I limiti di spesa per gli interventi «trainanti» si intrecciano ai limiti di detrazione degli interventi «ordinari» per la riqualificazione energetica

Di Arianna ZENI

L’art. 119 del DL 34/2020, così come modificato dal Ddl. di conversione approvato dalla Camera e ora all’esame del Senato, prevede dei limiti massimi di spesa oltre i quali il superbonus del 110% non spetta, diversificati a seconda della:
– tipologia di intervento “trainante” effettuato;
– tipologia di immobile sul quale sono eseguiti gli interventi.

Con riguardo agli interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo o dell’unità immobiliare situata all’interno di edifici plurifamiliari (funzionalmente indipendente e con uno o più accessi autonomi dall’esterno), la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a:
– 50.000 euro per gli edifici unifamiliari;
– 50.000 euro per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
– 40.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da 2 a 8 unità immobiliari;
– 30.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di 8 unità immobiliari.

Per gli interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a:
– 20.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti fino a 8 unità immobiliari;
– 15.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di 8 unità immobiliari (la detrazione è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito).

Per gli interventi sugli edifici unifamiliari o plurifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti la detrazione spetta su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 30.000 euro (la detrazione è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito).

L’aliquota del 110% si applica anche a tutti gli altri interventi di riqualificazione energetica di cui all’art. 14 del DL 63/2013 (ad esempio, l’installazione di pannelli o schermature solari), nei limiti di spesa previsti per ciascun intervento ed a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi “trainanti” sopraelencati.

A seconda della tipologia di intervento di riqualificazione energetica eseguito sugli edifici è stabilito un importo massimo di detrazione che, a seconda dell’aliquota spettante, si trasforma in un limite massimo di spesa.
Così, a titolo esemplificativo, per gli interventi di riqualificazione globale energetica degli edifici con abbattimento dell’indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale di almeno il 20% rispetto ai valori tabellari (art. 1 comma 344 della L. 296/2006) l’importo massimo di detrazione spettante è pari a 100.000 euro (con aliquota del 110% il limite massimo di spesa è pari a 90.909,09 euro), mentre per gli interventi di riduzione della trasmittanza termica delle pareti opache orizzontali o verticali, compresa la sostituzione di vetri e/o infissi (art. 1 comma 345 della L. 296/2006) la detrazione massima è pari a 60.000 euro (con aliquota del 110% il limite massimo di spesa è pari a 54.545,45 euro), e così via.

Per fare un esempio, quindi, nel rispetto del requisito di miglioramento della classe energetica dell’edificio, per l’isolamento termico (intervento “trainante” A) di una villetta unifamiliare il limite massimo di spesa su cui calcolare la detrazione del 110% sarà pari a 50.000 euro. Se contestualmente all’intervento “trainante” vengono sostituiti gli infissi (intervento B) e vengono installate tende da sole (intervento C) con i requisiti richiesti dal DLgs. 311/2006, la detrazione nella misura del 110% dovrebbe spettare nei limiti massimi di detrazione pari a 60.000 euro per le finestre e ulteriori 60.000 euro per le tende da sole.

L’intervento “trainante” A, quindi, beneficerà di una detrazione massima di 55.000 euro (110% di 50.000 euro) da ripartire in 5 quote annuali di pari importo, mentre gli interventi B e C avranno diritto ciascuno della detrazione massima del 110% pari a 60.000 euro che deve essere ripartita in 10 rate annue.