La presentazione consente di definire la quota percentuale del credito in relazione alle risorse

Di Pamela ALBERTI

Per fruire del credito d’imposta per la sanificazione (art. 125 del DL 34/2020) e per l’adeguamento degli ambienti di lavoro (art. 120 del DL 34/2020), occorre presentare apposita comunicazione delle spese all’Agenzia delle Entrate a partire dal prossimo 20 luglio, ma con termini diversi a seconda dell’agevolazione.

Con riferimento al credito d’imposta per la sanificazione, l’art. 125 comma 4 del DL 34/2020 ha previsto che un provvedimento dell’Agenzia avrebbe stabilito i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito, al fine del rispetto del limite di spesa di 200 milioni di euro per il 2020. Attuando tale disposizione, il provvedimento Agenzia delle Entrate n. 259854/2020 ha definito criteri e modalità di applicazione e fruizione di tale agevolazione.

Per rispettare il suddetto limite di spesa, l’Agenzia ha scelto, come già avvenuto in altre occasioni, di prevedere la preventiva presentazione di comunicazioni per la fruizione dell’agevolazione, sulla base delle quali sarà poi determinata una percentuale di spettanza in relazione al complesso dei soggetti interessati; niente click day quindi per il credito sanificazione.
Infatti, come si legge nelle motivazioni al provvedimento n. 259854/2020, tenuto conto dell’esigenza espressa dal legislatore di garantire il rispetto del limite di spesa, dopo aver ricevuto le comunicazioni delle spese ammissibili con l’indicazione del credito teorico, l’Agenzia determinerà la quota percentuale dei crediti effettivamente fruibili, in rapporto alle risorse disponibili.

Occorre quindi anzitutto comunicare all’Agenzia delle Entrate la spese agevolabili.
La comunicazione delle spese ammissibili al credito d’imposta sanificazione, secondo il citato provvedimento, va effettuata dal 20 luglio al 7 settembre 2020.

Nel modello di comunicazione – da presentare esclusivamente in via telematica all’Agenzia, direttamente o tramite intermediari abilitati – dovranno essere indicate le spese per la sanificazione e l’acquisito di DPI sostenute dal 1° gennaio 2020 fino al mese precedente la data di sottoscrizione della comunicazione nonché quelle che si prevede di sostenere fino al 31 dicembre 2020.

Il credito d’imposta “teorico”, da indicare nel modello di comunicazione, è pari al 60% delle spese complessivamente comunicate, con un limite massimo per il credito d’imposta (non sulle spese agevolabili, come chiarito dalla circ. n. 20/2020, § 2.3) di 60.000 euro.

Ai fini del rispetto del limite di spesa di 200 milioni di euro, l’ammontare massimo del credito d’imposta effettivamente fruibile è però pari al credito d’imposta richiesto moltiplicato per la percentuale che sarà resa nota con provvedimento dell’Agenzia, che dovrà essere emanato entro l’11 settembre 2020 (§ 5.4 del provv. n. 259854/2020).
Tale percentuale, secondo il provvedimento, è ottenuta rapportando il limite complessivo di spesa all’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti. Nel caso in cui l’ammontare complessivo del credito d’imposta richiesti risulti inferiore al limite di spesa, la percentuale sarà pari al 100%.

Per il credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro, che può essere utilizzato in compensazione nel modello F24 soltanto dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021, la comunicazione delle spese ammissibili può essere invece effettuata dal 20 luglio 2020 al 30 novembre 2021.

Come si legge nelle motivazioni al provvedimento n. 259854/2020, in tal modo, oltre a rendere coerente la scadenza di presentazione della comunicazione con il termine ordinario di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui dovrà essere indicato il credito fruibile, i beneficiari avranno a disposizione un termine più ampio per effettuare la comunicazione propedeutica all’utilizzo del credito, fermo restando che la fruizione dovrà avvenire entro il 31 dicembre 2021.
Anche in tal caso nel modello di comunicazione dovrà essere indicato l’ammontare delle spese già sostenute dal 1° gennaio 2020 o che si prevede di sostenere fino al 31 dicembre 2020, per un importo complessivo comunque non superiore a 80.000 euro (limite di spesa previsto), nonché il relativo credito d’imposta pari al 60% di tali spese (l’ammontare del credito non può quindi eccedere l’importo di 48.000 euro; circ. Agenzia delle Entrate n. 20/2020, § 1.3).

Si evidenzia inoltre che il medesimo modello può essere utilizzato per comunicare l’ammontare delle predette spese riferite a uno solo dei due crediti d’imposta oppure a entrambi, sempre che sussistano i requisiti previsti dalla norma.
Qualora si intenda sostituire una comunicazione precedentemente trasmessa è possibile presentare, entro i termini di cui sopra, una nuova comunicazione; l’ultima comunicazione trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate.