Agevolazione anche se l’asseverazione è presentata dall’impresa dopo la richiesta del titolo abilitativo, ma entro la data di stipula del rogito
Il c.d. “sismabonus acquisti” spetta agli acquirenti delle unità immobiliari ubicate nelle zone sismiche 2 e 3, oggetto di interventi le cui procedure autorizzatorie sono iniziate dopo il 1° gennaio 2017 ma prima del 1° maggio 2019, anche se l’asseverazione di cui all’art. 3 del DM 58/2017 non è stata allegata contestualmente alla richiesta del titolo abilitativo, ma è presentata dall’impresa che ha eseguito gli interventi entro la data del rogito notarile.
Lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate nelle risposte a interpello nn. 195 e 196 di ieri, 30 giugno 2020.
La particolare agevolazione in esame è prevista dal comma 1-septies dell’art. 16 del DL 63/2013, che dispone che qualora gli interventi antisismici di cui al comma 1-quater dello stesso articolo siano realizzati nei Comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 ai sensi dell’OPCM 28 aprile 2006 n. 3519, da parte di imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare, mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, allo scopo di ridurne il rischio sismico, anche con variazione volumetrica rispetto all’edificio preesistente (ove le norme urbanistiche vigenti consentano tale aumento), le detrazioni dall’imposta sono incrementate al 75% o all’85% a seconda che dagli interventi il rischio sismico sia stato ridotto di una o di due classi e a condizione che il trasferimento della proprietà avvenga entro 18 mesi dalla data di fine lavori (che deve riguardare l’intero fabbricato).
Originariamente, l’agevolazione riguardava le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 relative agli interventi realizzati nei Comuni ricadenti nella zona a rischio sismico 1. Successivamente, l’art. 8 del DL 34/2019, in vigore dal 1° maggio 2019, ha esteso le detrazioni alle zone sismiche 2 e 3.
Al fine dell’ottenimento dei benefici fiscali è evidente che, come nei casi di specie esaminati dall’Amministrazione finanziaria, l’asseverazione del professionista della classe di rischio dell’edificio precedente all’intervento e quella conseguibile al termine dei lavori, come richiesto dall’art. 3 del DM 28 febbraio 2017 n. 58, per gli immobili nelle zone sismiche 2 e 3 poteva non essere stata allegata alla richiesta di rilascio del titolo abilitativo (permesso di costruire) per l’esecuzione degli interventi, proprio perché l’inclusione delle zone sismiche 2 e 3 è avvenuta in data successiva.
L’Agenzia delle Entrate, tuttavia, consente di poter fruire del “sismabonus acquisti” anche nel caso in cui l’asseverazione sia presentata dall’impresa successivamente alla richiesta del titolo abilitativo, ma entro la data di stipula del rogito.
Riguardo a questa particolare agevolazione si ricorda che nei casi in cui tali imprese provvedano, entro 18 mesi dalla data di conclusione dei lavori, alla successiva alienazione dell’immobile, all’acquirente delle unità immobiliari spetta la detrazione IRPEF/IRES nella misura del:
– 75% nel caso in cui dalla realizzazione degli interventi il rischio sismico dell’immobile si riduca sino a determinare il passaggio a una classe di rischio inferiore;
– 85% nel caso in cui gli interventi determinino il passaggio dell’immobile a due classi di rischio inferiori.
La detrazione, inoltre, è ripartita in 5 quote annuali di pari importo ed è calcolata sul prezzo della singola unità immobiliare, risultante nell’atto pubblico di compravendita, entro un ammontare massimo di spesa pari a 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare.
Per beneficiare dell’agevolazione non è necessario pagare con bonifico bancario o postale (provv. Agenzia delle Entrate 31 luglio 2019 n. 660057, § 1.5 e risposta a interpello Agenzia delle Entrate 16 gennaio 2020 n. 5).