La detrazione dall’imposta lorda non può essere usata da chi ha solo redditi assoggettati a tassazione separata o a imposta sostitutiva

Di Arianna ZENI

Nelle risposte a interpello dell’Agenzia delle Entrate nn. 179 e 182 di ieri, 11 giugno 2020, l’Agenzia delle Entrate è tornata ad occuparsi del c.d. “bonus facciate”, ma più che fornire nuovi chiarimenti sono stati confermati quelli contenuti nella circ. 14 febbraio 2020 n. 2 che in ogni caso si ritiene utile riepilogare.

L’agevolazione è prevista dai commi da 219 a 223 dell’art. 1 della L. 160/2019 (legge di bilancio 2020) con i quali è stata introdotta una detrazione IRPEF/IRES pari al 90%, per:
– le spese documentate e sostenute nell’anno 2020, a prescindere dalla data di inizio dei lavori;
– gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna (sono ammessi al beneficio esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi);
– gli edifici ubicati in zona A o B ai sensi del DM 2 aprile 1968 n. 1444.
Soltanto gli edifici nelle zone A o B di cui al DM 1444/68 possono fruire del c.d. “bonus facciate”.

In aggiunta, la detrazione compete se gli edifici sono ubicati, oltre che nelle suddette zone A o B, anche nelle zone ad esse assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali. In questi casi, l’assimilazione alle zone A o B della zona territoriale nella quale è ubicato l’immobile oggetto dell’intervento deve risultare dalla certificazione urbanistica rilasciata dagli enti competenti e non può essere attestata da professionisti, quali ingegneri o architetti iscritti nei rispettivi Ordini professionali (risposta a interpello Agenzia delle Entrate n. 182/2020).

La detrazione, che deve essere ripartita in 10 anni senza limiti di spesa, riguarda tutti i contribuenti che sostengono le spese per l’esecuzione degli interventi agevolati:
– residenti e non residenti in Italia;
– a prescindere dalla tipologia di reddito cui essi sono titolari;
– siano essi soggetti all’IRPEF o all’IRES.

Al riguardo, la risposta a interpello dell’Agenzia delle Entrate n. 179/2020 precisa che l’agevolazione spetta a prescindere dalla natura pubblica o privatistica del soggetto; trattandosi di una detrazione dall’imposta lorda, tuttavia, la stessa non può essere utilizzata dai soggetti che possiedono esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o ad imposta sostitutiva.

Rientrano tra i soggetti beneficiari del bonus facciate:
– le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni;
– gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale;
– le società semplici;
– le associazioni tra professionisti;
– i soggetti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone – snc e sas – società di capitali – spa, sapa e srl – ed enti ad essi equiparati).

I suddetti soggetti beneficiari devono possedere o detenere l’immobile oggetto dell’intervento in base ad un titolo idoneo, al momento di avvio dei lavori oppure al momento del sostenimento delle spese, se antecedente.
Considerato che la detrazione spetta con riguardo alle spese sostenute nel 2020, per le imprese individuali, per le società e per gli enti commerciali, ai fini della loro imputazione, occorre fare riferimento al criterio di competenza (quindi le spese devono essere imputate al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui le spese si riferiscono e indipendentemente dalla data dei pagamenti).

Per poter beneficiare del bonus facciate gli interventi devono essere “finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti”. L’agevolazione riguarda soltanto gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi.

Se i lavori di rifacimento della facciata (che non siano di sola pulitura o tinteggiatura esterna) riguardano interventi influenti dal punto di vista termico o che interessano oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, devono essere soddisfatti i requisiti di cui al DM 26 giugno 2015 e, con riguardo ai valori di trasmittanza termica, i requisiti di cui alla Tabella 2 dell’Allegato B al DM 11 marzo 2008.

In questi casi, potrebbe essere possibile beneficiare sia del “bonus facciate”, sia della detrazione per la riqualificazione energetica degli edifici (c.d. “ecobonus” di cui ai commi 344-347 dell’art. 1 della L. 296/2006 e art. 14 del DL 63/2013), sia della detrazione IRPEF per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (art. 16-bis del TUIR e art. 16 del DL 63/2013). Con riguardo alle stesse spese, tuttavia, si può scegliere soltanto una delle citate agevolazioni (in tal senso la risposta a interpello Agenzia delle Entrate n. 179/2020).