Con calo del fatturato si applica la percentuale, diversamente vale il contributo minimo

Di Pamela ALBERTI

Il provvedimento n. 230439/2020, che ha definito il contenuto informativo, le modalità e i termini di presentazione dell’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto (presentabile dal prossimo lunedì 15 giugno e fino al 13 agosto 2020), ha fornito anche alcune indicazioni in merito al calcolo del contributo per i soggetti che hanno iniziato l’attività dal 1° gennaio 2019. Tali soggetti, si ricorda, possono accedere all’agevolazione senza dover rispettare il requisito del calo del fatturato/corrispettivi (art. 25 comma 4 del DL 34/2020).

Il provvedimento dispone inoltre che il contributo spetti anche ai soggetti che hanno iniziato l’attività nel 2020, ma in data antecedente il 1° maggio 2020 (provv. n. 230439/2020, § 4.2). Infatti, secondo quanto precisato dalle istruzioni per la compilazione dell’istanza, il contributo non spetta se il richiedente ha una partita IVA con data di inizio attività successiva al 30 aprile 2020, poiché la norma stabilisce che il contributo è finalizzato a sostenere i soggetti colpiti dall’emergenza epidemiologica “COVID-19”. L’unica eccezione prevista dalle istruzioni riguarda il caso dell’erede che ha aperto una partita IVA per proseguire l’attività del de cuius (soggetto persona fisica) titolare di partita IVA prima di tale data.

Per i soggetti che hanno iniziato l’attività dal 1° gennaio 2019 il contributo è determinato diversamente in relazione all’ammontare del calo del fatturato.
Con riferimento ai soggetti che hanno iniziato l’attività tra gennaio 2019 e aprile 2019, se la differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 risulta negativo (quindi il dato del 2020 è inferiore al dato del 2019, a prescindere dall’importo posto che per tali soggetti non è rilevante il requisito dei 2/3), a tale differenza si applica la percentuale del 20%, 15% o 10% a seconda dell’ammontare dei ricavi o compensi dichiarati nel 2019 (fermo restando il riconoscimento del contributo minimo qualora superiore). Nel caso in cui la suddetta differenza risulti invece positiva o pari a zero, il contributo è pari a quello minimo (1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 euro per i soggetti diversi).

A titolo esemplificativo, si supponga che l’attività sia iniziata il 1° marzo 2019 con ricavi complessivi a fine anno pari a 850.000 euro. Sulla base di quanto precisato dalle istruzioni per la compilazione dell’istanza, ai fini dell’individuazione della percentuale di contributo i ricavi non devono essere ragguagliati ad anno.
Ne consegue che qualora il fatturato di aprile 2020 sia pari a 0 e il fatturato di aprile 2019 sia stato pari a 85.000, la differenza è “negativa” e pertanto il contributo sarà pari a 12.750 (15% di 85.000).

Nel caso in cui l’attività sia invece iniziata successivamente al mese di aprile 2019 (ad esempio, il 1° maggio 2019), non potendosi parametrare la riduzione di fatturato aprile su aprile, la differenza sarebbe pari a zero.
Pertanto le istruzioni precisano che ai soggetti in questione spetta solo il contributo minimo (1.000 per le persone fisiche, 2.000 per i soggetti diversi).

Né il provvedimento né le istruzioni per la compilazione del modello forniscono però precise indicazioni sui criteri per individuare il momento di inizio attività.
Con riferimento all’agevolazione Tremonti disposta dalla L. 383/2001, contenente un criterio applicativo assimilabile, l’Agenzia delle Entrate ebbe modo di precisare che ove “la società di capitali risulti in seguito regolarmente iscritta nel registro delle imprese, la data di stipulazione dell’atto costitutivo è il momento cui occorre far riferimento per individuare l’inizio dell’attività, rilevante ai fini del beneficio fiscale” (ris. n. 93/2002).
Con riferimento invece agli imprenditori individuali, sempre nello stesso contesto interpretativo, si puntualizzò che rileva l’inizio attività desumibile dal modello di dichiarazione ai fini IVA (circ. n. 90/2001).