La funzione è quella di integrare i mancati ricavi registrati a causa della diffusione del COVID-19

Di Silvia LATORRACA

La circolare dell’Agenzie delle Entrate n. 15/2020 ha fornito chiarimenti, tra gli altri aspetti, anche sul trattamento contabile del contributo a fondo perduto disciplinato dall’art. 25 del DL 34/2020.

Il contributo in esame spetta ai soggetti esercenti attività d’impresa e di lavoro autonomo e ai titolari di reddito agrario, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta 2019, a condizione che il fatturato e i corrispettivi del mese di aprile 2020 siano inferiori ai due terzi del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. L’importo è determinato applicando una specifica percentuale (20%, 15% o 10%) alla differenza tra tali due valori.

La norma stabilisce che il contributo è riconosciuto al fine di sostenere i soggetti colpiti dall’emergenza epidemiologica COVID-19. La circolare n. 15/2020 ha chiarito che l’agevolazione ha la finalità di compensare, almeno in parte, i gravi effetti economici e finanziari che hanno subito determinate categorie di operatori economici a seguito della pandemia e che il contributo è erogato ad integrazione di mancati ricavi registrati dal contribuente a causa della crisi.
Secondo l’Agenzia, il contributo a fondo perduto costituisce, quindi, dal punto di vista economico-aziendale, un contributo in conto esercizio.

In base al documento OIC 12, in tale categoria rientrano, infatti, i contributi che hanno “natura di integrazione dei ricavi dell’attività” dell’impresa o “di riduzione dei relativi costi ed oneri”.
Per quanto attiene alla classificazione, secondo l’Agenzia, il contributo in esame deve essere rilevato nella voce “A.5 – Altri ricavi e proventi” del Conto economico, all’interno della quale l’OIC 12 richiede di indicare (distintamente in apposita sottovoce) i contributi in conto esercizio, anche se erogati in occasione di fatti eccezionali (salvo quelli di natura finanziaria).

Altro aspetto rilevante (su cui peraltro l’Amministrazione non fornisce indicazioni) ai fini della contabilizzazione del contributo è la sua imputazione temporale.
In linea generale, in base all’OIC 12, i contributi in conto esercizio devono essere rilevati per competenza, nell’esercizio in cui sorge con certezza il diritto alla loro percezione, che può essere anche successivo all’esercizio al quale essi sono riferiti.

Per i contributi il cui riconoscimento è subordinato all’accertamento – da parte dell’ente erogante – della sussistenza dei requisiti previsti dalla legge di istituzione, dovrebbe, quindi, rilevare il momento in cui l’ente provvede all’emissione del decreto di liquidazione.
Tanto premesso, per ottenere il contributo in esame occorre presentare un’istanza telematica all’Agenzia delle Entrate, con l’indicazione della sussistenza dei requisiti richiesti, secondo le modalità e i termini stabiliti dal provvedimento n. 230439/2020.

La procedura per l’erogazione è la seguente:
– a seguito della presentazione dell’istanza, l’Agenzia delle Entrate invia un messaggio in cui è contenuto il protocollo telematico assegnato all’istanza;
– il sistema effettua una serie di controlli formali su alcuni dati presenti nell’istanza (es. esistenza del codice fiscale del richiedente, partita IVA attiva, compilazione di tutti i campi obbligatori, ecc.);
– è rilasciata una prima ricevuta che attesta la presa in carico ovvero lo scarto dell’istanza (l’Agenzia invia anche una comunicazione tramite PEC);
– sulla base dei dati presenti nell’istanza, l’Agenzia delle Entrate effettua controlli più approfonditi per valutare l’esattezza e la coerenza dei dati con le informazioni presenti in Anagrafe tributaria (es. verifica che il codice fiscale del richiedente sia effettivamente l’intestatario dell’IBAN indicato, ecc.);
– entro 7 giorni lavorativi dalla data della ricevuta di presa in carico è rilasciata una seconda ricevuta (disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate e sul portale “Fatture e Corrispettivi”) che attesta l’accoglimento ovvero lo scarto dell’istanza;
– nel primo caso, l’Agenzia delle Entrate corrisponde il contributo mediante accreditamento diretto sul c/c intestato al beneficiario;
– successivamente all’erogazione del contributo, l’Agenzia delle Entrate effettua controlli (di carattere sostanziale) sui dati dichiarati;
– se dai controlli emerge che il contributo è in tutto o in parte non spettante, l’Agenzia recupera il contributo, irrogando le sanzioni e gli interessi dovuti.

A tal riguardo, la circ. Agenzia delle Entrate n. 15/2020 precisa che, in considerazione dell’urgenza connessa alla situazione emergenziale, il contributo in esame è concesso sotto condizione risolutiva.
Si ritiene, quindi, che lo stesso debba essere rilevato contabilmente al momento in cui viene rilasciata la ricevuta che attesta l’accoglimento dell’istanza. Non rileva, invece, a tal fine, la data di presentazione dell’istanza (che può avvenire dal 15 giugno 2020 al 13 agosto 2020) o il rilascio della ricevuta che attesta la presa in carico dell’istanza.
Qualora, poi, a seguito dei controlli sostanziali, l’Agenzia delle Entrate recuperi il contributo e, quindi, la condizione risolutiva si avveri, occorre rilevarne contabilmente gli effetti.