È stata aggiornata la circolare-guida con le novità normative e interpretative intervenute relativamente all’anno d’imposta 2019

Di Arianna ZENI

Con la corposa circolare n. 19 dell’Agenzia delle Entrate pubblicata ieri, frutto di un tavolo tecnico con la Consulta nazionale dei CAF, è stata finalmente emanata la nuova guida relativa agli oneri deducibili e detraibili dall’IRPEF, nonché ai crediti d’imposta.

La nuova circolare-guida, relativa alla dichiarazione dei redditi delle persone fisiche per il periodo d’imposta 2019, aggiorna la corrispondente circolare n. 13 del 31 maggio 2019 (relativa al periodo d’imposta 2018) e costituisce una trattazione sistematica delle disposizioni riguardanti oneri detraibili, deducibili e crediti di imposta, anche sotto il profilo degli obblighi di:
– produzione documentale da parte del contribuente al CAF o al professionista abilitato, ai fini del rilascio del visto di conformità sulla dichiarazione;
– conservazione della documentazione da parte di questi ultimi per la successiva produzione all’Amministrazione finanziaria.

Tra le principali novità di quest’anno si segnala la disposizione contenuta nell’art. 12 comma 2 del TUIR secondo cui sono considerati familiari fiscalmente a carico i membri della famiglia che nel 2019 hanno posseduto un reddito complessivo uguale o inferiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili.

A partire dall’anno 2019, per i figli di età non superiore a 24 anni il predetto limite di reddito complessivo è elevato a 4.000 euro (art. 1 commi 252-253 della L. 205/2017); per tali soggetti, il requisito dell’età è rispettato purché sussista anche per una sola parte dell’anno, in considerazione del principio di unitarietà del periodo d’imposta.
Ad esempio, se il figlio ha compiuto 24 anni nel 2019, la detrazione spetta anche per le spese sostenute nel suo interesse successivamente al compimento dell’età.

Le principali novità di quest’anno, che interessano quindi sia il modello 730/2020 che il modello REDDITI 2020 PF, riguardano:
– la detrazione nella misura del 50% per il riscatto dei periodi non coperti da contribuzione (c.d. “pace contributiva”) ai sensi dell’art. 20 del DL 4/2019;
– la detrazione nella misura del 50% per le infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici prevista dall’art. 16-ter del DL 63/2013;
– la detrazione nella misura del 19% per le spese di istruzione prevista dall’art. 15 comma 1 lett. e-bis del TUIR il cui importo massimo detraibile per l’anno 2019 è pari a 800 euro (anziché 786 euro per il 2018);
– la detrazione delle spese per il mantenimento del cane guida dei non vedenti di cui all’art. 15 comma 1-quater del TUIR che spetta nella misura forfetaria di 1.000 euro dal 1° gennaio 2019 (fino al 31 dicembre 2018 la detrazione forfetaria era pari a 516,46 euro).

Dal 1° gennaio 2019, inoltre, non è più possibile fruire della detrazione IRPEF del 19% per:
– le spese sostenute per l’acquisto di alimenti a fini medici speciali, inseriti nella sezione A1 del Registro nazionale di cui all’art. 7 del DM 8 giugno 2001;
– le spese per i canoni di locazione degli studenti universitari “fuori sede” residenti in zone montane o disagiate che distano almeno 50 Km dall’Università (art. 15 comma 1 lett. i-sexies.01) del TUIR).