, per le imprese Ue, di richiedere un codice EORI Gb per poter effettuare importazioni in Uk o esportazioni da Uk e necessità per le imprese Uk di richiedere un codice EORI Ue per poter operare in Unione europea in quanto il loro codice EORI Gb non avrà più validità alcuna in Ue;

– autorizzativo e certificativo: le autorizzazioni e le certificazioni rilasciate da enti Uk non saranno più spendibili in Ue e viceversa. Gli standard tecnici e di conformità riguardanti beni quali, ad esempio, alimentari, farmaceutici, automobili, ecc. non saranno più i medesimi, rendendo necessario verificare per ogni spedizione se e quali adempimenti si rendono necessari in tal senso, onde evitare che un bene non possa essere messo in commercio, ad esempio, in Uk perché riporta un’etichettatura non conforme ai nuovi standard che il Regno Unito potrebbe decidere di implementare. Inoltre, occorrerà prestare attenzione a eventuali restrizioni all’esportazione o all’importazione che potrebbero essere applicate in base allo specifico bene oggetto dell’operazione (per esempio in caso di vendita a un soggetto Uk di un bene dual use occorrerà richiedere apposita autorizzazione all’esportazione alla competente autorità);

– determinazione dell’origine preferenziale: componenti originarie del Regno Unito (e lavorazioni ivi effettuate) dovranno essere considerate a tutti gli effetti come non originarie dell’Ue ai fini della determinazione dell’origine preferenziale di un prodotto da parte degli operatori unionali, al pari, ad esempio, di componenti cinesi o statunitensi.