L’Agenzia delle Entrate interviene anche in relazione al DL 34/2020 che ha definito eccezionali criteri di utilizzo del livello di affidabilità fiscale

Di Paola RIVETTI

L’applicazione degli ISA per il periodo d’imposta 2019 è stata oggetto della corposa circolare n. 16, pubblicata ieri dall’Agenzia delle Entrate, nella quale vengono esaminate le novità operative quest’anno, riguardanti, tra l’altro, la riduzione delle variabili precalcolate e degli indicatori di anomalia, le semplificazioni dei modelli ISA, il regime premiale e l’utilizzo del punteggio di affidabilità ai fini dell’accertamento. Una parte della circolare è dedicata alla risposta a quesiti.

Per quanto concerne le variabili precalcolate, rispetto allo scorso anno, sono state rimosse, tra le altre:
– le informazioni desumibili dalle Certificazioni Uniche (ad esempio, condizione di lavoro dipendente e di pensionato, numero di incarichi e importo dei compensi percepiti, numero di CU nelle quali il contribuente risulta essere l’incaricato alla presentazione telematica);
– i dati relativi ai redditi di ciascuno dei sette periodi precedenti e quello sul numero di periodi d’imposta in cui è stata presentata una dichiarazione con reddito negativo nei sette periodi d’imposta precedenti;
– i dati relativi ai canoni da locazione desumibili dal modello RLI.

A fronte dell’eliminazione delle predette variabili, non risultano più attivi gli indicatori di anomalia ad esse correlati (es. “Corrispondenza del numero totale incarichi con il modello CU”, “Corrispondenza dei compensi dichiarati con il modello CU”, “Corrispondenza dei canoni da locazione desumibili dal modello Registro Locazioni Immobili con quelli dichiarati”, “Reddito negativo per più di un triennio”).

È confermata l’operatività degli indicatori “Incidenza dei costi residuali di gestione”, applicabile alle attività d’impresa, e “Incidenza delle altre componenti negative sulle spese”, applicabile alle attività di lavoro autonomo, con modifica delle modalità calcolo, effettuato al netto degli oneri per imposte e tasse.

A seguito delle osservazioni critiche delle organizzazioni di categoria, anche il coefficiente individuale (variabile precalcolata basata sui dati delle precedenti 8 annualità dichiarative e non modificabile), utilizzato per la stima dei “Ricavi/Compensi per addetto” e del “Valore aggiunto per addetto”, è stato oggetto di modifica tramite l’elaborazione di un correttivo specifico che si attiva in base all’entità della flessione dei ricavi nell’anno di applicazione rispetto alla media dei ricavi degli otto periodi precedenti.

In relazione alle modifiche che hanno interessato i quadri contabili dei modelli, dal quadro F (Imprese) sono state eliminate tutte le informazioni relative all’indicazione separata dei ricavi, dei costi e delle consistenze di magazzino relativi alla vendita di beni soggetti ad aggio o ricavo fisso; conseguentemente, le componenti positive e negative di reddito dovranno far riferimento, in maniera indistinta, sia ai beni ad aggio o ricavo fisso che a tutti gli altri beni. Ulteriori eliminazioni riguardano i righi contenenti le voci “Spese per acquisti di servizi” e “Altri costi per servizi” che sono state riunite nel solo rigo “Costo per servizi”.
Negli ISA relativi al lavoro autonomo evoluti per il 2019 il quadro contabile H (anziché G) si presenta con una struttura e una composizione dei righi sostanzialmente identica a quella del quadro RE del modello REDDITI.

La circolare interviene anche in relazione all’art. 148 del DL 34/2020 (“Rilancio”) che ha definito eccezionali criteri di utilizzo del livello di affidabilità fiscale per la definizione delle strategie di controllo basate sull’analisi del rischio di evasione fiscale.

In considerazione delle difficoltà correlate al primo periodo di applicazione degli ISA, per il 2018, l’Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza tengono conto anche del livello di affidabilità fiscale derivante dall’applicazione degli ISA per il periodo 2019. Viene precisato che, in base a tale previsione, qualora il contribuente avesse ottenuto un basso punteggio ISA per il 2018 (da intendersi minore o uguale a 6, in base al provv. n. 126200/2019), sarà valutato anche il punteggio di affidabilità 2019; la posizione assumerà rilevanza ai fini dell’analisi del rischio se, anche per questa annualità, il punteggio non risulterà più che sufficiente.

Per il periodo d’imposta 2020, invece, a causa degli effetti sull’economia conseguenti all’emergenza sanitaria, ai fini dell’analisi del rischio, si terrà conto anche del livello di affidabilità fiscale più elevato derivante dall’applicazione degli ISA per i precedenti periodi d’imposta 2018 e 2019. La circolare chiarisce che, qualora i punteggi di affidabilità per i periodi d’imposta 2018 e 2019 facessero emergere una sostanziale affidabilità del contribuente, la posizione risulterà di scarso interesse ai fini dell’analisi del rischio di evasione fiscale, nonostante il basso punteggio per il 2020.