Rapporto «esaurito» per cartelle inoppugnate e sentenze non impugnate

Di Alfio CISSELLO

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione del 25 giugno 2020 n. 34, adeguandosi all’orientamento della giurisprudenza (Cass. 12 novembre 2019 n. 2916229164 e 23 luglio 2019 n. 19815), ha specificato che le detrazioni IRPEF/IRES per gli interventi di riqualificazione energetica e antisismici spettano ai titolari di reddito d’impresa che effettuano gli interventi sugli immobili posseduti o detenuti, a prescindere dalla loro destinazione.

Di contro, sulla base delle indicazioni di prassi precedenti (risoluzioni 15 luglio 2008 n. 303 e 1° agosto 2008 n. 340), era stato affermato come l’ecobonus spettasse soltanto con riferimento ai fabbricati strumentali delle imprese, con esclusione degli immobili merce e di quelli patrimoniali o destinati alla locazione.

Nella risoluzione n. 34 si è evidenziato: “Nella gestione del contenzioso pendente in materia, gli Uffici terranno conto del nuovo indirizzo di prassi, provvedendo a riesaminare le controversie pendenti e ad abbandonare – con le modalità di rito, tenendo conto dello stato e grado del giudizio – la pretesa erariale, sempre che non siano sostenibili altre questioni”.

I contribuenti che hanno un contenzioso pendente, salvo lo abbia già fatto l’Ufficio, possono sollecitare, a seconda dei casi, l’accoglimento del ricorso, dell’appello, o il rigetto dell’appello erariale sulla base del mutato orientamento di prassi, che avvalora la tesi del contribuente.

Ciò, sempre che il vizio sia stato eccepito nel ricorso e/o riproposto in appello, può avvenire nella memoria illustrativa o anche direttamente in udienza, in sede di discussione orale (salvo il processo si svolga in camera di consiglio, nel qual caso lo strumento è quello delle memorie di replica). In ragione delle restrizioni imposte dal COVID-19, la risoluzione può essere fatta valere negli scambi conclusionali.

È comunque necessario che il processo sia pendente: dunque, la situazione è cristallizzata sia per i contribuenti che non hanno impugnato nei termini la cartella, sia per coloro i quali non hanno impugnato nei termini la sentenza che ha rigettato il ricorso, così come per i contribuenti che, non riproponendo il motivo di appello con devoluzione, oppure non appellando incidentalmente il relativo capo di sentenza, hanno fatto scendere il c.d. giudicato interno.

In tutti questi casi, comunque le Entrate possono intervenire in autotutela: come sancito dal DM 37/1997, l’autotutela non incontra il limite del giudicato. C’è però da dire che l’autotutela non può contrastare con il giudicato, dunque se il giudice aveva rigettato il ricorso accogliendo l’originaria tesi dell’Agenzia, l’autotutela non potrebbe rimettere in discussione il giudicato, mentre se ad esempio il ricorso fosse stato dichiarato inammissibile, l’autotutela sarebbe possibile.

Il contribuente non può ricorrere contro il diniego di autotutela, nè può tentare di “recuperare” la difesa impugnando l’atto successivo (comunicazione di ipoteca o di fermo dei beni mobili).
Ove le somme siano già state pagate a seguito di cartella di pagamento, se la cartella non è stata impugnata oppure si è formato il giudicato, non è ammesso il rimborso (Cass. 16 luglio 2004 n. 13211, Cass. 15 gennaio 2007 n. 672).
Invece, coloro i quali, accettando la tesi delle Entrate (o meglio, accettandola per “stare tranquilli”), non hanno fruito della detrazione, possono presentare una dichiarazione integrativa entro il termine di accertamento.

Si noti che il menzionato termine è richiamato dall’art. 2 del DPR 322/98 in tema di integrativa, ciò in quanto l’accertamento ben potrebbe riguardare le detrazioni d’imposta, nonostante di solito siano contestate a seguito di controllo formale (comunque, per le annualità sino al 2015, il termine quadriennale di accertamento coincide con quello per il controllo formale, dunque in sostanza il problema non si pone).

Oppure, è possibile domandare il rimborso delle somme, tenendo presente che, secondo consolidata giurisprudenza, opera l’art. 38 del DPR 602/73 e non l’art. 21 del DLgs. 546/92, con la conseguenza che, da un lato, il termine è di 48 mesi dal versamento, dall’altro, il termine decorre non da quando è stata pubblicata la risoluzione, ma dall’originario versamento, intendendosi per tale quello degli acconti (per tutte, Cass. 27 luglio 2016 n. 15530).

Emerge, con riferimento al rimborso, il problema delle annualità accertabili (o meglio, da chiedere a rimborso), trattandosi di rateazione che viene splittata su dieci anni. Il tema è simile a quello concernente le componenti pluriennali di reddito (si veda “Decadenza sugli ammortamenti alle Sezioni Unite” del 6 giugno 2020).

Se si valorizza, questa volta a favore del contribuente, l’autonomia dei periodi d’imposta, si può affermare che l’integrativa e/o il rimborso possano riguardare annualità successive alla prima, sicché l’intervenuta decadenza dal diritto in merito alla prima annualità (in cui gli elementi che danno diritto alla detrazione sono stati dichiarati per la prima volta) non compromette il rimborso dei ratei di detrazione successivi.