Per la tardiva dichiarazione sbarramento temporale dei novanta giorni

Di Alfio CISSELLO e Arianna ZENI

Alle violazioni IMU si applicano le sanzioni previste dall’art. 13 del DLgs. 471/97, che fissa, in generale, per tutti i tributi, le sanzioni per ritardato od omesso pagamento.

Quindi, ad esempio, in merito alla tardività nel versamento dell’acconto IMU 2020, scaduto lo scorso 16 giugno, ci sarà la sanzione del 15% ridotta a 1/15 per giorno di ritardo per i ritardi contenuti nei 14 giorni, del 15% per i ritardi da 15 a novanta giorni e del 30% per gli altri casi. Ciò va a intrecciarsi con la disciplina del ravvedimento operoso.

Per le violazioni IMU diverse dai versamenti operano invece le seguenti sanzioni, tenendo presente che il Comune può deliberare circostanze attenuanti o esimenti:
– omessa presentazione della dichiarazione (art. 1 comma 696 della L. 147/2013): sanzione dal 100% al 200% dell’imposta non versata, con un minimo di 50 euro. Se il contribuente ha omesso la dichiarazione ma ha corrisposto entro i termini l’imposta, al massimo può essere irrogata la sanzione minima di 50 euro. Se la dichiarazione è presentata entro 30 giorni dalla scadenza la sanzione è dal 50% al 100% dell’imposta non versata, con un minimo di 25 euro (art. 7 comma 4-bis del DLgs. 472/97). In caso di dichiarazione omessa, il ravvedimento operoso può avvenire solo entro 90 giorni dal termine di scadenza, versando le sanzioni ridotte a 1/10 del minimo (art. 13 comma 1 lett. c) del DLgs. 472/97);
– dichiarazione infedele (art. 1 comma 697 della L. 147/2013): sanzione dal 50% al 100% dell’imposta non versata, con un minimo di 50 euro;
– mancata, incompleta o infedele risposta al questionario: sanzione da 100 euro a 500 euro, ovvero da 50 euro a 200 in caso di risposta oltre il termine di 60 giorni dalla notifica.

Con riguardo al ravvedimento, a seguito delle modifiche apportate dal DL 124/2019 convertito (che hanno espunto il comma 1-bis dall’art. 13 del DLgs. 472/97), esso può avvenire senza limiti temporali, entro il termine di decadenza dal potere di accertamento per qualsiasi tributo e per ogni violazione eccetto l’omissione dichiarativa.

Il ravvedimento parziale introdotto dall’art. 13-bis del DLgs. 472/97 non è tuttavia ammesso per i tributi locali, in quanto è limitato ai soli tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate.
Per l’IMU e con particolare riguardo alla prima rata per l’anno 2020 che doveva essere versata entro il 16 giugno 2020, la riduzione delle sanzioni da ravvedimento avviene come da tabella seguente.

Rimane l’inibizione del controllo fiscale

Si fa presente che, per i tributi periodici, il ravvedimento può avvenire, dopo i novanta giorni, entro il termine connesso alla dichiarazione o, per i tributi non periodici, entro il termine connesso al versamento. Prudenza impone di prendere in considerazione il termine che ha cadenza cronologica anteriore, quindi il versamento dell’acconto (16 giugno) e non quello della dichiarazione (30 giugno), sebbene sia sostenibile che il termine corretto sia quello della dichiarazione.
Potenziali dubbi potrebbero sorgere in quanto la dichiarazione IMU non va necessariamente reiterata anno per anno, ma solo quando ci sono variazioni tali da incidere sull’imposta, nonostante ciò non sia idoneo a mettere in discussione la periodicità del tributo.

Ritardo
(rispetto alla prima rata IMU 2020)
Riduzione Norma di riferimento
Sino a 14 giorni (entro il 30 giugno 2020) Riduzione della sanzione del 15% a 1/15 per giorno di ritardo e ulteriore riduzione al decimo Art. 13 comma 1 lett. a) del DLgs. 472/97
Da 15 a 30 giorni (dal 1° luglio 2020 al 16 luglio 2020) Riduzione della sanzione del 15% a 1/10 Art. 13 comma 1 lett. a) del DLgs. 472/97
Entro 90 giorni dalla violazione (dal 17 luglio 2020 al 14 settembre 2020) Riduzione della sanzione del 15% a 1/9 Art. 13 comma 1 lett. a-bis) del DLgs. 472/97
Entro l’anno dalla violazione (16 giugno 2021) Riduzione della sanzione del 30% a 1/8 Art. 13 comma 1 lett. b) del DLgs. 472/97
Entro due anni dalla violazione (16 giugno 2022) Riduzione della sanzione del 30% a 1/7 Art. 13 comma 1 lett. b-bis) del DLgs. 472/97
Oltre 2 anni dalla violazione (dal 17 giugno 2022) Riduzione della sanzione del 30% a 1/6 Art. 13 comma 1 lett. b-ter) del DLgs. 472/97