La versione consolidata della Comunicazione della Commissione Ue prevede il solo riferimento alle imprese in difficoltà al 31 dicembre 2019

Di Alessandro COTTO e Enrico ZANETTI

Diverse agevolazioni contenute nel DL 34/2020 (c.d. decreto “Rilancio”) contengono la seguente puntualizzazione: “Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19» e successive modifiche”.

Si tratta di previsione espressamente presente nel testo dell’art. 24 del decreto “Rilancio” (al comma 3) che statuisce l’abbuono dell’IRAP dovuta a titolo di saldo 2019 e primo acconto 2020 da parte di tutti i soggetti passivi con ricavi o compensi non superiori a 250 milioni di euro nel 2019, ma è stato anche richiamata dall’Agenzia delle Entrate nel provvedimento attuativo n. 230439/2020 e nella circ. 13 giugno 2020 n. 15 (§ 7), relativi al contributo a fondo perduto spettante ai titolari di reddito agrario e agli esercenti attività di impresa o lavoro autonomo, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel 2019, che hanno subito un calo di fatturato di oltre un terzo nel mese di aprile 2020 rispetto al corrispondente dato di aprile 2019.

Se le disposizioni si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal Temporary Framework della Commissione Ue, questo dovrebbe significare che gli aiuti ivi previsti spettano solo ai soggetti che al 31 dicembre 2019 non si trovavano già in difficoltà, come espressamente previsto dal par. 22 lett. c) della Comunicazione.

Con riguardo alla disciplina del contributo a fondo perduto, di cui all’art. 25 del DL 34/2020, la circ. Agenzia Entrate n. 15/2020 (§ 7) conferma che “l’aiuto non può essere concesso a imprese che si trovavano già in difficoltà (ai sensi del regolamento generale di esenzione per categoria) il 31 dicembre 2019 in base alla definizione di cui all’art. 2 punto 18 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014” e successive modifiche.
Pare lecito presumere, a questo punto, che, secondo l’Agenzia delle Entrate, altrettanto potrebbe valere con riguardo all’aiuto “abbuono IRAP”, di cui al precedente art. 24.

Giova ricordare che, secondo la definizione rinvenibile nella richiamata normativa comunitaria, si intende “impresa in difficoltà” una impresa per la quale risulta verificata almeno una delle seguenti circostanze:
– nel caso di una società a responsabilità limitata (diversa da una PMI costituitasi da meno di tre anni), qualora abbia perso più di metà del capitale sociale sottoscritto a causa delle perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto;
– nel caso di una società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diversa da una PMI costituitasi da meno di tre anni), qualora abbia perso più di metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate;
– qualora l’impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l’apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
– qualora l’impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta ad un piano di ristrutturazione;
– nel caso di una impresa diversa da una PMI, qualora negli ultimi due anni il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell’impresa sia stato superiore a 7,5 e il quoziente di copertura degli interessi dell’impresa (EBIT-DA/interessi) sia stato inferiore a 1,0.

Nella prima versione della Comunicazione della Commissione europea, quella del 19 marzo 2020, era previsto che gli aiuti potessero essere concessi a imprese che non erano in difficoltà al 31 dicembre 2019 e/o avessero incontrato difficoltà o si fossero trovate in una situazione di difficoltà successivamente, a seguito dell’epidemia di COVID-19.

Tale formulazione è stata superata da un successivo intervento della Commissione per cui la versione consolidata della Comunicazione fa ora riferimento alle sole imprese che non erano in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019, ammesse agli aiuti.

Ne consegue che la fruizione degli incentivi, salvo il rispetto dei requisiti richiesti dalla norma nazionale, dovrebbe spettare anche per le imprese la cui attività non abbia subito interruzioni, né le sue vendite e i suoi incassi dimostrino di aver sofferto dell’emergenza epidemiologica.