La rimessione in termini per il versamento di marzo 2020 rende incerta la data di riferimento

Di Mirco GAZZERA e Massimo NEGRO

I soggetti passivi che non hanno ancora versato il saldo IVA relativo all’anno 2019 e per i quali il versamento non risulta sospeso possono provvedere entro il 30 giugno o il 30 luglio 2020, anche mediante una rateazione da completare nel mese di novembre. Non sembra pacifica, tuttavia, l’individuazione della data dalla quale computare le maggiorazioni dovute, considerato che i versamenti in scadenza il 16 marzo 2020 (fra i quali, il predetto saldo IVA) potevano essere effettuati entro il 16 aprile 2020, senza sanzioni e interessi.

Gli artt. 61 e 62 del DL 18/2020 (conv. L. 27/2020) hanno previsto, fra l’altro, la sospensione dei termini per i versamenti IVA in scadenza nel mese di marzo 2020, con riguardo:
– ai soggetti che operano nei settori maggiormente colpiti dall’emergenza epidemiologica da COVID-19;
– ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del DL 18/2020;
– ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza;
– ai soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nei Comuni della prima “zona rossa” individuati nell’allegato 1 al DPCM 1° marzo 2020, per i quali restano ferme le disposizioni previste dall’art. 1 del DM 24 febbraio 2020.

Per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive professionistiche e dilettantistiche, la sospensione si applica fino al 30 giugno 2020 (art. 61 comma 5 del DL 18/2020).
Sulla base di quanto previsto dall’art. 127 del DL 34/2020, i predetti versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il predetto giorno.

I soggetti che non rientrano nelle tipologie sopra indicate hanno potuto avvalersi solo della rimessione in termini prevista dall’art. 60 del DL 18/2020, in base alla quale i versamenti nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni (inclusi, dunque, quelli per l’IVA) in scadenza il 16 marzo 2020 sono stati prorogati al 20 marzo 2020. Il predetto termine è stato ulteriormente “differito” al 16 aprile 2020 dall’art. 21 del DL 23/2020 (conv. L. 40/2020).

Qualora il versamento del saldo IVA per il 2019 non sia ancora stato eseguito e non si possa beneficiare del suddetto differimento al 16 settembre, pertanto, sulla base della disciplina generale è possibile effettuarlo entro i termini previsti per le imposte sui redditi, ossia entro il 30 giugno o il 30 luglio 2020 (artt. 6 del DPR 542/99 e 17 del DPR 435/2001).

In questo caso, tuttavia, non appare chiaro quale sia la data dalla quale computare la maggiorazione dello 0,4% di interessi per ogni mese o frazione di mese successivo al termine ordinario, tenuto conto della predetta “rimessione in termini”. Se la maggiorazione si calcolasse dal 16 aprile e non dal 16 (o 20) marzo 2020, la stessa sarebbe pari all’1,2%, invece che all’1,6%, per il versamento al 30 giugno 2020. In entrambe le ipotesi, nel caso in cui il versamento sia effettuato entro il 30 luglio 2020, sull’importo del saldo IVA aumentato dei predetti interessi occorre applicare l’ulteriore maggiorazione dello 0,4%.

L’adozione di una logica equitativa sembrerebbe fare propendere per computare la maggiorazione dal 16 aprile anziché dal 16 o dal 20 marzo 2020 (in tal senso si veda il documento di ricerca CNDCEC-FNC di ieri, 15 giugno 2020). Per questo lasso di tempo, dunque, non sarebbero dovuti interessi, né dai soggetti che hanno effettuato il versamento entro il 16 aprile 2020, né da quelli che si avvalgono dei termini previsti per le imposte sui redditi. Si potrebbe opinare, tuttavia, che la “rimessione in termini” possa giustificare la non debenza degli interessi solo per i versamenti effettuati entro il 16 aprile 2020. Sarebbe opportuno, pertanto, un chiarimento sul punto da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Se il soggetto passivo ha rateizzato il versamento del saldo IVA per il 2019 corrispondendo la prima rata il 16 marzo 2020, nella circ. Agenzia delle Entrate n. 9/2020 è stato precisato che la sospensione dei termini dei versamenti prevista dall’art. 18 del DL 23/2020 (ove applicabile) comprende anche le due rate da corrispondere nei mesi di aprile e maggio 2020. Analogamente, dovrebbe essere sospeso anche il versamento della rata da pagare nel mese di giugno 2020 per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche.