Per i commercianti al minuto si considera l’ammontare dei corrispettivi

Di Pamela ALBERTI e Emanuele GRECO

Tra gli aspetti maggiormente controversi, ai fini del calcolo del fatturato per beneficiare del contributo a fondo perduto di cui all’art. 25 del DL 34/2020, vi è la valutazione delle operazioni non soggette ad IVA dei mesi di aprile 2019 e 2020.
Le istruzioni alla compilazione dell’istanza, da presentare all’Agenzia delle Entrate entro il 13 agosto 2020, hanno considerato espressamente le sole operazioni non soggette ad IVA di cui all’art. 74 del DPR 633/72.

Per queste operazioni, tra le quali rientrano le cessioni di tabacchi e le rivendite del settore editoriale (giornali, riviste, ecc.), è specificato che all’ammontare delle operazioni fatturate e dei corrispettivi rilevanti ai fini IVA “vanno sommati gli aggi relativi alle operazioni effettuate non rilevanti ai fini IVA”.
Il criterio non è del tutto coerente con quello previsto, in relazione alla stessa categoria di operazioni, nella circolare n. 9/2020 (§ 2.2.5), per valutare la sospensione dei versamenti (art. 18 del DL 23/2020). In tale contesto, si rinviava direttamente alla nozione di ricavi e compensi.

Questo secondo criterio, basato sull’ammontare dei ricavi, è stato ripreso, tuttavia, nella circolare n. 15/2020, in relazione ai requisiti per ottenere il beneficio (§ 2).
In un’ottica di semplificazione, si dice infatti che coloro che non sono soggetti agli obblighi di fatturazione (come nel caso delle rivendite di tabacchi o di giornali) “occorre fare riferimento all’ammontare dei ricavi da determinare tenendo conto delle proprie regole di determinazione del reddito”.

Il criterio reddituale si ritiene debba essere adottato da parte di tutti quegli operatori che né sono soggetti agli obblighi di fatturazione né a quelli di certificazione dei corrispettivi, per effetto del combinato disposto dell’art. 22 del DPR 633/72 e dell’art. 2 del DPR 696/96 (si pensi, per fare un esempio, ai tassisti o ai soggetti che effettuano solo locazioni esenti IVA).

È da rammentare che in alcune fattispecie, nonostante l’operazione sia priva di rilevanza ai fini IVA, la fattura deve comunque essere emessa: si tratta delle operazioni prive del requisito di territorialità IVA menzionate dall’art. 21 comma 6-bis del DPR 633/72 (ad esempio, le prestazioni di servizi “generiche”, di cui all’art. 7-ter del DPR 633/72, rese nei confronti di soggetti passivi stabiliti al di fuori dell’Ue).

Vi sono, poi, alcune peculiarità per i commercianti al minuto e i soggetti assimilati ai sensi dell’art. 22 del DPR 633/72, tra cui le agenzie di viaggio (art. 74-ter del DPR 633/72).
Per i commercianti al minuto, ai fini del calcolo del “fatturato”, dovrà essere considerato l’ammontare globale dei corrispettivi delle operazioni effettuate nel mese di aprile 2019/2020. In sostanza, dovrà essere preso come riferimento il corrispettivo registrato ai fini IVA a norma dell’art. 24 del DPR 633/72.

L’importo dei corrispettivi è generalmente da assumere al netto dell’IVA, fatte salve le operazioni con il metodo della ventilazione dei corrispettivi ovvero con il regime del margine (come per le agenzie di viaggio), nel qual caso l’importo può essere considerato al lordo dell’imposta, per maggiore facilità di calcolo.

Tra gli altri soggetti che effettuano operazioni “non rilevanti ai fini IVA” vi sono gli aderenti al regime forfetario (art. 1 comma 54 ss. della L. 190/2014), le cui cessioni e/o prestazioni sono escluse da imposta.
Con riferimento ai soggetti forfetari, l’art. 1 comma 59 della L. 190/2014 dispone, oltre all’esonero dal versamento dell’IVA, anche l’esonero “da tutti gli altri obblighi previsti” dal DPR 633/72.

I successivi documenti di prassi sul punto non sono risolutivi in ordine alla sussistenza dell’obbligo di fatturazione. Ad esempio, nella circ. n. 10/2016 § 4.1.1. si afferma che l’esclusione opera per gli obblighi contabili e dichiarativi, senza contemplare l’esonero dalla fatturazione, peraltro implicitamente richiamato in diversi punti della stessa circolare.
Sulla base di queste premesse, non è chiaro se i contribuenti forfetari debbano calcolare il fatturato sulla base dei criteri ordinari, ovvero operi la regola residuale ipotizzata dalla circ. n. 15/2020 che richiama le regole di determinazione del reddito e quindi il principio di cassa.
La differenza non è trascurabile in quanto, con le regole ordinarie rileverebbe il momento di effettuazione dell’operazione.