Presentazione fino al 13 agosto senza click day, non essendo previsto alcun ordine cronologico per l’accoglimento

Di Pamela ALBERTI

Al via la presentazione delle domande per il riconoscimento del contributo a fondo perduto. Da oggi, 15 giugno, e fino al 13 agosto i soggetti interessati potranno presentare l’istanza per ottenere il pagamento del contributo direttamente sul proprio conto corrente. Le domande potranno essere presentate per tutta la suddetta finestra temporale, non essendo previsto alcun ordine cronologico per l’accoglimento.
Qualora il soggetto richiedente sia un erede che continua l’attività per conto del soggetto deceduto, l’istanza potrà invece essere presentata dal 25 giugno al 24 agosto 2020.

Le modalità per predisporre l’istanza sono esclusivamente informatiche. A tal fine è possibile utilizzare un software di compilazione, predisposto sulla base delle specifiche tecniche approvate dall’Agenzia delle Entrate (in tal caso l’istanza sarà poi inviata tramite il canale telematico Entratel/Fisconline) o una specifica procedura web messa a disposizione all’interno del portale “Fatture e Corrispettivi” (attraverso la quale si potrà anche trasmettere l’istanza).
In merito al contenuto dell’istanza, occorre indicare in particolare la sussistenza dei requisiti richiesti, ma non l’ammontare del contributo richiesto. Inoltre, dovrà essere indicato l’IBAN corrispondente al codice fiscale del soggetto intestatario o cointestatario de conto corrente su cui dovrà essere erogato il contributo (si veda anche “In dirittura d’arrivo l’istanza per il contributo a fondo perduto” del 10 giugno).

L’istanza può essere trasmessa direttamente dal richiedente o tramite un intermediario di cui all’art. 3 comma 3 del DPR 322/98 e successive modificazioni, con delega di consultazione del “Cassetto fiscale” del richiedente, ovvero al servizio “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici” del portale “Fatture e Corrispettivi”, ovvero con delega specifica per la sola trasmissione dell’istanza (in tale ultimo caso l’intermediario deve inserire nell’istanza anche la sua dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale attesta di aver ricevuto la delega, da parte del richiedente, per l’invio dell’istanza stessa).

Fermo restando che in linea generale la presentazione dell’istanza avviene in modalità telematica tramite desktop telematico o servizio web del portale “Fatture e corrispettivi”, nel caso in cui l’ammontare del contributo sia superiore a 150.000 euro il modello dell’istanza è predisposto in formato pdf ed è firmato digitalmente dal soggetto richiedente, includendo anche l’autocertificazione di regolarità antimafia, e va inviato esclusivamente tramite PEC all’indirizzo: Istanza-CFP150milaeuro@pec.agenziaentrate.it.

Per ogni istanza, il sistema dell’Agenzia delle Entrate effettuerà due elaborazioni successive relative ai controlli formali e sostanziali. L’esito delle due elaborazioni sarà comunicato con apposite ricevute restituite al soggetto che ha trasmesso l’istanza.

In particolare, a seguito della presentazione dell’istanza ma prima di erogare il contributo, l’Agenzia delle Entrate effettua alcuni controlli formali per valutare l’esattezza e la coerenza dei dati presenti nell’istanza con le informazioni presenti in Anagrafe Tributaria (es. l’esistenza del codice fiscale del soggetto richiedente, della partita IVA attiva, la presenza di tutti i campi obbligatori). Viene quindi rilasciata una prima ricevuta che ne attesta alternativamente la presa in carico, ai fini della successiva elaborazione, o lo scarto a seguito dei controlli formali dei dati in essa contenuti.

Dopo la prima ricevuta di presa in carico l’Agenzia effettua controlli più approfonditi, come ad esempio il controllo di coerenza di alcuni dati o la verifica che il codice fiscale del soggetto richiedente sia effettivamente l’intestatario o cointestatario dell’IBAN indicato (cfr. Guida Agenzia delle Entrate).
Entro 7 giorni lavorativi dalla data della ricevuta di presa in carico, viene quindi rilasciata una seconda ricevuta che attesta l’accoglimento dell’istanza ai fini del pagamento ovvero lo scarto dell’Istanza (con indicazione dei motivi del rigetto).

In caso di accoglimento, il contributo a fondo perduto è erogato dall’Agenzia delle Entrate mediante accredito diretto sul conto corrente bancario o postale corrispondente all’IBAN indicato nell’istanza (intestato al codice fiscale che ha richiesto il contributo).